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Direttiva CEE/CEEA/CE n. 37 del 22/06/1998

98/37/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine.


Capo I - CAMPO D'APPLICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo 1

Articolo 2

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Capo II - PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

Articolo 8

Articolo 9

Capo III - MARCATURA <<CE>>

Articolo 10

Capo IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 16

ALLEGATO I - Requisiti essenziali di sicurezza e di slute relativi alla progettazione ed alla costruzione delle macchine e dei componenti di sicurezza

ALLEGATO II

ALLEGATO III - La MARCATURA <<CE>> di conformità

ALLEGATO IV - Tipi di macchine e di componenti di sicurezza per i quali occorre applicare la procedura di cui all'art. 8, paragrafo 2, lettere B) e C)

ALLEGATO V - DICHIARAZIONE CE di conformità

ALLEGATO VI - ESAME per la CERTIFICAZIONE CE

ALLEGATO VII - CRITERI MINIMI che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi

ALLEGATO VIII

ALLEGATO IX - TAVOLA DI CONCORDANZA

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunita' europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale,
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

(1) considerando che la direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine, e' stata modificata a piu' riprese e in maniera sostanziale; che, a fini di razionalita' e chiarezza, occorre procedere alla codificazione della suddetta direttiva;
(2) considerando che il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale e' garantita la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
(3) considerando che il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed e' uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria;
(4) considerando che il costo sociale dovuto all'alto numero di infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione delle macchine puo' essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonche' una corretta installazione e manutenzione;
(5) considerando che gli Stati membri sono tenuti a garantire nel loro territorio la sicurezza e la salute della persone - e, all'occorrenza, degli animali domestici e dei beni - in particolare dei lavoratori, specie nei confronti dei rischi che derivano dall'uso delle macchine;
(6) considerando che le legislazioni in materia di prevenzione degli infortuni differiscono notevolmente negli Stati membri; che le disposizioni imperative in materia, frequentemente completate da specificazioni tecniche cogenti de facto e/o da altre norme facoltative non comportano necessariamente livelli di sicurezza e di tutela della salute diversi ma a motivo delle loro disparita' costituiscono degli ostacoli agli scambi all'interno della Comunita'; che anche i sistemi di attestazione di conformita' e di certificazione nazionale delle macchine differiscono notevolmente;
(7) considerando che le attuali disposizioni nazionali in materia di sicurezza e di tutela della salute, che garantiscono la protezione dai rischi originati dalle macchine devono essere ravvicinate per garantire la libera circolazione delle macchine senza abbassare i livelli di protezione esistenti e giustificati negli Stati membri; che le prescrizioni di progettazione e di costruzione delle macchine di cui alla presente direttiva, essenziali nella ricerca di un ambiente di lavoro piu' sicuro, saranno accompagnate da disposizioni specifiche concernenti la prevenzione di taluni rischi cui possono essere esposti i lavoratori durante il lavoro, ed anche da disposizioni basate sull'organizzazione della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro;
(8) considerando che l'attuale diritto comunitario, in deroga a una delle regole fondamentali della Comunita' costituita dalla libera circolazione delle merci, prevede che gli ostacoli alla circolazione intracomunitaria dovuti alla disparita' delle legislazioni nazionali relative alla commercializzazione dei prodotti devono essere ammessi qualora dette prescrizioni possano essere riconosciute necessarie per far fronte ad esigenze inderogabili;
(9) considerando che il Libro bianco concernente il completamento del mercato interno, approvato dal Consiglio europeo nel giugno 1985, prevede ai paragrafi 65 e 68 il ricorso alla nuova strategia in materia di ravvicinamento delle legislazioni; che pertanto l'armonizzazione legislativa nella fattispecie deve limitarsi alle prescrizioni necessarie per soddisfare i requisiti inderogabili ed essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alle macchine; che detti requisiti, in quanto essenziali, devono sostituire le prescrizioni nazionali in materia;
(10) considerando che il mantenimento o il miglioramento del livello di sicurezza raggiunto negli Stati membri costituisce uno dei principali obiettivi della presente direttiva e della sicurezza quale viene definita mediante i requisiti essenziali;
(11) considerando che il campo d'applicazione della presente direttiva deve essere basato su una definizione generica del termine <<macchina>> onde consentire l'evoluzione tecnica delle produzioni; che lo sviluppo delle installazioni complesse nonche' i rischi che esse provocano sono di natura equivalente, tale da giustificarne l'inclusione esplicita nella direttiva;
(12) considerando che e' necessario disciplinare il caso dei componenti di sicurezza che sono immessi separatamente sul mercato e per cui il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' dichiari la funzione da essi svolta;
(13) considerando che, in occasione in particolare di fiere ed esposizioni, dev'essere possibile esporre delle macchine che non sono conformi alla presente direttiva; che peraltro e' opportuno informare in modo adeguato gli interessati di questa mancanza di conformita' e dell'impossibilita' di acquisire le macchine nelle condizioni di presentazione;
(14) considerando che il rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute e' imperativo per garantire la sicurezza delle macchine; che detti requisiti dovranno essere applicati con discernimento per tener conto del livello tecnologico esistente al momento della costruzione nonche' degli imperativi tecnici ed economici;
(15) considerando che la messa in servizio della macchina ai sensi della presente direttiva concerne soltanto l'impiego della macchina stessa per l'uso previsto dal fabbricante; che cio' non pregiudica eventuali condizioni di utilizzazioni estranee alla macchina eventualmente imposte, purche' tali condizioni non comportino modifiche della macchina rispetto alle disposizioni della presente direttiva;
(16) considerando che non occorre soltanto garantire la libera circolazione e la messa in servizio delle macchine munite della marcatura <<CE>> e dell'attestazione di conformita' CE; che si deve anche garantire la libera circolazione delle macchine non munite della marcatura <<CE>> qualora destinate ad essere incorporate in una macchina o ad essere assemblate con altre macchine per formare un'installazione complessa;
(17) considerando che, di conseguenza, la presente direttiva definisce unicamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di portata generale, completati da una serie di requisiti piu' specifici per talune categorie di macchine; che, per facilitare ai produttori la prova della conformita' con i suddetti requisiti essenziali, e' opportuno disporre di norme armonizzate a livello europeo in materia di prevenzione dei rischi dovuti alla progettazione ed alla costruzione delle macchine nonche' per consentire il controllo della conformita' ai requisiti essenziali; che dette norme armonizzate a livello europeo sono elaborate da organismi di diritto privato e devono conservare il loro statuto di testi non cogenti; che a tal fine il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ed il Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (Cenelec) sono riconosciuti quali organismi competenti per l'adozione delle norme armonizzate conformemente agli orientamenti generali per la cooperazione tra la Commissione ed i due suddetti organismi, sottoscritti il 13 novembre 1984; che ai sensi della presente direttiva una norma armonizzata e' una specificazione tecnica (norma europea o documento di armonizzazione) adottata da uno di detti organismi, oppure da entrambi, su mandato della Commissione, conformemente alle disposizioni della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche nonche' ai sensi degli orientamenti generali summenzionati;
(18) considerando che si e' ritenuto necessario migliorare il quadro legislativo per assicurare un contributo efficace e appropriato dei datori di lavoro e dei lavoratori al processo di normalizzazione;
(19) considerando che la responsabilita' degli Stati membri in materia di sicurezza, di salute e di altri aspetti considerati dai requisiti essenziali sul loro territorio deve essere riconosciuta in una clausola di salvaguardia che preveda adeguate procedure comunitarie di protezione;
(20) considerando che secondo l'attuale prassi generale negli Stati membri e' opportuno lasciare ai fabbricanti la responsabilita' di attestare la conformita' delle loro macchine ai requisiti essenziali; che la conformita' a dette norme armonizzate conferisce una presunzione di conformita' ai requisiti essenziali di cui trattasi; che viene lasciata unicamente alla discrezione del fabbricante la possibilita' di ricorrere, qualora ne provi la necessita', ad esami ed a certificazioni da parte di terzi;
(21) considerando che, per taluni tipi di macchine che presentano un potenziale maggiore di rischi, e' auspicabile una procedura di certificazione piu' rigorosa; che la procedura d'esame per la certificazione CE adottata puo' essere seguita da una dichiarazione CE del costruttore senza che siano necessari sistemi piu' rigorosi quali ad esempio garanzia di qualita', verifica CE o vigilanza CE;
(22) considerando che e' indispensabile che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita', prima di redigere la dichiarazione CE di conformita', costituisca un fascicolo tecnico della costruzione; che non e' tuttavia indispensabile che tutta la documentazione esista materialmente in permanenza, ma basta che sia disponibile su richiesta; che essa puo' non comprendere i disegni dettagliati dei sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione delle macchine, salvo se la loro conoscenza e' indispensabile alla verifica della conformita' ai requisiti essenziali di sicurezza;
(23) considerando che la Commissione, nella comunicazione del 15 giugno 1989 concernente un approccio globale in materia di certificazione e di prove ha proposto la creazione di una legislazione comune concernente una marcatura CE di conformita' avente un simbolo grafico comune; che, nella risoluzione del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in materia di valutazione della conformita', il Consiglio ha approvato come principio regolatore l'adozione di una tale strategia coerente per quanto concerne l'utilizzazione della marcatura <<CE>>; che pertanto i due elementi fondamentali della nuova strategia da applicare sono i requisiti essenziali e le procedure di valutazione della conformita';
(24) considerando che i destinatari di ogni decisione presa nel quadro della presente direttiva devono conoscere le motivazioni di tale decisione ed i mezzi di ricorso loro offerti;
(25) considerando che la presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e applicazione delle direttive indicate all'allegato VIII, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA
Capo I
CAMPO D'APPLICAZIONE, IMMISSIONE SUL MERCATO E LIBERA CIRCOLAZIONE

Articolo 1
1. La presente direttiva si applica alle macchine e ne stabilisce i requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute, quali definiti nell'allegato I. Essa si applica anche ai. componenti di sicurezza che sono immessi separatamente sul mercato.
2. Ai fini della presente direttiva, s'intende per
a) <<macchina>>
   - un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, ed eventualmente con azionatori, con circuiti di comando e di potenza, ecc., connessi solidalmente per un'applicazione ben determinata, segnatamente per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento e il condizionamento di un materiale;
   - un insieme di macchine e di apparecchi che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
- un'attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, immessa sul mercato per essere montata su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un utensile;
b) <<componente di sicurezza>>
   - un componente, purche' non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' immette sul mercato allo scopo di assicurare, con la sua utilizzazione, una funzione di sicurezza e il cui guasto o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.
3. Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva

- le macchine la cui unica fonte di energia sia la forza umana diretta, fatto salvo il caso di una macchina utilizzata per il sollevamento di carichi,
- dispositivi medici,
- i materiali specifici per i parchi di divertimenti,
- le caldaie a vapore e i recipienti a pressione,
- le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, se difettose, possono provocare una emissione di radioattivita',
- le fonti radioattive incorporate in una macchina,
- le armi da fuoco,
- i serbatoi di magazzinaggio e le condutture per il trasporto di benzina, gasolio per autotrazione, liquidi infiammabili e sostanze pericolose,
- i mezzi di trasporto, vale a dire i veicoli, ed i loro rimorchi, destinati unicamente al trasporto di persone per via aerea oppure sulle reti stradali, ferroviarie oppure per via navigabile e i mezzi di trasporto, nella misura in cui sono concepiti per il trasporto di merci per via aerea oppure sulle reti stradali o ferroviarie pubbliche o per via navigabile. Non sono esclusi i veicoli utilizzati nell'industria per l'estrazione di minerali,
- le navi marittime e le unita' mobili offshore, nonche' le attrezzature utilizzate a bordo di tali navi o unita,
- gli impianti a cavi, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone,
- i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 dell'articolo 1 della direttiva 74/150/CEE,
- macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine,
- gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, e che e' destinata al trasporto
I) di persone,
II) di persone e cose,
III) soltanto di cose se la cabina e' accessibile, ossia se una persona puo' penetrarvi senza difficolta', e attrezzata con elementi di comando situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al suo interno,
- i mezzi adibiti al trasporto di persone che utilizzano veicoli a cremagliera,
- gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere,
- gli elevatori di scenotecnica,
- gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale.

4. Se per una macchina o un componente di sicurezza i rischi di cui alla presente direttiva sono previsti, in tutto o in parte, da direttive comunitarie specifiche, la presente direttiva non si applica o cessa di essere applicata a questa macchina o a questi componenti di sicurezza per questi rischi, a partire dall'inizio di applicazione delle direttive specifiche.
5. Se per una macchina i rischi sono principalmente di origine elettrica, questa macchina e' disciplinata esclusivamente dalla direttiva 73/23/CEE.

Articolo 2
1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinche' le macchine o i componenti di sicurezza ai quali si applica la presente direttiva possano essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, purche' siano debitamente installate, mantenute in efficienza ed utilizzate conformemente alla loro destinazione.
2. Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano la facolta' degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che essi ritengono necessari per garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori durante l'uso delle macchine o dei Componenti di sicurezza in questione, sempre che cio' non implichi modifiche di dette macchine o di detti componenti di sicurezza rispetto alle disposizioni della presente direttiva.
3. Gli Stati membri non impediscono, in particolare in occasione di fiere, di esposizioni e di dimostrazioni, la presentazione di macchine o di componenti di sicurezza che non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva, purche' un apposito cartello indichi chiaramente la non conformita' di dette macchine o di detti componenti di sicurezza e l'impossibilita' di acquistarli prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita'. Al momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone.

Articolo 3
Le macchine e i componenti di sicurezza ai quali si applica la presente direttiva devono rispondere ai requisiti essenziali ai fini della sicurezza e della tutela della salute di cui all'allegato I.

Articolo 4
1. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato e la messa in servizio nel loro territorio delle macchine e dei componenti di sicurezza conformi alle disposizioni della presente direttiva.
2. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato di macchine destinate, per dichiarazione di cui all'allegato II, punto B, del fabbricante o del suo mandatario, stabilito nella Comunita', ad essere incorporate in una macchina o ad essere assemblate con altre macchine onde costituire una macchina cui si applichi la presente direttiva, salvo il caso in cui esse possano funzionare in modo indipendente. Le attrezzature intercambiabili, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino, sono considerate come una macchina; esse devono quindi essere, in tutti i casi, munite della marcatura <<CE>> e corredate della dichiarazione di conformita' CE di cui all'allegato II, punto A.
3. Gli Stati membri non possono vietare, limitare od ostacolare l'immissione sul mercato dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 1, paragrafo 2,
[lettera b), n.d.r.] lettera a), terzo trattino, se sono accompagnati dalla dichiarazione CE di conformita' del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunita', prevista all'allegato II, punto C.

Articolo 5
1. Gli Stati membri considerano conformi all'insieme delle disposizioni della presente direttiva, comprese le procedure di valutazione della conformita' previste al capitolo II:
   - le macchine munite della marcatura <<CE>> e accompagnate dalla dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato II, punto A;
   - i componenti di sicurezza accompagnati dalla dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato II, punto C.
In assenza di norme armonizzate, gli Stati membri prendono le disposizioni che ritengono necessarie affinche' siano comunicate alle parti interessate le norme e le specificazioni tecniche nazionali esistenti che sono considerate come documenti importanti o utili per l'applicazione corretta dei requisiti essenziali di sicurezza e sanitari di cui all'allegato I.
2. Se una norma nazionale che traspone una norma armonizzata il cui riferimento sia stato oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee comprende uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza, la macchina o il componente di sicurezza costruito conformemente a detta norma e' presunto conforme ai requisiti essenziali di cui trattasi. Gli Stati membri pubblicano i riferimenti delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate.
3. Gli Stati membri si assicurano che siano prese le misure appropriate per permettere alle parti sociali di avere un'influenza, a livello nazionale, sul processo di elaborazione e sul controllo delle norme armonizzate.

Articolo 6
1. Se uno Stato membro o la Commissione ritengono che le norme armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2, non soddisfino pienamente i rispettivi requisiti essenziali di cui all'articolo 3, la Commissione o lo Stato membro adiscono il comitato permanente istituito dalla direttiva 83/189/CEE, esponendo i loro motivi. Il comitato esprime un parere d'urgenza. In base al parere del comitato, la Commissione notifica agli Stati membri la necessita' di procedere o meno al ritiro delle norme in questione dalle pubblicazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2. E' istituito un comitato permanente composto di rappresentanti designati dagli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato permanente elabora il suo regolamento interno. Al comitato permanente puo' essere sottoposta qualsiasi questione che sollevano l'entrata in vigore e l'applicazione pratica della presente direttiva, secondo la seguente procedura. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente puo' fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione. Il parere e' iscritto a verbale; inoltre, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale. La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 7
1. Se uno Stato membro constata che
    - talune macchine munite della marcatura <<CE>>, oppure
    - taluni componenti di sicurezza accompagnati dalla dichiarazione CE di conformita',
utilizzati conformemente alla loro destinazione rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone ed eventualmente degli animali domestici o dei beni, esso prende tutte le misure necessarie componenti di sicurezza dal mercato, vietarne l'immissione sul mercato, la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della suddetta misura, motivandone la decisione e precisando in particolare se la mancata conformita' e' dovuta
   a) al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 3;
   b) ad un'errata applicazione delle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2;
   c) ad una lacuna delle norme stesse di cui all'articolo 5 paragrafo 2.
2. La Commissione consulta senza indugio la parti interessate. Se dopo la consultazione la Commissione constata che la misura e' giustificata, essa ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonche' gli altri Stati membri. Se la Commissione constata, dopo questa consultazione, che la misura e' ingiustificata, ne informa immediatamente lo Stato membro che ha preso l'iniziativa nonche' il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita'. Se la decisione di cui al paragrafo 1 e' motivata da una lacuna delle norme, la Commissione adisce il comitato se lo Stato membro che ha preso la decisione intende mantenerla ed avvia la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 1.
3. Se
   - una macchina non conforme e' munita della marcatura <<CE>>,
   - un componente di sicurezza non conforme e' accompagnato da una dichiarazione CE di conformità,
lo Stato membro competente prende le debite misure nei confronti di chi ha apposto la marcatura o redatto la dichiarazione e ne informa la Commissione e gli altri Stati membri.
4. La Commissione si accerta che gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati della procedura.

Capo II
PROCEDURE DI VALUTAZIONE DELLA CONFORMITA'

Articolo 8
1. Per attestare la conformita' delle macchine e dei componenti di sicurezza alle disposizioni della presente direttiva, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' redige, per ciascuna macchina o per ciascun componente di sicurezza fabbricati, una dichiarazione CE di conformita' i cui elementi figurano nell'allegato II, punto A o C secondo il caso. Inoltre, soltanto per quanto riguarda le macchine, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' appone sulla macchina la marcatura <<CE>>.
2. Prima dell'immissione sul mercato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita' deve
   a) se la macchina non e' contemplata dall'allegato IV, costituire il fascicolo previsto dall'allegato V;
   b) se la macchina e' contemplata dall'allegato IV ed e' fabbricata senza rispettare o rispettando soltanto parzialmente le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2, o in mancanza di queste ultime, sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE di cui all'allegato VI;
   c) se la macchina e' contemplata dall'allegato IV ed e' fabbricata conformemente alle norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2

- costituire il fascicolo previsto dall'allegato VI e trasmetterlo ad un organismo notificato che accusera' ricevuta del fascicolo senza indugio e lo conservera';
- oppure sottoporre il fascicolo di cui all'allegato VI all'organismo notificato che si limitera' a verificare che le norme di cui all'articolo 5, paragrafo 2, siano state correttamente applicate e stabilira' un attestato di adeguamento del fascicolo;
- oppure sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE previsto dall'allegato VI.

3. In caso di applicazione del paragrafo 2, lettera c), primo trattino, del presente articolo, si applicano, per analogia, le disposizioni del punto 5, prima frase, e del punto 7 dell'allegato VI. In caso di applicazione del paragrafo 2, lettera c), secondo trattino, del presente articolo, si applicano, per analogia, le disposizioni dei punti 5, 6 e 7 dell'allegato VI.
4. Quando si applichi il paragrafo 2, lettera a), e il paragrafo 2, lettera c), primo e secondo trattino, la dichiarazione CE di conformita' certifica unicamente la conformita' ai requisiti essenziali della direttiva. Quando si applichi il paragrafo 2, lettera b), e il paragrafo 2, lettera c), terzo trattino, la dichiarazione CE di conformita' certifica la conformita' al modello sottoposto all'esame per la certificazione CE.
5. I componenti di sicurezza sono sottoposti alle procedure di certificazione applicabili alle macchine in forza dei paragrafi 2, 3 e 4. Inoltre, qualora si proceda ad un esame per la certificazione CE, l'organismo notificato verifica l'idoneita' del componente di sicurezza a svolgere le funzioni di sicurezza dichiarate dal fabbricante.
6. 
   a) Qualora le macchine siano disciplinate da altre direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura <<CE>>, questa indica ugualmente che le macchine si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.
   b) Tuttavia, nel caso in cui una o piu' di dette direttive lascino al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura <<CE>> indica che le macchine sono conformi soltanto alle disposizioni delle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee, vengono riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione stabiliti dalle direttive e che accompagnano le macchine.
7. Nei casi in cui ne' il fabbricante ne' il suo mandatario stabilito nella Comunita' abbia ottemperato agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 6, tali obblighi incombono a chiunque introduca nel mercato comunitario la macchina o il componente di sicurezza. Gli stessi obblighi incombono a chiunque assembli macchine o parti di macchine o componenti di sicurezza di origini diverse o costruisca la macchina o il componente di sicurezza per uso proprio.
8. Gli obblighi di cui al paragrafo 7 non incombono a chi monti su una macchina o su un trattore l'attrezzatura intercambiabile di cui all'articolo 1, a condizione che gli elementi siano compatibili e che ciascuna parte costituente la macchina montata sia munita della marcatura <<CE>> e corredata della dichiarazione CE di conformità.

Articolo 9
1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli Stati membri gli organismi da essi designati per espletare le procedure di cui all'articolo 8, nonche' i compiti specifici per i quali tali organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro attribuiti in precedenza dalla Commissione. La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee un elenco degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonche' i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.
2. Per la valutazione degli organismi da notificare gli Stati membri applicano i criteri previsti nell'allegato VII. Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti nelle norme armonizzate pertinenti rispondano a detti criteri.
3. Uno Stato membro che abbia notificato un organismo revoca la sua notifica qualora constati che l'organismo non soddisfa piu' ai criteri di cui all'allegato VII. Esso ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri.

Capo III
MARCATURA <<CE>>

Articolo 10
1. La marcatura <<CE>> di conformita' e' costituita dalle iniziali <<CE>>. L'allegato III riporta il modello da utilizzare.
2. La marcatura <<CE>> viene apposta sulla macchina in modo chiaro e visibile conformemente al punto 1.7.3 dell'allegato I.
3. E' vietato apporre sulle macchine marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura <<CE>>. Sulle macchine puo' essere apposta ogni altra marcatura purche' questa non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura <<CE>>.
4. Salvo il disposto dell'articolo 7

a) ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della marcatura <<CE>> comporta, per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunita', l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura <<CE>> e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso,
b) nel caso in cui persista la mancanza di conformita', lo Stato membro adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato di detto prodotto od a garantirne il ritiro dal commercio secondo la procedura prevista all'articolo 7.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 11
Qualsiasi decisione presa in applicazione della presente direttiva e che conduca a limitare l'immissione sul mercato e la messa in servizio di una macchina o di un componente di sicurezza e' motivata dettagliatamente. Essa e' notificata senza indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse dalle legislazioni in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro i quali detti ricorsi devono essere presentati.

Articolo 12
La Commissione prendera' le misure necessarie affinche' siano resi disponibili i dati che si riferiscono a tutte le decisioni pertinenti relative all'applicazione della presente direttiva.

Articolo 13
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
2. Anteriormente al 1 gennaio 1994 la Commissione esamina lo stato di avanzamento dei lavori di normalizzazione relativi alla presente direttiva e propone, se del caso, misure appropriate.

Articolo 14
Le direttive che figurano all'allegato VIII, parte A, sono abrogate, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione e d'applicazione indicati all'allegato VIII, parte B. I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IX.

Articolo 15
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee.

Articolo 16
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addi' 22 giugno 1998.
   

Per il Parlamento Europeo
Per il Consiglio   
Il Presidente M. GIL-ROBLES
Il Presidente J. CUNNINGHAM

Per informazioni scrivi a ambiente@ui.prato.it