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ALLEGATO V
DICHIARAZIONE CE
DI CONFORMITA'
Ai fini del presente allegato, il termine
<<macchina>> designa sia la <<macchina>>, quale definita all'articolo
1, paragrafo 2, sia il <<componente di sicurezza>>, quale definito allo
stesso paragrafo.
1. La dichiarazione CE di conformità e' la procedura mediante la quale il fabbricante o
il suo mandatario stabilito nella Comunità dichiara che la macchina messa in commercio
rispetta tutti i requisiti essenziali di sicurezza e sanitari che la concernono.
2. La firma della dichiarazione CE di conformità' autorizza il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunità ad apporre sulla macchina la marcatura
<<CE>>.
3. Prima di poter redigere la dichiarazione CE di conformità, il
fabbricante, o il suo mandatario stabilito nella Comunità, deve essersi accertato e poter
garantire che la documentazione definita in appresso è e resterà disponibile nei suoi
locali ai fini di un eventuale controllo :
a) un fascicolo tecnico della costruzione composto:
- da un disegno complessivo della macchina e dagli scherni dei circuiti di comando;
- dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo,
risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della conformità' della macchina ai
requisiti essenziali di sicurezza e sanitari;
- dall'elenco,
- dei requisiti essenziali della presente direttiva
- delle norme,
- delle altre specifiche tecniche applicate nella progettazione della macchina
- dalla descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi presentati dalla
macchina;
- se lo desidera, qualsiasi relazione tecnica o certificato ottenuti da Un organismo o un
laboratorio (1)
competente;
- se dichiara la conformità' ad una norma
armonizzata che lo prevede, qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle
prove svolte, a stia scelta, da lui stesso o da un organismo o laboratorio (1) competente;
- da un esemplare delle istruzioni per l'uso
della macchina;
b) nel caso di fabbricazione in serie, le
disposizioni interne che saranno applicate per mantenere la conformità' delle macchine
alle disposizioni della direttiva.
Il fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove
necessarie sui componenti e sugli accessori o sull'intera macchina per stabilire se essa,
in conseguenza della stia progettazione e costruzione, possa essere montata e messa in
servizio in condizioni di sicurezza. La mancata presentazione della documentazione in
seguito a una domanda debitamente motivata delle autorità' nazionali competenti può'
costituire un motivo sufficiente per dubitare della presunzione di conformità' alle
disposizioni della direttiva.
4.
a) Non. e' necessario che la documentazione di cui al punto 3 esista materialmente in
permanenza; tuttavia essa deve poter essere riunita e resa disponibile entro tiri periodo
di tempo compatibile con la stia importanza; essa non deve comprendere i progetti
dettagliati ed altre informazioni precise concernenti i sottoinsiemi utilizzati per la
fabbricazione delle macchine salvo se la loro conoscenza e' indispensabile o necessaria
alla verifica della conformità' ai requisiti essenziali di sicurezza;
b) la documentazione di cui al punto 3 e' conservata e tenuta a
disposizione delle autorità' nazionali competenti per almeno dieci anni a decorrere dalla
data di fabbricazione della macchina o dell'ultimo esemplare della macchina se si tratta
di fabbricazione in serie;
c) la documentazione di cui al punto
3 deve essere redatta in una lingua ufficiale della Comunità', fatta eccezione per le
istruzioni per l'uso della macchina.
(1) Si
presume competente l'organismo o il laboratorio che soddisfi i criteri di valutazione
previsti nelle relative norme armonizzate. |