D.Lgs.
626/94
TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI.
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 60. - Campo di applicazione.
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i lavoratori
sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni a causa della loro attività
lavorativa.
2. Le norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal:
a) decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 962;
b) decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 77;
c) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.
3. Il presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni
previste dal trattato che istituisce la Comunità
europea dell'energia atomica.
Art. 61. - D e f i n i z i o n i.
1. Agli effetti del presente decreto si intende per agente cancerogeno:
a) una sostanza alla quale, nell'allegato 1 della direttiva 67/548/CEE, è attribuita la
menzione R 45: "Può provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può
provocare il cancro per inalazione";
b) un preparato su cui, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, lettera j), della direttiva
88/379/CEE deve essere apposta l'etichetta con la menzione R 45: "Può provocare il
cancro" o con la menzione R 49: "Può provocare il cancro per inalazione";
c) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII nonché una sostanza
od un preparato prodotti durante un processo previsto all'allegato VIII.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 62. - Sostituzione e riduzione.
1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno sul luogo
di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è tecnicamente possibile, con una
sostanza o un preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non
è o è meno nocivo alla salute e eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.
2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno il datore di lavoro
provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno avvenga in un
sistema chiuso sempre che ciò è tecnicamente possibile.
3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro
provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più basso
valore tecnicamente possibile.
Art. 63. - Valutazione del rischio.
1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una valutazione
dell'esposizione a agenti cancerogeni, i risultati della quale sono riportati nel
documento di cui all'art. 4, comma 2.
2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni,
della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni prodotti
ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare
nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di
aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma
polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la
fuoriuscita.
3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma 1,
adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole alle
particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati:
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni
o di processi industriali di cui all'allegato VIII, con l'indicazione dei motivi per i
quali sono impiegati agenti cancerogeni;
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni prodotti ovvero utilizzati,
ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti cancerogeni;
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di protezione
individuale utilizzati;
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni e le sostanze
e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione
di modifiche del processo produttivo significative ai fini della sicurezza e della salute
sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo
restando l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.
Art. 64. - Misure tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie operazioni
lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni non superiori alle necessità
delle lavorazioni e che gli agenti cancerogeni in attesa di impiego, in forma fisica tale
da causare rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in
quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere
esposti ad agenti cancerogeni anche isolando le lavorazioni in aree predeterminate
provviste di adeguati segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali
"vietato fumare", ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi
per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto
divieto di fumare;
c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione di
agenti cancerogeni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente possibile, l'eliminazione degli
agenti cancerogeni deve avvenire il più vicino possibile al punto di emissione mediante
aspirazione localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di
lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione generale;
d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni per verificare l'efficacia delle misure
di cui alla lettera c) e per individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un
evento non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione
conformi alle indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277;
e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature e degli
impianti;
f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni elevate;
g) assicura che gli agenti cancerogeni sono conservati, manipolati, trasportati in
condizioni di sicurezza;
h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento degli scarti e
dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di
sicurezza, in particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo chiaro,
netto, visibile;
i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari per
quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a taluni agenti cancerogeni
presenta rischi particolarmente elevati.
Art. 65. - Misure igieniche.
1. Il datore di lavoro:
a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati;
b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da riporre in
posti separati dagli abiti civili;
c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in luoghi
determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far
riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova utilizzazione.
2. È vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64,
lettera b).
Art. 66. - Informazione e formazione.
1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,
informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli agenti cancerogeni presenti nei cicli lavorativi, la loro dislocazione, i rischi
per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al
fumare;
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le misure igieniche da osservare;
d) la necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e dispositivi
individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per ridurre al
minimo le conseguenze.
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in
ordine a quanto indicato al comma 1.
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i
lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con frequenza
almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti
che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli
imballaggi contenenti agenti cancerogeni siano etichettati in maniera chiaramente
leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere
conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche ed
integrazioni.
Art. 67. - Esposizione non prevedibile.
1. Se si verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare
un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto prima misure
appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e ne informa i lavoratori e
il rappresentante per la sicurezza.
2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono accedere
soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie,
indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione delle vie respiratorie,
essi a loro disposizione dal datore di lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di
protezione non può essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al
minimo strettamente necessario.
3. Il datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il verificarsi
degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate per ridurre al minimo le
conseguenze.
Art. 68. - Operazioni lavorative particolari.
1. Nel caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per le
quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione tecnicamente applicabili,
è prevedibile un'esposizione rilevante dei lavoratori addetti, il datore di lavoro previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza:
a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche
provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla loro
identificazione mediante appositi contrassegni;
b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione individuale che
devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette operazioni.
2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso ridotta
al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 69. - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
1. I lavoratori per i quali la valutazione
di cui all'art. 63 ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza
sanitaria.
2. Il datore di lavoro, su conforme parere
del medico competente, adotta misure preventive e protettive per singoli lavoratori sulla
base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le misure di cui al comma 2 possono
comprendere l'allontanamento del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano
evidenziato, nei lavoratori esposti in modo analogo ad un stesso agente, l'esistenza di
una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di
lavoro.
5. A seguito dell'informazione di cui al
comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova valutazione del rischio in
conformità all'art. 63;
b) ove sia tecnicamente possibile, una
misurazione della concentrazione dall'agente in aria, per verificare l'efficacia delle
misure adottate.
6. Il medico competente fornisce ai
lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con
particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attività lavorativa.
Art. 70. - Registro di esposizione e
cartelle sanitarie.
1. I lavoratori di cui all'art. 69 sono
iscritti in un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta,
l'agente cancerogeno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.
Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura a tenuta per il
tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
dai rischi e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a detto registro.
[....]
2. Il datore di lavoro:
a) consegna copia del registro di cui al
comma 1 all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro ed all'organo di
vigilanza competente per territorio e comunicando loro ogni 3 anni, e comunque ogni
qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
b) consegna, a richiesta, all'Istituto
superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;
c) comunica, all'Istituto Superiore per la
Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza competente per territorio la
cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori di cui all'art. 69, con le eventuali
variazioni sopravvenute dall'ultima comunicazione delle relative annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 1. Consegna all'Istituto Superiore per la
Prevenzione e sicurezza sul lavoro le relative cartelle sanitarie e di rischio [....];
d) in caso di cessazione di attività
dell'azienda, consegna il registro di cui al comma 1 all'Istituto Superiore per la
Prevenzione e sicurezza sul lavoro e copia dello stesso all'organo di vigilanza competente
per territorio. Consegna all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro
le cartelle sanitarie e di rischio [....];
e) in caso di assunzione di lavoratori che
hanno in precedenza esercitato attività con esposizione al medesimo agente, richiede
all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro copia delle annotazioni
individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché copia della cartella
sanitaria e di rischio [....];
f) tramite il medico competente comunica ai
lavoratori interessati le relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui
al comma 1 e nella cartella sanitaria e di rischio [....] ed al rappresentante per la
sicurezza, i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
3. Le annotazioni individuali contenute nel
registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio [....] sono conservate dal
datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'Istituto
Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro fino a quaranta anni dalla cessazione
di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni.
4. La documentazione di cui ai commi 1, 2 e
3 è custodita e trasmessa con salvaguardia del segreto professionale.
5. I modelli e le modalità di tenuta del
registro di cui al comma 1 e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con
decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
6. L'Istituto Superiore per la Prevenzione
e sicurezza sul lavoro trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi
relativi alle risultanze dei requisiti di cui al comma 1.
Art. 71. - Registrazione dei tumori.
1. I medici, le strutture sanitarie
pubbliche e private, nonché gli istituti previdenziali assicurativi pubblici o privati,
che refertano casi di neoplasie da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad
agenti cancerogeni, trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica
ovvero anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2. Presso l'ISPESL è tenuto, ai fini di
analisi aggregate, un archivio nominativo dei casi di neoplasia di cui al comma 1.
3. Con decreto dei Ministri della sanità e
del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione consultiva permanente, sono
determinate le caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di
neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione e
l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e le modalità
di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il Ministero della sanità fornisce, su
richiesta, alla Commissione CE, informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di
cui al comma 1.
Art. 72. - Adeguamenti normativi.
1. Nelle attività con uso di sostanze o
preparai ai quali è attribuita dalla direttiva comunitaria la menzione R 45: "Può
provocare il cancro" o la menzione R 49: "Può provocare il cancro per
inalazione", il datore di lavoro applica le norme del presente titolo.
2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita
la commissione consultiva permanente e la commissione tossicologica nazionale, è
aggiornato periodicamente l'elenco delle sostanze e dei processi di cui all'allegato VIII
in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche
internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni. |