ALLEGATO VIII

PARTE A
Direttive abrogate(di cui all'articolo 14)

Direttiva 89/392/CEE e successive modifiche:
- direttiva 91/368/CEE unicamente l'articolo 1
- direttiva 93/44/CEE
- direttiva 93/68/CEE unicamente l'articolo 6

PARTE B
Elenco dei termini di trasposizione e di applicazione nel diritto nazionale
(di cui all'articolo 14)

Direttiva

Data limite di trasportazione

Data di applicazione
Direttiva 89/392/CEE

(G.U. L183 del 29.6.1989, pag. 9)

1 gennaio 1992 A decorrere dal 1 gennaio 1993; per i materiali previsti dalle direttive 86/295/CEE, 86/296/CEE e 86/663/ CEE: a decorrere dal 1 luglio 1995 (1)
Direttiva 91/368/CEE (G.U. L198 del 22.7.1991, pag. 16) 1 gennaio 1992 A decorrere dal 1 gennaio 1993
Direttiva 93/44/CEE
(G.U. L175 del 19.7.1993, pag. 12)
1 luglio 1994 - A decorrere dal 1 gennaio 1995 (2)
- A decorrere dal 1 luglio 1994 (2)
- articolo 1, punto 10, tranne le lettere a), b) e q)
- articolo 1, punto 11, lettere a) e b)
- articolo 1, punto 12, lettere c), d), e) e f)
Direttiva 93/68/CEE
(G.U. L220 del 30.8.1993, pag.1)
1 luglio 1994 A decorrere dal 1 gennaio 1995 (3)

(1) Gli Stati membri devono consentire, il periodo che procede il 31 dicembre 1994, fatta eccezione per i materiali previsti dalle direttive 86/295/CEE e 86/663/CEE per i quali tale periodo termina il 31 dicembre 1995, l'immissione sul mercato e la messa in servizio alle macchine conformi alle regolamentazioni nazionali in vigore nel loro territorio alla data del 31 dicembre 1992.
(2) Gli Stati membri consentono, per il periodo che precede il 31 dicembre 1996, l'immissione sul mercato e la messa in servizio delle macchine di sollevamento o di spostamento delle persone e dei componenti di sicurezza conformi alle regolazioni nazionali in vigore nel loro territorio alla data del 14 giugno 1993.
(3) Gli Stati membri consentono fino al 1 gennaio 1997 la commercializzazione e la messa in servizio dei prodotti conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente al 1 gennaio 1995.