D.Lgs.
626/94
Capo VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art. 23. - V i g i l a n z a.
1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, per il settore minerario,
dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, e per le industrie
estrattive di seconda categoria e le acque minerali e termali dalle regioni e province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. Ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione
vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti rischi
particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente, l'attività di vigilanza sull'applicazione
della legislazione in materia di sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato
del lavoro che ne informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della
unità sanitaria locale competente per territorio.
3. Il decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
4. Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite
dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima e alle autorità
marittime, portuali e aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a
bordo di navi e di aeromobili e in ambito portuale e aeroportuale, e ai servizi sanitari e
tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono
competenti altresì per le aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe
esigenze da individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con
decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità. L'amministrazione della giustizia può avvalersi dei servizi
istituiti per le Forze armate e di polizia, anche mediante convenzione con i rispettivi
ministeri, nonché dei servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie.
Art. 24.- Informazione, consulenza, assistenza.
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'interno
tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto Superiore per la
prevenzione e sicurezza sul lavoro anche mediante i propri dipartimenti periferici, il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro,
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo,
tramite gli uffici della Direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di medicina
sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e gli
enti di patronato, svolgono attività di informazione, consulenza ed assistenza in materia
di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese
artigiane e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di
lavoro.
2. L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono attività
di controllo e di vigilanza.
Art. 25. - Coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del lavoro
e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del Consiglio dei
Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
individuati criteri al fine di assicurare unità ed omogeneità di comportamenti in tutto
il territorio nazionale nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e
salute dei lavoratori e di radioprotezione.
Art. 26. - Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro.
1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente: [...].
2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente: [...].
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n. 547, è
soppresso.
Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento.
1. Con atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dei
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, sono individuati criteri generali relativi all'individuazione di
organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine
di realizzare uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione
consultiva permanente.
2. Alle riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al comma 1,
partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
Art. 28. - Adeguamenti al progresso tecnico.
1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
commissione consultiva permanente:
a) è riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza [....];
b) si dà attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano modalità esecutive
e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già recepite nell'ordinamento
nazionale;
c) si provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e degli
allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
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