D.Lgs.
626/94
Capo III - PREVENZIONE INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO.
Art. 12. - Disposizioni generali.
1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto
soccorso, salvataggio, lotta antincendio
e gestione dell'emergenza;
b) designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4
comma 5 lettera a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed immediato
circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i
lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed
immediato che non può essere evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al
sicuro, abbandonando immediatamente il
luogo di lavoro;
e) prende i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo
grave ed immediato per la propria
sicurezza ovvero per quella di altre persone e nell'impossibilità di contattare il
competente superiore gerarchico, possa
prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto
delle sue conoscenze e dei mezzi
tecnici disponibili.
2. Ai fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro tiene
conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei
rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Essi devono essere formati, essere in
numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni
ovvero dei rischi specifici dell'azienda
ovvero dell'unità produttiva.
4. Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste
un pericolo grave ed immediato.
Art. 13. - Prevenzione incendi.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione
al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, adottano
uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di
cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione. [(vedi
nota)].
2. Per il settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 14. - Diritti dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
1. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato,
si allontana dal posto di lavoro ovvero
da una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da
qualsiasi conseguenza dannosa.
2. Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le conseguenze di
tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia commesso
una grave negligenza.
Art. 15. - Pronto soccorso.
1. Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove previsto,
prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di assistenza medica di
emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e
stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei
lavoratori infortunati.
2. Il datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più
lavoratori incaricati dell'attuazione dei
provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del
personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla natura
dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di rischio, con decreto dei
Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, della funzione pubblica e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione consultiva
permanente e il Consiglio superiore di sanità.
4. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni vigenti
in materia.
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