D.Lgs.
626/94
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.
Art. 34. - Definizioni.
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato
ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una
attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il
trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;
c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura
di lavoro nella quale la presenza di un
lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
Art. 35. - Obblighi del datore di lavoro.
1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro
da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della sicurezza e della salute.
2. Il datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per ridurre al
minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori e
per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo
condizioni per le quali non sono adatte.
Inoltre, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché' durante l'uso delle
attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis e 4-ter.
3. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende in
considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
c-bis) i sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti, dei
disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso progettato
dell'attrezzatura.
4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro
siano:
a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b) utilizzate correttamente;
c) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai
requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni
d'uso.
c-bis) disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le altre
persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra gli elementi mobili
e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le energie e sostanze utilizzate o
prodotte possano essere addotte o estratte in modo sicuro.
4-bis. Il datore di lavoro provvede affinché' nell'uso di attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a) vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature di lavoro
che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si
trovino nella zona di attività' di attrezzature
di lavoro semoventi e comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di
lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi subiscano danno
da tali attrezzature;
c) il trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente
avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si devono
effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità' dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano utilizzate
nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità' sufficiente di aria
senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4-ter. Il datore di lavoro provvede affinché' nell'uso di attrezzature di lavoro
destinate a sollevare carichi sia assicurato che:
a) gli accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare, dei
punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni atmosferiche, nonché'
tenendo conto del modo e della configurazione dell'imbracatura; le combinazioni di più'
accessori di sollevamento siano contrassegnate in modo chiaro per consentire
all'utilizzatore di conoscerne le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo
l'uso; gli accessori di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere
danneggiati o deteriorati;
b) allorché' due o più' attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi
non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo che i loro raggi di
azione si intersecano, siano prese misure appropriate per evitare la collisione tra i
carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro stesse;
c) i lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o sgancia
manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la massima sicurezza e, in
particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il controllo diretto o indiretto;
d) tutte le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché'
adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei lavoratori; in
particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due o più' attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati, sia stabilita e applicata una
procedura d'uso per garantire il buon coordinamento degli operatori;
e) qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati non
possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o totale dell'alimentazione
di energia, siano prese misure appropriate per evitare di esporre i lavoratori ai rischi
relativi; i carichi sospesi non devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui
l'accesso alla zona di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato
con la massima sicurezza;
f) allorché' le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da mettere in
pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo cosi' i lavoratori a rischi,
l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati sia sospesa e siano adottate adeguate misure di protezione per i
lavoratori e, in particolare, misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di
lavoro.
4-quater. Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché' le
attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima installazione o
di successiva installazione e a verifiche periodiche o eccezionali, di seguito denominate
"verifiche", al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon
funzionamento.
4-quinquies. I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a
disposizione dellautorità' di vigilanza competente per un periodo di cinque anni
dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio dell'attrezzatura, se avviene
prima. Un documento attestante l'esecuzione dell'ultima verifica deve accompagnare le
attrezzature di lavoro ovunque queste sono utilizzate."
5. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità
particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro si assicura che:
a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato è
qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
Art. 36. - Disposizioni concernenti le attrezzature di lavoro.
1. Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei
lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Le modalità' e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico
corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura e' stata costruita e messa in
servizio.
3. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la commissione
consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure per l'effettuazione delle
verifiche di cui al comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo
il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma: [...].
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo
il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: ...].
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dopo
il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:[...].
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n. 303, dopo il
comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: [...].
8. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la pubblicazione
del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
8-bis. Il datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30 giugno
2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già' messe a disposizione
dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non soggette a norme nazionali di
attuazione di direttive comunitarie concernenti disposizioni di carattere costruttivo,
allorché' esiste per l'attrezzatura di lavoro considerata un rischio corrispondente.
8-ter. Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono adeguate il
datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un livello di sicurezza
equivalente.
8-quater. Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, a seguito
dell'applicazione delle disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare
le condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità' di
utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano immissione sul
mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del predetto decreto.
Art. 37. - Informazione.
1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione,
i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso
necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni
eventualmente tratte dalle esperienze
acquisite nella fase di utilizzazione delle attrezzature di lavoro;
b) alle situazioni anormali prevedibili.
1-bis. Il datore di lavoro provvede altresì' a informare i lavoratori sui rischi cui sono
esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti
nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente,
nonché' sui cambiamenti di tali attrezzature.
2. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori
interessati.
Art. 38. - Formazione ed addestramento.
1. Il datore di lavoro si assicura che:
a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione
adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un addestramento
adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e
sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.
Art. 39. - Obblighi dei lavoratori.
1. I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento
eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione
conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti.
3. I lavoratori:
a) hanno cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa;
c) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi
difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di lavoro messe a loro
disposizione.
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