D.Lgs.
626/94
Capo V - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 18. - Rappresentante per la sicurezza.
1. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante per
la sicurezza.
2. Nella aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il rappresentante
per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Nelle aziende che
occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato
per più aziende nell'ambito territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere
designato o eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come
definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante
per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda.
In assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro interno.
4. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la
sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito
e gli strumenti per l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di
contrattazione collettiva.
5. In caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce con proprio
decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del mancato accordo, gli standard
relativi alle materie di cui al comma 4. Per le amministrazioni pubbliche provvede il
Ministro per la funzione pubblica sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale.
6. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il seguente:
a) un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di categoria con
il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui all'art.22, comma 7.
Art. 19. - Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza.
1. Il rappresentante per la sicurezza:
a) accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi,
alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all'attività di prevenzione incendi, al pronto
soccorso, alla evacuazione dei lavoratori;
d) è consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22, comma
5;
e) riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi
e le misure di prevenzione relative,
nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli
infortuni e le malattie professionali;
f) riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art. 22;
h) promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione
idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i) formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti;
l) partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
o) può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per
attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento
dell'incarico senza perdita di
retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli.
3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di
contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa dello
svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele
previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. Il rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua funzione,
al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro degli infortuni sul
lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).
Art. 20. - Organismi paritetici.
1. A livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni di orientamento e di
promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono
inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei
diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi
previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o aziendali.
3. Agli effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, gli organismi
di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata nel medesimo articolo.
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