D.Lgs.
626/94
TITOLO V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI
CARICHI.
Art. 47. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la
movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni dorso-lombari per
i lavoratori durante il lavoro.
2. Si intendono per:
a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un
carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre,
spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in
conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di
lesioni dorso-lombari;
b) lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e
nerveovascolari a livello dorso lombare.
Art. 48. - Obblighi dei datori di lavoro.
1. Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una
movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai
mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre
il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, in base all'allegato
VI.
3. Nel caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera dl
lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti di lavoro in
modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e sana.
4. Nei casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a) valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute connesse
al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle caratteristiche del carico, in
base all'allegato VI;
b) adotta le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni
dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle
caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in
base all'allegato VI;
c) sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle attività di
cui al presente titolo.
Art. 49. - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto
riguarda:
a) il peso di un carico;
b) il centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un
imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste
attività non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui
all'allegato VI.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in particolare in
ordine a quanto indicato al comma 1. |