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Decreto Legislativo del Governo n° 626 del 19/09/1994

Attuazione delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

626 09/19/1994 GUSO 265 11/12/1994 8o2o1 8o3o1 Doc. 394B0626.900 di Origine Nazionale e pubblicato/a su : Gazz. Uff. Suppl. Ordin. n° 265 del 12/11/1994 riguardante : SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - Igiene del lavoro - Norme generali SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO - Prevenzione degli infortuni sul lavoro - Disposizioni generali

SOMMARIO     NOTE      TESTO
TITOLO I
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.- Campo di applicazione.
Art. 2. - Definizioni.
Art. 3. - Misure generali di tutela.
Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
Art. 5. - Obblighi dei lavoratori.
Art. 6. - Obblighi dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
Art. 7. - Contratto di appalto o contratto d'opera.
Capo II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Art. 8. - Servizio di prevenzione e protezione.
Art. 9. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione.
Art. 10. - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 11. - Riunione periodica di prevenzione e protezione di rischi.
Capo III - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO.
Art. 12. - Disposizioni generali.
Art. 13. - Prevenzione incendi.
Art. 14. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
Art. 15. - Pronto soccorso.
Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 16. - Contenuto della sorveglianza sanitaria.
Art. 17. - Il medico competente.
Capo V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 18. - Rappresentante per la sicurezza.
Art. 19. - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
Art. 20. - Organismi paritetici.
Capo VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 21. - Informazione dei lavoratori.
Art. 22. - Formazione dei lavoratori.
Capo VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art. 23. - V i g i l a n z a.
Art. 24.- Informazione, consulenza, assistenza.
Art. 25. - Coordinamento.
Art. 26. - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento.
Art. 28. - Adeguamenti al progresso tecnico.
Capo VIII - STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.
Art. 29. - Statistiche degli infortuni e delle malattie professionali.
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO.
Art. 30. - D e f i n i z i o n i.
Art. 31. - Requisiti di sicurezza e di salute.
Art. 32. - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 33. - Adeguamenti di norme.
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.
Art. 34. - D e f i n i z i o n i.
Art. 35. - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 36. - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
Art. 37. - Informazione.
Art. 38. - Formazione ed addestramento.
Art. 39. - Obblighi dei lavoratori.
TITOLO IV - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Art. 40. - D e f i n i z i o n i.
Art. 41. - Obbligo di uso.
Art. 42. - Requisiti dei DPI.
Art. 43. - Obblighi del datore di lavoro.
art. 44. - Obblighi dei lavoratori.
Art. 45. - Criteri per l'individuazione e l'uso.
Art. 46. - Norma transitoria.
TITOLO V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.
Art. 47. - Campo di applicazione.
Art. 48. - Obblighi dei datori di lavoro.
Art. 49. - Informazione e formazione.
TITOLO VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.
Art. 50. - Campo d applicazione.
Art. 51. - D e f i n i z i o n i.
Art. 52. - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 53. - Organizzazione del lavoro.
Art. 54. - Svolgimento quotidiano del lavoro.
Art. 55. - Sorveglianza sanitaria.
Art. 56. - Informazione e formazione.
Art. 57. - Consultazione e partecipazione.
Art. 58. - Adeguamento alle norme.
Art. 59. - Caratteristiche tecniche.
TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI.
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 60. - Campo di applicazione.
Art. 61. - D e f i n i z i o n i.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 62. - Sostituzione e riduzione.
Art. 63. - Valutazione del rischio.
Art. 64. - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
Art. 65. - Misure igieniche.
Art. 66. - Informazione e formazione.
Art. 67. - Esposizione non prevedibile.
Art. 68. - Operazioni lavorative particolari.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 69. - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
Art. 70. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie.
Art. 71. - Registrazione dei tumori.
Art. 72. - Adeguamenti normativi.
TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo I Art. 73. - Campo di applicazione.
Art. 74. - D e f i n i z i o n i.
Art. 75. - Classificazione degli agenti biologici.
Art. 76. - Comunicazione.
Art. 77. - Autorizzazione.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 78. - Valutazione del rischio.
Art. 79. - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
Art. 80. - Misure igieniche.
Art. 81. - Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
Art. 82. - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari.
Art. 83. - Misure specifiche per i processi industriali.
Art. 84. - Misure di emergenza.
Art. 85. - Informazioni e formazione.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 86. - Prevenzione e controllo.
Art. 87. - Registri degli esposti e degli eventi accidentali.
Art. 88. - Registro dei casi di malattia e di decesso.
TITOLO IX - S A N Z I O N I.
Art. 89. - Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
Art. 90. - Contravvenzioni commesse dai preposti.
Art. 91 - Contravvenzioni commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori.
Art. 92. - Contravvenzioni commesse dal medico competente.
Art. 93. - Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
Art. 94. - Violazioni amministrative.
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Art. 95. - Norma transitoria.
Art. 96. - Decorrenza degli obblighi di cui all'art. 4.
Art. 96 bis. - Attuazione degli obblighi
Art. 97. - Obblighi d'informazione.
Art. 98. - Norma finale.
ALLEGATO I - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10).
ALLEGATO II - Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.
ALLEGATO III - Schema indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO IV - Elenco indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO V - Elenco indicativo e non esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO VI - Elementi di riferimento.
ALLEGATO VII - Prescrizioni minime
ALLEGATO VIII - Elenco di sistemi, preparati e procedimenti.
ALLEGATO IX - Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici.
ALLEGATO X - Segnale di rischio biologico.
ALLEGATO XI - Elenco degli agenti biologici classificati.
ALLEGATO XII - Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento.
ALLEGATO XIII - Specifiche per processi industriali.
ALLEGATO XIV. Elenco delle attrezzature da sottoporre a verifica:
ALLEGATO XV. Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.
NOTE
AVVERTENZA
Per un immediato riscontro delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 242/96 le stesse sono evidenziate in grassetto corsivo. Con le [....] vengono evidenziati i punti in cui il D.Lgs. 242/96 ha soppresso parti di testo.
N.B. : Il presente D.Lgs. reca anche l'attuazione, per la parte compatibile con la disciplina legale italiana del rapporto di lavoro, della direttiva 91/383/CEE, come indicato nelle premesse al D.Lgs. 242/96. L'applicazione delle disposizioni del presente decreto legislativo aventi decorrenza inferiore ai tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, era stata differita al 1 marzo 1995 dall'art. 6 del D.L. 31 gennaio 1995, n. 26. I termini previsti dal presente decreto legislativo, non ancora decorsi alla data del 25 novembre 1995, sono stati dapprima differiti al 20 gennaio 1996 dal D.L. 25 novembre 1995 n. 500 , successivamente fino e non oltre il 19 marzo 1996 dal D.L. 19 gennaio 1996 n. 28 e infine " .... fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo,....., correttivo ed integrativo ...." del presente D.Lgs., (cioè del D.Lgs. 242/96 ), dal D.L. 19 marzo 1996, n.135.
L'entrata in vigore del D.Lgs. 242/96 è prevista (v. art. 31) per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Si veda pure il D.L. 31 dicembre 1996, n. 670. (non convertito in legge) ed in particolare l'art 7. "Differimento di termini in materia di sicurezza di impianti ed edifici".
Sull'applicazione del presente D.Lgs. si vedano:
Circolare n.102/95 del 7 agosto 1995 "Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626. Prime direttive per l'applicazione".
Circolare n. P1564/4146 del 29 agosto 1995 "Decreto legislativo 19 settembre 1994, n.626. Adempimenti di prevenzione e protezione antincendio. Chiarimenti".
Circolare 13 giugno 1996, n. 10 "Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242, recante modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, concernente attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro".
Circolare 27 giugno 1996, n. 89 "Decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242, contenente modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. Direttive per l'applicazione".
Circolare 19 novembre 1996, n. 154 "Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242".
Circolare 20 dicembre 1996, n. 172 "Ulteriori indicazioni in ordine all'applicazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 10 marzo 1996, n. 242".
Circolare 5 marzo 1997, n. 28: "D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche. - Direttive applicative."
Circolare 30 maggio 1997, n. 73. "Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 494/1996 e del decreto legislativo n. 626/1994".
Circolare 5 marzo 1998, n. 30. "Ulteriori chiarimenti interpretativi del decreto legislativo n. 494/1996 e del decreto legislativo n. 626/1994".
Si veda pure il D.M. 17 gennaio 1997, n. 58: "Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro".
Per maggiore chiarezza, nella seguente tabella si riassumono le modifiche apportate dal presente D.Lgs. ai DD.PP.RR. n. 547/1955 e n. 303/1956.e che nel presente testo sono omesse, in quanto sono riportate negli stessi.
| D.Lgs. 626/94 | | DPR 547/55 | DPR 303/56 ||Art. 26 c. 1 | sostituisce | Art. 393 | || " c. 2 | sostituisce | Art. 394 | || " c. 3 | sopprime | Art. 395 | ||Art. 33 c. 1 | sostituisce | Art. 13 | | " c. 2 | sostituisce | Art. 14 | || " c. 3 | sostituisce | Art. 8 | || " c. 5 | modifica | | Art. 6 || " c. 6 | sostituisce | | Art. 9 || " c. 7 | sostituisce | | Art. 11 || " c. 8 | sostituisce | | Art. 10 || " c. 9 | sostituisce | | Art. 7 || " c. 10 | sostituisce | | Art. 14 || " c. 11 | sostituisce | | Art. 40 || " c. 12 | sostituisce | | Art. 37 e 39 || " c. 13 | sostituisce | Art. 11 | |||Art. 36 c. 4 | modifica | Art. 52 | || " c. 5 | modifica | Art. 53 | || " c. 6 | modifica | Art. 374 | || " c. 7 | modifica | | Art. 20 |Nella successiva tabella si riassumono pure le successive modifiche apportate dal D.Lgs. 242/96 ai DD.PP.RR. n. 547/1955 e n. 303/1956. (anch'esse nel presente testo sono omesse, in quanto sono riportate negli stessi).
| D.Lgs. 242/96 | | DPR 547/55 | DPR 303/56 ||Art. 13 c. 1 | sostituisce | Art. 393, c.1, lett. d) | || " c. 2 | aggiunge a | Art. 393, c.1, lett. f), g)| || " c. 3 | sostituisce | Art. 393, c.1, lett. h) | || " c. 4 | aggiunge a | Art. 393, c.1 | || " c. 5 | sostituisce | Art. 394, c.1, lett. h) | ||Art. 16 c. 1 | sostituisce | Art. 11, c. 4, 5 | || " c. 2 | modifica | Art. 13 | || " c. 3 | modifica | Art. 14 | || " c. 4 | sostituisce | | Art. 6 || " c. 5 | modifica | | Art. 7 || " c. 6 | modifica | | Art. 9, c. 1 || " c. 7 | sostituisce | | Art. 10, c.1 || " c. 8 | sostituisce | | Art. 37 || " c. 9 | abroga | | Art. 38 || " c. 10 | modifica | | Art. 39 || " c. 11 | modifica | | Art. 40, c. 2 || " c. 12 | sostituisce | | Art. 58, lett. a), b), c)|| " c. 13 | modifica | | Art. 59, lett. a), b) || " c. 14 | modifica | | Art. 60, lett. b) || |Art. 17 c. 1 | sopprime | | Art. 20, c. 3 || " c. 2 | modifica | Art. 53, c. 4 | |Art. 1, comma 2: è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 242/96; è stato successivamente modificato dall'art. 9, comma 22 del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608.
Art. 1 , commi 4 bis, 4 ter: sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 242/96
Art. 2: è stato sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 242/96
Art. 4: è stato sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 242/96
Art. 4, comma 9: si veda il D.M. 5 dicembre 1996: "Procedure standardizzate per gli adempimenti documentali ai sensi dell'art. 4, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, modificato ed integrato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242".
Art. 4, comma 10, lettera b): si veda il D.M. 16 gennaio 1997 "Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente".
Art. 6, comma 1: è stato modificato dall'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 242/96
Art. 6, comma 2: è stato sostituito dall'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 242/96
Art. 7, comma 3: è stato sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. 242/96
Art. 8, comma 4: è stato sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 242/96
Art. 10, comma 2: è stato modificato dall'art. 7, comma 1 del D.Lgs. 242/96
Art. 12, comma 1: è stato modificato dall'art. 7, comma 2 del D.Lgs. 242/96
Si veda la Lettera Circolare prot. n° 770/6104 del 12/03/1997.
Art. 13, comma 1: con D.M. 10 marzo 1998 sono stati stabiliti i "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro."
Art. 17, comma 3: è stato modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 242/96
Art. 22, comma 1: è stato sostituito dall'art. 9, comma 1 del D.Lgs. 242/96
Art. 22, comma 5: è stato sostituito dall'art. 9, comma 5 del D.Lgs. 242/96
Art. 22, comma 7: si veda il D.M. 16 gennaio 1997 "Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione".
Art. 23: è stato sostituito dall'art. 10 del D.Lgs. 242/96
Art. 23, comma 2: si veda il D.P.C.M. 14 ottobre 1997, n. 412: "Regolamento recante l'individuazione delle attività' lavorative comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali attività' di vigilanza può' essere esercitata dagli ispettorati del lavoro delle direzioni provinciali del lavoro.".
Art. 24: si veda la circolare n. 67 del 8 maggio 1998.
Art. 24, comma 1: è stato sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 242/96
Art. 25, comma 1: è stato modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 242/96.
Art. 27: si veda il D.P.C.M. 5 dicembre 1997:"Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro".
Art. 28, comma 1, lett. a): è stata sostituita dall'art. 14 del D.Lgs. 242/96
Art. 31: è stato sostituito dall'art. 15 del D.Lgs. 242/96
Art. 35, comma 2: è stato così modificato dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
Art. 35, comma 3, lettera c-bis): lettera aggiunta dall'art. 2, comma 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
Art. 35, comma 4, lettera c-bis): lettera aggiunta dall'art. 2, comma 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
Art. 35, comma 4-bis: comma aggiunto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
Art. 35, comma 4-ter: comma aggiunto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
Art. 35, comma 4-quater: comma aggiunto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
Art. 35, comma 4-quinquies: comma aggiunto dall'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
Art. 36, comma 2: così sostituito dall'art.3, comma 1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
Art. 36, comma 3: così modificato dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
Art. 36, comma 8-bis: comma aggiunto dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
Art. 36, comma 8-ter: comma aggiunto dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
Art. 36, comma 8-quater: comma aggiunto dall'art. 3, comma 3 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
Art. 37, comma 1-bis: comma aggiunto dall'art. 5 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
Art. 43, comma 1, lett. d): è stato modificato dall'art. 18 del D.Lgs. 242/96
Art. 50, comma 2: è stato così corretto con Comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1994.
Art. 50, comma 2: è stato modificato dall'art. 19, comma 1 del D.Lgs. 242/96
Art. 51, comma 1: è stato modificato dall'art. 19, comma 2 del D.Lgs. 242/96
Art. 55, comma 1: è stato modificato dall'art. 19, comma 3 del D.Lgs. 242/96
Art. 58, comma 2: è stato modificato dall'art. 19, comma 4 del D.Lgs. 242/96
Art. 61, comma 1: è stato modificato dall'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 242/96
Art. 63, comma 1: è stato modificato dall'art. 20, comma 2 del D.Lgs. 242/96
Art. 69, comma 5: è stato modificato dall'art. 20, comma 3 del D.Lgs. 242/96
Art. 70: è stato sostituito dall'art. 20, comma 4 del D.Lgs. 242/96
Art. 73, comma 2: è stato sostituito dall'art. 21, comma 1 del D.Lgs. 242/96
Art. 78, comma 2: è stato sostituito dall'art. 21, comma 2 del D.Lgs. 242/96
Art. 86, commi 2 bis, 2 ter, 2 quater: sono stati aggiunti dall'art. 21, comma 3 del D.Lgs. 242/96
Art. 87, comma 3, lett. a), b), c): sono state sostituite dall'art. 21, comma 4 del D.Lgs. 242/96
Art. 89: è stato sostituito dall'art. 22 del D.Lgs. 242/96
Art. 89, comma 2, lettera a): lettera così modificata dall'art. 6, comma 1 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359.
Art. 90: è stato sostituito dall'art. 23 del D.Lgs. 242/96
Art. 91: la rubrica è stata sostituita dall'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 242/96
Art. 92, comma 1, lett. a) è stata modificata dall'art. 24, comma 2 del D.Lgs. 242/96
Art. 92, comma 1, lett. b) è stata modificata dall'art. 24, comma 3 del D.Lgs. 242/96
Art. 93, comma 1, lett. a) e b): le lettere sono state modificate dal comma 13 dell'art. 27 del D. Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, e successivamente la lett. a) è stata modificata dall'art. 24, comma 4 del D.Lgs. 242/96
Art. 96 bis: è stato aggiunto dall'art. 25 del D.Lgs. 242/96
ALLEGATO I: è stato così modificato dall'art. 26 del D.Lgs. 242/96
ALLEGATO IV: è stato così integrato dall'art. 27 del D.Lgs. 242/96
ALLEGATO V, punto 1 e 8: sono stati così modificati dall'art. 28 del D.Lgs. 242/96
ALLEGATO VII : a causa di una "svista" del legislatore esso riporta i requisiti delle sole attrezzature (punto 1). Le successive prescrizioni ergonomiche e di igiene concernenti l'ambiente di lavoro e l'interfaccia elaboratore-uomo (la cui disciplina è prevista ai punti 2 e 3 dell'allegato alla direttiva 90/270CEE del 29 maggio 1990, che viene recepita ed a cui si rimanda), verranno successivamente inserite mediante apposito decreto che sanerà l'attuale lacuna (si veda il decimo paragrafo del punto 14 della Circolare 102/95). Tali punti 2 e 3 sono stati inseriti dall'art. 29 del D.Lgs. 242/96.
Allegato XIV: è stato aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs 4 agosto 1999, n.359.
Allegato XV: è stato aggiunto dall'art. 7 del D.Lgs 4 agosto 1999, n.359.

TESTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del termine della delega legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate, ai sensi dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, successivamente alla medesima legge 19 febbraio 1992, n. 142;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 1994;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 settembre 1994;
Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:

 

 

 

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