ALLEGATO
I
REQUISITI
ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVI ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DELLE
MACCHINE E DEI COMPONENTI DI SICUREZZA
Ai fini del presente allegato, il termine <<macchina>>
designa sia la <<macchina>>, quale definita all'articolo
1, paragrafo 2, sia il <<componente di sicurezza>>, quale definito allo
stesso paragrafo.
OSSERVAZIONI
PRELIMINARI
1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di
salute si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per la macchina in
questione allorché' viene utilizzata alle condizioni previste dal fabbricante. In ogni
caso i requisiti 1.1.2,
1.7.3 e 1.7.4 si
applicano all'insieme delle macchine oggetto della presente direttiva.
2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute elencati nella presente direttiva sono
inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi
prefissi possono non essere raggiunti. In questo caso e nella misura del possibile la
macchina deve essere progettata e costruita per tendere verso tali obiettivi.
3. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute sono stati raggruppati in funzione dei
rischi che coprono. Le macchine presentano un insieme di rischi che possono essere esposti
in vari capitoli del presente allegato. Il fabbricante ha l'obbligo di effettuare
un'analisi dei rischi per cercare tutti quelli che concernono la sua macchina; deve
inoltre progettare e costruire la macchina tenendo presente l'analisi.
1. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE
1.1. Considerazioni generali
1.1.1. Definizioni
Ai sensi della presente direttiva, si intende per:
1. <<zone pericolose>>, qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una
macchina in cui la presenza di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza
e la salute di detta persona;
2. <<persona esposta>>, qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte
in una zona pericolosa;
3. <<operatore>>, la o le persone incaricate di installare, di far funzionare,
di regolare, di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare e di trasportare una
macchina.
1.1.2. Principi d'integrazione della sicurezza
a) Per costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere
regolate e a subire la manutenzione senza che tali operazioni, se effettuate nelle
condizioni previste dal fabbricante, espongano a rischi le persone. Le misure adottate
devono avere lo scopo di eliminare il rischio di infortuni durante l'esistenza prevedibile
della macchina, comprese le fasi di montaggio e smontaggio, anche se tale rischio fosse la
conseguenza di una situazione anormale prevedibile.
b) Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve applicare i seguenti
principi, nell'ordine indicato :
- eliminare o ridurre i rischi nel miglior modo possibile (integrazione della sicurezza
nella progettazione e nella costruzione della macchina);
- adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono
essere eliminati;
- informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia delle
misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare e
segnalare se è necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.
c) In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto della
redazione delle istruzioni per l'uso, il fabbricante deve considerare non soltanto l'uso
normale della macchina, ma anche l'uso della macchina ragionevolmente prevedibile. La
macchina deve essere progettata in modo da evitare che sia utilizzata anormalmente, se
ciò può comportare un rischio. Negli altri casi le istruzioni per l'uso devono
richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle controindicazioni nell'uso della macchina
che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi.
d) Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio,
la fatica e le tensioni psichiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi
dell'ergonomia.
e) All'atto della progettazione e della costruzione il fabbricante deve tener conto degli
obblighi imposti all'operatore dall'uso necessario o prevedibile delle attrezzature di
protezione individuali (ad esempio calzature, guanti, ecc.).
f) La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori
speciali essenziali per poterla regolare, seguirne la manutenzione e utilizzarla senza
alcun rischio.
1.1.3. Materiali e prodotti
I materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti impiegati ed
originati durante la sua utilizzazione non devono presentare rischi per la sicurezza e la
salute delle persone esposte. In particolare, se vengono usati dei fluidi, la macchina
deve essere progettata e costruita in modo da poter essere utilizzata senza rischi dovuti
al riempimento a l'utilizzazione, al recupero e all'evacuazione.
1.1.4. Illuminazione
Il fabbricante fornisce un'illuminazione incorporata adeguata alle operazioni laddove,
malgrado un'illuminazione ambiente avente un valore normale, la mancanza di tale
dispositivo potrebbe determinare rischi. Il fabbricante deve avere cura che non vi siano
zone d'ombra, abbaglianti fastidiosi, ne effetti stroboscopici pericolosi dovuti
all'illuminazione fornita dal fabbricante. Gli organi interni che devono essere
ispezionati frequentemente devono essere muniti di opportuni dispositivi di illuminazione;
lo stesso dicasi per le zone di regolazione e di manutenzione.
1.1.5. Progettazione della macchina ai fini di trasporto
La macchina o ciascuno dei suoi diversi elementi deve:
- poter essere trasportata in modo sicuro,
- essere imballata o progettata per essere immagazzinata in modo sicuro e senza
deterioramenti (per esempio sufficiente stabilita', supporti speciali, ecc.).
Se la massa, le dimensioni o la forma della macchina o dei suoi vari elementi non ne
consentono lo spostamento a mano, la macchina o ciascuno dei suoi vari elementi deve
essere:
- munita di accessori che consentano di afferrarla cori un mezzo di sollevamento,
- progettata in modo da consentire il fissaggio di detti accessori (ad esempio fori
filettati),
- di forma tale che i normali mezzi di sollevamento possano adattarvisi facilmente.
Se la macchina o uno dei suoi elementi possono essere trasportati a mano, essa deve
essere:
- facilmente spostabile,
- munita di dispositivi di presa (ad esempio maniglie, ecc.) che ne consentano il
trasporto in tutta sicurezza.
Sono necessarie disposizioni speciali per il trasporto di utensili e/o di parti di
macchine; anche leggeri, potenzialmente pericolosi (forma, materia, ecc.).
1.2. Comandi
1.2.1. Sicurezza ed affidabilità' dei sistemi di comando
I sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da essere tanto
sicuri ed affidabili da evitare qualsiasi situazione pericolosa. Essi devono in
particolare essere progettati e costruiti in modo:
- che resistano alle sollecitazioni normali di servizio e agli agenti esterni,
- che non si producano situazioni pericolose in caso di errori di logica nelle manovre.
1.2.2. Dispositivi di comando
I dispositivi di comando devono essere:
- chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati da una marcatura
adatta,
- disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida,
- progettati in modo tale che il movimento del dispositivo di comando sia coerente con
l'azione del comando,
- situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all'occorrenza, di taluni organi,
come un arresto di emergenza, una console di apprendimento per i robot,
- sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari,
- progettati o protetti in modo che l'azione comandata, se comporta un rischio, non possa
aver luogo senza una manovra intenzionale,
- fabbricati in modo da resistere agli sforzi prevedibili; particolare attenzione sarà
data ai dispositivi di arresto di emergenza che possono essere soggetti a grossi sforzi.
Se un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire varie azioni
differenti, vale a dire se la sua azione è univoca (ad esempio utilizzazione di tasti,
ecc.), l'azione comandata deve essere chiaramente indicata e, all'occorrenza, confermata.
La posizione e la corsa dei dispositivi di coniando, nonché lo sforzo richiesto devono
essere compatibili con l'azione comandata, tenendo conto dei principi ergonomici. Si deve
tener conto degli obblighi dovuti all'uso necessario e prevedibile di dispositivi di
protezione individuale (ad esempio calzature, guanti, ecc.). La macchina deve essere
munita di dispositivi di segnalazione (quadranti, segnali, ecc.) e indicazioni la cui
conoscenza è necessaria per un funzionamento sicuro. Dal posto di comando l'operatore
deve poter vedere l'indicazione dei suddetti dispositivi. Dal posto di comando principale
l'operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza di persone esposte
nelle zone di rischio. Se ciò fosse impossibile, il sistema di coniando deve essere
progettato e costruito in modo che ogni messa in marcia sia preceduta da un segnale di
avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo e i mezzi per
impedire rapidamente l'avviamento della macchina.
1.2.3. Avviamento
L'avviamento di una macchina deve essere possibile soltanto con una azione
volontaria su un dispositivo di comando previsto a tal fine.Lo stesso dicasi:
- per la rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente dall'origine,
- per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad esempio
velocità, pressione, ecc.),
salvo se questa rimessa in marcia o questa modifica delle condizioni di funzionamento non
presenti alcun rischio per le persone esposte. La rimessa in marcia o la modifica delle
condizioni di funzionamento risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico non
riguarda questo requisito essenziale. Se una macchina dispone di più dispositivi di
comando dell'avviamento e se, di conseguenza, gli operatori possono mettersi
reciprocamente in pericolo, devono essere previsti dispositivi complementari per escludere
questo rischio (ad esempio dispositivi di convalida o selettori che consentono il
funzionamento di un solo dispositivo di avviamento per volta). La rimessa in funzionamento
automatico di un impianto automatizzato dopo un arresto deve poter essere effettuata
facilmente, dopo che sono soddisfatte le condizioni di sicurezza.
1.2.4 Dispositivo di arresto
Arresto normale
Ogni macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta l'arresto
generale in condizioni di sicurezza. Ogni posto di lavoro deve essere munito di un
dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei rischi esistenti, tutti
gli elementi mobili della macchina o unicamente parti di essi, in modo che la macchina sia
in situazione di sicurezza. L'ordine di arresto della macchina deve essere prioritario
rispetto agli ordini di avviamento. Ottenuto l'arresto della macchina o dei suoi elementi
pericolosi, si deve interrompere l'alimentazione degli azionatori.
Arresto di emergenza
Ogni macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza che
consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di prodursi imminentemente o che
si stiano producendo. Sono escluse da quest'obbligo:
- le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre il
rischio perché' non riduce il tempo per ottenere l'arresto normale oppure perché non
permette di prendere le misure specifiche che il rischio richiede,
- le macchine portatili e quelle a guida manuale.
Detto dispositivo deve:
- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente
accessibili,
- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare
rischi supplementari,
- eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.
Quando si smette di azionare il comando dell'arresto di emergenza dopo un ordine di
arresto, detto ordine deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di
emergenza, sino al suo sblocco; non deve essere possibile ottenere il blocco del
dispositivo senza che quest'ultimo generi un ordine di arresto; lo sblocco del dispositivo
deve essere possibile soltanto con una apposita manovra e non deve riavviare la macchina,
ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione.
Impianti complessi
Nel caso di macchine o di elementi di macchine progettati per lavorare assemblati, il
fabbricante deve progettare e controllare la macchina in modo tale che i dispositivi di
arresto, compreso l'arresto di emergenza, possano bloccare non soltanto la macchina ma
anche tutte le attrezzature a valle e/o a monte qualora il loro mantenimento in funzione
costituisse un pericolo.
1.2.5. Selettore modale di funzionamento
Il modo di comando selezionato deve avere la priorità sii tutti gli altri sistemi di
comando, salvo l'arresto di emergenza. Se la macchina è stata progettata e costruita per
consentire il funzionamento o il comando multimodale e presenta diversi livelli di
sicurezza (ad esempio per consentire la regolazione, la manutenzione, l'ispezione, ecc.),
essa deve essere equipaggiata di un selettore modale che possa essere bloccato in ciascuna
posizione di funzionamento. A ciascuna posizione del selettore corrisponderà' un solo
modo di comando o di funzionamento. Il selettore può essere sostituito da altri mezzi di
selezione che consentano di limitare l'utilizzazione di talune funzioni della macchina ad
alcune categorie di operatori (ad esempio codici di accesso a talune funzioni di comandi
numerici, ecc.). Se per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con i
dispositivi di protezione neutralizzati, il selettore modale deve simultaneamente:
- escludere il comando automatico,
- autorizzare i movimenti soltanto mediante dispositivi di comando che necessitano
un'azione continuata,
- autorizzare il funzionamento degli elementi mobili pericolosi soltanto in condizioni di
sicurezza migliorate (ad esempio, velocità ridotta, sforzo ridotto, a intermittenza o
altre disposizioni adeguate) evitando i rischi derivanti dalle sequenze collegate,
- vietare qualsiasi movimento che potrebbe presentare un pericolo, se volontariamente o
involontariamente agisse sui sensori interni della macchina. Inoltre al posto di manovra
l'operatore deve avere la padronanza del funzionamento degli elementi sui quali agisce.
1.2.6. Avaria del circuito di alimentazione di energia
L'interruzione, il ripristino dopo un'interruzione o la variazione, indipendentemente dal
senso, del l'alimentazione di energia della macchina non deve creare situazioni
pericolose. In particolare occorre evitare:
- l'avviamento intempestivo,
- l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato dato,
- la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di un pezzo della
macchina,
- l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi mobili di qualsiasi tipo,
- l'inefficienza dei dispositivi di protezione.
1.2.7. Avaria del circuito di comando
Un'anomalia della logica del circuito eli comando, un'avaria o un deterioramento
del circuito di comando non devono creare situazioni pericolose. In particolare occorre
evitare:
- l'avviamento intempestivo,
- l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato dato,
- la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di un pezzo della
macchina.
- l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi mobili di qualsiasi tipo,
- l'inefficacia dei dispositivi di protezione.
1.2.8. Software
Il <<software>> di dialogo tra operatore e sistema di comando o di
controllo di una macchina deve essere progettato in modo che sia di facile impiego.
1.3. Misure di protezione contro i rischi meccanici
1.3.1. Stabilità
La macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve essere progettata e costruita in
modo che, nelle condizioni di funzionamento previste (eventualmente tenendo conto delle
condizioni climatiche), la sua stabilita' sia tale da consentirne l'utilizzazione senza
rischio di rovesciamento, di caduta o di spostamento intempestivo. Se la forma stessa
della macchina o la sua installazione non garantiscono sufficiente stabilita', devono
essere previsti ed indicati nelle istruzioni per l'uso appositi mezzi di fissaggio.
1.3.2. Rischio di rottura durante il funzionamento
Gli elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento devono
resistere agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione prevista dal
fabbricante. I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza
sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione previsto dal fabbricante, in
particolare per quanto concerne i fenomeni di fatica, di invecchiamento, di corrosione e
di abrasione. Il fabbricante indicherà nelle istruzioni per l'uso i tipi e le frequenze
delle ispezioni e manutenzioni necessarie per motivi di sicurezza. Egli indicherà
eventualmente i pezzi soggetti ad usura, nonché i criteri di sostituzione. Se, nonostante
le precauzioni prese (ad esempio nel caso delle mole), sussistono rischi di esplosione o
di rottura, gli elementi mobili in questione devono essere montati e protetti in modo che
i loro eventuali frammenti vengano trattenuti. Le tubazioni rigide o elastiche contenenti
fluidi, in particolare ad alta pressione, dovranno poter sopportare le sollecitazioni
interne ed esterne previste e saranno solidamente fissate e/o protette da qualsiasi tipo
di danneggiamento esterno; opportune precauzioni saranno prese affinché, in caso di
rottura, esse non presentino rischi (movimenti bruschi, getti ad alta pressione, ecc.). In
caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile, devono essere
soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone esposte (ad esempio
rottura dell'utensile):
- al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto le sue normali
condizioni di lavoro,
- al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o accidentale), il
movimento di alimentazione e il movimento dell'utensile debbono essere coordinati.
1.3.3. Rischi dovuti alla caduta e alla proiezione di oggetti
Devono essere prese precauzioni per evitare la caduta o la proiezione di oggetti
(pezzi lavorati, utensili, trucioli, frammenti, residui ecc.) che possono presentare un
rischio.
1.3.4. Rischi dovuti a superfici, spigoli ed angoli
Gli elementi accessibili della macchina devono essere privi, entro i limiti
consentiti dalle loro funzioni, di angoli acuti e di spigoli vivi, nonché di superfici
rugose che possono causare lesioni.
1.3.5. Rischi dovuti alle macchine combinate
Quando la macchina è prevista per poter eseguire diversi tipi di operazioni con
ripresa manuale del pezzo fra ogni operazione (macchina combinata), essa deve essere
progettata e costruita in modo che ciascun elemento possa essere utilizzato separatamente
senza che gli altri elementi costituiscano un pericolo o un impedimento per la persona
esposta. A tal fine gli elementi che non siano protetti devono poter essere messi in moto
o arrestati individualmente.
1.3.6. Rischi dovuti alle variazioni di velocità di rotazione degli utensili
Quando la macchina è progettata per effettuare operazioni in condizioni di
impiego diverse (ad esempio in materia di velocità e di alimentazione), deve essere
progettata e costruita in modo che la scelta e la regolazione di tali condizioni possano
essere effettuate in modo sicuro e affidabile.
1.3.7. Prevenzione dei rischi dovuti agli elementi mobili
Gli elementi mobili della macchina devono essere progettati, costruiti e disposti
per evitare i rischi oppure, se sussistono rischi, essere muniti di protezioni o
dispositivi di protezione in modo tale da prevenire qualsiasi rischio di contatto che
possa provocare infortuni. Devono essere prese tutte le disposizioni necessarie per
impedire un bloccaggio improvviso degli elementi mobili di lavoro. Nei casi in cui,
malgrado le precauzioni prese, può verificarsi un bloccaggio, mezzi di protezione
specifici, utensili specifici, le istruzioni per l'uso ed, eventualmente, un'indicazione
sulla macchina stessa dovranno essere forniti dal fabbricante per permettere di sbloccare
la macchina senza rischi.
1.3.8. Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili
Le protezioni o i dispositivi di protezione usati contro i rischi dovuti agli elementi
mobili devono essere scelti in funzione del rischio effettivo. Per la scelta si deve
ricorrere alle seguenti indicazioni:
A. Elementi mobili di trasmissione - Le protezioni progettate per proteggere le persone
esposte ai rischi dovuti agli elementi mobili di trasmissione (ad esempio pulegge,
cinghie, ingranaggi, cremagliere, alberi di trasmissione, ecc.) devono essere:
- sia delle protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.1;
- sia delle protezioni mobili, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.2.A.
Se si prevedono frequenti interventi deve essere scelta quest'ultima soluzione.
B. Elementi mobili che partecipano alla lavorazione - Le protezioni o i dispositivi di
protezione progettati per proteggere le persone esposte ai rischi provocati dagli elementi
mobili che concorrono al lavoro (quali, ad esempio, utensili da taglio, elementi mobili
delle presse, cilindri, pezzi in corso di lavorazione, ecc.) devono essere:
- possibilmente delle protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.1;
- oppure protezioni mobili conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.2.B o
dispositivi di protezione quali i dispositivi sensibili (ad esempio rete immateriali,
commutatori a tappeto), i dispositivi di protezione che mantengono l'operatore a distanza
(ad esempio comandi a due mani), i dispositivi di protezione destinati a impedire
automaticamente l'accesso di tutto o parte del corpo dell'operatore alla zona pericolosa,
conformemente ai requisiti 1.4.1 e 1.4.3.
Tuttavia, se taluni elementi mobili che partecipano alla lavorazione non possono essere
resi inaccessibili, interamente o in parte, durante il loro funzionamento a causa delle
operazioni che richiedono l'intervento dell'operatore in loro prossimità, detti elementi,
per quanto tecnicamente possibile, devono essere muniti:
- di protezioni fisse, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.1 che
impediscano l'accesso alle parti degli elementi non utilizzate per la lavorazione,
- e di protezioni regolabili, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.3
che limitino l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla lavorazione.
1.4. Caratteristiche richieste per le protezioni ed i dispositivi di protezione
1.4.1. I requisiti generali
Le protezioni e i dispositivi di protezione:
- devono essere di costruzione robusta,
- non devono provocare rischi supplementari,
- non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
- non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro,
- devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione
degli attrezzi nonché per i lavori di manutenzione, limitando pero' l'accesso soltanto al
settore in cui deve essere effettuato il lavoro e se possibile, senza smontare la
protezione o il dispositivo di protezione.
1.4.2. Requisiti particolari per le protezioni
1.4.2.1. protezioni fisse
Le protezioni fisse devono essere fissate solidamente. Il loro fissaggio deve
essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per la toro apertura .Per
quanto possibile, esse non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi
di fissaggio.
1.4.2.2. Protezioni mobili
A. Le protezioni mobili del tipo A devono:
- per quanto possibile, restare unite alla macchina quando siano aperte;
- essere munite di un dispositivo di bloccaggio che impedisca l'avviamento degli elementi
mobili sino a quando esse consentono l'accesso a detti elementi e inserisca l'arresto non
appena esse non sono più in posizione di chiusura.
B. Le protezioni mobili del tipo B devono essere progettate ed inserite nel sistema di
comando in modo che:
- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fin tanto che l'operatore può
raggiungerli,
- la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in movimento,
- la loro regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio, l'uso di un attrezzo,
di una chiave, ecc.,
- la mancanza o il mancato funzionamento di tino del loro elementi impedisca l'avviamento
o provochi l'arresto degli elementi mobili,
- un ostacolo di natura adeguata garantisca una protezione in caso di rischio di
proiezione.
1.4.2.3. protezioni regolabili che limitano l'accesso
Le protezioni regolabili che limitano l'accesso alle parti degli elementi mobili
indispensabili alla lavorazione devono:
- potersi regolare manualmente o automaticamente a seconda del tipo di lavorazione da
eseguire;
- potersi regolare facilmente senza l'uso di un attrezzo;
- ridurre per quanto possibile il rischio di proiezione.
1.4.2.Requisiti particolari per i dispositivi di protezione
I dispositivi di protezione devono essere concepiti ed inseriti nel sistema di
comando in modo che:
- la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché l'operatore può
raggiungerli,
- la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in movimento,
- la loro regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio l'uso di un attrezzo,
di una chiave, ecc.,
- la mancanza o il mancato funzionamento di mio del loro elementi impedisca l'avviamento o
provochi l'arresto degli elementi mobili.
1.5. Misure di protezione contro altri rischi
1.5.1. Rischi dovuti all'energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata,
costruita ed equipaggiata in modo da prevenire o da consentire di prevenire tutti i rischi
dovuti all'energia elettrica.La specifica normativa vigente relativa al materiale
elettrico destinato all'impiego entro determinati limiti di tensione deve essere applicata
alle macchine che vi sono soggette.
1.5.2. Rischi dovuti all'elettricità' statica
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare o da ridurre la
formazione di cariche elettrostatiche pericolose e/o deve essere munita di mezzi che
consentano di scaricarle.
1.5.3. Rischi dovuti a energie diverse dall'energia elettrica
Se la macchina è alimentata con energia diversa da quella elettrica (ad esempio
idraulica, pneumatica o termica ecc.), essa deve essere progettata, costruita ed
equipaggiata in modo da prevenire tutti i rischi che possono derivare (la questi tipi di
energia.
1.5.4. Rischi dovuti a errori di montaggio
Gli errori commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi, che potrebbero
essere all'origine di rischi, devono essere resi impossibili dalla progettazione degli
stessi oppure mediante indicazioni figuranti sui pezzi e/o sui carter. Le stesse
indicazioni devono figurare sui pezzi mobili e/o sul loro carter qualora occorra conoscere
il senso del moto per evitare rischi. Raccomandazioni supplementari devono eventualmente
figurare nelle istruzioni per l'uso. Se l'origine dei rischi può essere dovuta ad un
collegamento difettoso, la progettazione o le indicazioni figuranti sulle tabulazioni e/o
sulle morsetterie devono rendere impossibili i raccordi errati di fluidi, compresi quelli
dei conduttori elettrici.
1.5.5. Rischi dovuti a temperature estreme
Devono essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi pericolo di
lesioni, per contatto o a distanza, dovute a pezzi o materiali a temperatura elevata o
molto bassa. Devono essere studiati i rischi di proiezione di materiali caldi o molto
freddi. Qualora sussista tale possibilità' si devono prendere le misure necessarie per
impedirli e, se tecnicamente non fattibile, per renderli meno pericolosi.
1.5.6. Rischi d'incendio
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi
rischio d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas,
liquidi, polveri, vapori ed altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina.
1.5.7. Rischi di esplosione
La macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi
rischio di esplosione provato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori ed
altre sostanze prodotti o utilizzati dalla macchina. A tal fine il fabbricante
prendera' le misure necessarie per:
- evitare una concentrazione pericolosa dei prodotti,
- impedire l'infiammazione dell'atmosfera esplosiva,
- ridurre le conseguenze di un'eventuale esplosione in modo che non abbia effetti
pericolosi sull'ambiente circostante. Se il fabbricante prevede l'utilizzazione della
macchina in un'atmosfera esplosiva, saranno prese le stesse precauzioni. Il materiale
elettrico di queste macchine deve essere conforme, per i rischi di esplosione, alle
vigenti direttive specifiche.
1.5.8. Rischi dovuti al rumore
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti
all'emissione di rumore aereo siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso
tecnico e della possibilità' di disporre di mezzi atti a limitare il rumore, in
particolare alla fonte.
1.5.9. Rischi dovuti alle vibrazioni
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti
alle vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del
progresso tecnico e della disponibilità' di mezzi atti a ridurre le vibrazioni, in
particolare alla fonte.
1.5.10. Rischi dovuti alle radiazioni
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che qualsiasi
emissione di radiazioni da parte della macchina sia limitata a quanto necessario al suo
funzionamento e i suoi effetti sulle persone esposte siano nulli o ridotti a proporzioni
non pericolose.
1.5.11. Rischi dovuti alle radiazione esterne
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che il suo
funzionamento non sia perturbato dalle radiazioni esterne.
1.5.12. Rischi dovuti a dispositivi laser
In caso di impiego di dispositivi laser va tenuto conto delle seguenti
disposizioni:
- i dispositivi laser montati su macchine devono essere progettati e costruiti in modo da
evitare qualsiasi radiazione involontaria,
- i dispositivi laser montati su macchine debbono essere protetti in modo tale che ne le
radiazioni utili, ne la radiazione prodotta da riflessione o da diffusione e la radiazione
secondaria possano nuocere alla salute,
- i dispositivi ottici per l'osservazione o la regolazione di dispositivi laser montati su
macchine devono essere tali che i raggi laser non creino alcun rischio per la salute.
1.5.13. rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas, ecc.
La macchina deve essere progettata, costruita e/o equipaggiata in modo tale da evitare i
rischi dovuti a gas, liquidi, polveri, vapori ed altri residui prodotti. Se il rischio
esiste, la macchina deve essere equipaggiata in modo tale da poter captare e/o aspirare i
suddetti prodotti. Se la macchina non è chiusa durante il normale funzionamento, i
dispositivi di captazione e/o di aspirazione di cui al comma precedente devono essere
situati il più vicino possibile al luogo di emissione.
1.5.14. Rischio di restare imprigionati in una macchina
Le macchine devono essere progettate, costruite o dotate di mezzi che consentano
di evitare ad una persona esposta di restarvi chiusa dentro o, in caso di impossibilita',
di chiedere aiuto.
1.5.15. Rischio di caduta
Le parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento delle
persone devono essere progettate e costruite in modo da evitare che esse scivolino,
inciampino o cadano su tali parti o fuori di esse.
1.6. Manutenzione
1.6.1. Manutenzione della macchina
I punti di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione devono essere situati
fuori dalle zone pericolose. Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di
riparazione e di pulitura della macchina devono poter essere eseguiti sulla macchina
ferma. Se per motivi tecnici non è possibile soddisfare una della precedenti condizioni,
dette operazioni devono poter essere eseguite senza rischi (vedi in particolare il punto 1.2.5).
Per le macchine automatizzate e se del caso, per altre macchine, il fabbricante prevederà'
eventualmente un dispositivo di connessione che consenta di montare un dispositivo di
diagnosi di ricerca delle avarie. Gli elementi delle macchine automatizzate che devono
essere sostituiti frequentemente, soprattutto in seguito a un cambiamento della
fabbricazione o quando sono sensibili agli effetti dell'usura o soggetti a deterioramento
in seguito ad un incidente, devono essere facilmente smontabili e rimontabili in
condizioni di sicurezza. L'accesso a questi elementi deve consentire di svolgere questi
compiti con i mezzi tecnici necessari (attrezzi, strumenti di misura, ecc.) secondo il
metodo operativo definito dal costruttore.
1.6.2. Mezzi di accesso al posto di lavoro o ai punti d'intervento
Il fabbricante deve prevedere mezzi di accesso (scale, passerelle, ecc.) che
consentano di raggiungere in completa sicurezza tutti i punti in cui devono avvenire le
operazioni di produzione, di regolazione e di manutenzione.
1.6.3. Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia
Ogni macchina deve essere munita di dispositivi che consentono di isolarla da
ciascuna delle sue fonti di alimentazione di energia. Questi dispositivi debbono essere
chiaramente individuati e potersi bloccare qualora il collegamento rischi di presentare un
pericolo per le persone esposte. Nel caso di macchine alimentate ad energia elettrica
mediante una spina ad innesto, è sufficiente la separazione della spina. Il dispositivo
deve essere parimenti bloccato nel caso in cui l'operatore non possa verificare
l'effettivo costante isolamento da tutte le posizioni che deve occupare. L'eventuale
energia residua o immagazzinata dopo l'isolamento della macchina deve poter essere
dissipata senza pericolo per le persone esposte. In deroga al requisito precedente, taluni
circuiti possono non essere separati dalla loro fonte di energia onde consentire, ad
esempio, il supporto di pezzi, la tutela di informazioni, l'illuminazione delle parti
interne, ecc. In questo caso devono essere prese disposizioni particolari per garantire la
sicurezza degli operatori.
1.6.4. Intervento dell'operatore
Le macchine devono essere progettate, costruite ed equipaggiate in modo tale da
limitare le cause d'intervento degli operatori. L'intervento di un operatore,
ogniqualvolta non porta' essere evitato, d'OVRA' poter essere effettuato facilmente, in
condizioni di sicurezza.
1.6.5. Pulitura delle parti interne
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che la pulitura delle
parti interne della macchina che ha contenuto sostanze o preparazioni pericolose sia
possibile senza penetrare in tali parti interne; lo stesso dicasi per l'eventuale
svuotamento completo che deve poter essere fatto dall'esterno. Se è assolutamente
impossibile evitare di penetrarvi, il fabbricante deve prendere all'atto della costruzione
misure atte a consentire di effettuare la pulitura con il minimo rischio possibile.
1.7. Segnalazioni
1.7.0. Dispositivi di informazione
Le informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere chiare e facilmente
comprensibili. Non devono essere in quantità' tale da accavallarsi nella mente
dell'operatore. Quando la sicurezza e la salute delle persone esposte possono essere messe
in pericolo da un funzionamento difettoso di una macchina che funziona senza sorveglianza,
la macchina deve essere attrezzata in modo da emettere un segnale sonoro o luminoso
adeguato.
1.7.1. Dispositivi di allarme
Se la macchina è munita di dispositivi di allarme (ad esempio mezzi di
segnalazione, ecc.), essi devono poter essere compresi senza ambiguità' e facilmente
percepiti. Devono essere prese misure opportune per consentire all'operatore di verificare
la costante efficienza di questi dispositivi di allarme. Devono essere applicate le
disposizioni delle direttive specifiche concernenti i colori ed i segnati di sicurezza.
1.7.2. Avvertenze in merito ai rischi residui
Nel caso in cui permangano dei rischi malgrado tutte le disposizioni adottate
oppure quando si tratta di rischi potenziali non evidenti (ad esempio armadio elettrico,
sorgenti radioattive, spurgo di circuito idraulico, rischio in una parte non visibile,
ecc.), il fabbricante deve prevedere delle avvertenze. Dette avvertenze devono utilizzare
preferibilmente dei simboli comprensibili a tutti e/o essere redatte in una delle lingue
del paese di utilizzazione corredata, su richiesta, dalle lingue conosciute dagli
operatori.
1.7.3. Marcatura
Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni:
- nome del fabbricante e suo indirizzo;
- la marcatura <<CE>> (cfr. allegato
III);
- designazione della serie o del tipo;
- eventualmente, numero di serie;
- l'anno di costruzione.
Se il fabbricante costruisce una macchina destinata all'utilizzazione in atmosfera
esplosiva, essa deve recare anche l'apposita indicazione. In funzione della sua
caratteristica, la macchina deve recare anche tutte le indicazioni indispensabili alla
sicurezza d'esercizio (ad esempio frequenza massima di rotazione di taluni organi,
diametro massimo degli utensili che possono essere montati, massa, ecc.). Se un elemento
della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzazione con mezzi di sollevamento,
la sua massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo. Le
attrezzature intercambiabili di cui all'articolo
1, paragrafo 2, lettera a), terzo trattino, devono recare le stesse indicazioni.
1.7.4. Istruzioni per l'uso
a) Ogni macchina deve essere accompagnata da un'istruzione per l'uso che fornisca almeno
le seguenti informazioni:
- riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, escluso il numero di serie (vedi
punto 1.7.3),
eventualmente completate dalle indicazioni atte a facilitare la manutenzione (ad esempio
indirizzo del l'importatore, dei riparatori, ecc.),
- le condizioni di utilizzazione previste, ai sensi del punto 1.1.2,
lettera c),
- il o i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori,
- le istruzioni per eseguire senza alcun rischio:
- la messa in funzione,
- l'utilizzazione,
- il trasporto, indicando la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché
devono essere regolarmente trasportati separatamente,
- l'installazione,
- il montaggio e lo smontaggio,
- la regolazione,
- la manutenzione e la riparazione,
- se necessario, istruzioni per l'addestra mento,
- se necessario, le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati
sulla macchina.
Qualora necessario, in tale istruzione per l'uso deve essere richiamata l'attenzione sulle
controindicazioni di utilizzazione.
b) Le istruzioni per l'uso sono redatte in una delle lingue comunitarie dal fabbricante o
dal suo mandatario stabilito nella Comunità. All'atto della messa in servizio, ogni
macchina deve essere accompagnata da una traduzione delle istruzioni nella o nelle lingue
del paese di utilizzazione e dalle istruzioni originali. La traduzione è fatta dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, oppure da chi introduce la
macchina nella zona linguistica in questione. In deroga a quanto sopra, le istruzioni per
la manutenzione destinate ad essere applicate da un personale specializzato che dipende
dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, possono essere redatte in
una sola lingua comunitaria compresa da detto personale.
c) Atte istruzioni per l'uso saranno allegati gli schemi della macchina necessari per la
messa in funzione, la manutenzione, l'ispezione, il controllo del buon funzionamento e,
all'occorrenza, la riparazione della macchina ed ogni altra avvertenza utile soprattutto
in materia di sicurezza.
d) Qualsiasi documentazione che presenta la macchina non deve contenere elementi in
contrasto con quanto specificato nelle istruzioni per l'uso per quanto concerne gli
aspetti della sicurezza. La documentazione tecnica che descrive la macchina deve fornire
le informazioni concernenti l'emissione di rumore aereo di cui alla lettera f) e, per le
macchine portatili e/o a conduzione manuale, le informazioni concernenti le vibrazioni di
cui al punto 2.2.
e) Se necessario, nelle istruzioni per l'uso devono essere indicate le prescrizioni di
montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti (ad esempio, impiego di
ammortizzatori, natura e massa del basamento, ecc.).
f) Le istruzioni per l'uso devono fornire le indicazioni seguenti sul rumore aereo
prodotto dalla macchina, valore reale o valore stabilito in base alla misurazione eseguita
su una macchina identica:
- il livello di pressione acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro se
supera 70 dB (A); se tale livello è inferiore o pari a 70 dB (A), deve essere indicato;
- il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di lavoro se
supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 µPa);
- il livello di potenza acustica emesso dalla macchina se il livello di pressione acustica
continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro supera 85 dB (A).
Quando si tratta di una macchina di grandissime dimensioni l'indicazione del livello di
potenza acustica è sostituito dall'indicazione dei livelli di pressione acustica continui
equivalenti in appositi Punti intorno alla macchina. Allorché non sono applicate le norme
armonizzare, i dati acustici devono essere misurati utilizzando il codice di misurazione
più appropriato adeguato alla macchina. Il fabbricante deve indicare le condizioni di
funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi di misurazione seguiti. Se
il posto o i posti di lavoro noti sono o non possono essere definiti, la misurazione del
livello di pressione acustica deve essere eseguita a 1 m dalla superficie della macchina e
a 1,60 m di altezza dal suolo o dalla piattaforma di accesso. Devono essere indicati la
posizione e il valore della pressione acustica massima.
g) Se il fabbricante prevede l'utilizzazione della macchina in atmosfera esplosiva, le
istruzioni per l'uso devono fornire tutte le indicazioni necessarie.
h) In caso di macchine che possono anche essere destinate all'utilizzazione da parte di
utilizzatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni per
l'uso, nel rispetto delle altre esigenze essenziali di cui sopra, devono tener conto del
livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente
aspettare da questi utilizzatori.
2. REQUISITI
ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER TALUNE CATEGORIE DI MACCHINE
2.1. Macchine agroalimentari
Se la macchina è destinata alla preparazione o al trattamento dei prodotti
alimentari (ad esempio cottura, raffreddamento, riporto a temperatura, lavaggio,
manipolazione, condizionamento, stoccaggio, trasporto, distribuzione) deve essere
progettata e costruita in modo da evitare rischi di infezione, di malattia e di contagio e
varino osservate le seguenti norme di igiene:
a) I materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari devono
essere conformi alle direttive in materia. La macchina deve essere progettata e costruita
in modo tale che detti materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione.
b) Tutte le superfici e gli elementi di raccordo devono essere lisci, senza rugosità' ne
spazi in cui possono fermarsi materie organiche.
c) I gruppi costituiti da più unita devono essere progettati in modo da ridurre al minimo
le sporgenze, i bordi e gli angoli. Essi sono realizzati preferibilmente mediante
saldatura o incollatura continua.
d) Tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari devono poter essere facilmente
pulite e disinfettate eventualmente dopo aver tolto le parti facilmente smontabili. Gli
angoli interni devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa.
e) I liquidi provenienti da prodotti alimentari e i prodotti di pulizia, di disinfezione e
di risciacquatura devono poter defluire verso l'esterno della macchina senza incontrare
ostacoli (eventualmente in una posizione <<pulizia>>).
f) La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare ogni
infiltrazione di liquidi, ogni accumulazione di materie organiche o penetrazione di esseri
vivi, segnatamente insetti, nelle zone impossibili da pulire (ad esempio per una macchina
non montata su piedi o su rotelle, installazione di una guarnizione a tenuta stagna tra la
macchina e lo zoccolo, uso di collegamenti stagni, ecc.).
g) La macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti ausiliari (ad
esempio lubrificanti, ecc.) non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari.
All'occorrenza, la macchina deve essere progettata e costruita per permettere di
verificare regolarmente il rispetto di questo requisito.
Istruzioni per l'uso. Oltre alle indicazioni di cui al punto 1, le istruzioni per l'uso
devono menzionare i prodotti ed i metodi di pulizia, di disinfezione e di risciacquatura
raccomandati (non soltanto per le parti facilmente accessibili ma anche nel caso in cui
sia necessaria una pulizia sul posto per le parti il cui accesso è impossibile o
sconsigliato, ad esempio le tubazioni).
2.2. Macchine portatili tenute e/o condotte a mano
Le macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono rispondere ai seguenti requisiti
essenziali di sicurezza e di salute:
- a seconda del tipo di macchina, avere una superficie di appoggio sufficiente e disporre
in numero sufficiente di mezzi di presa e di mantenimento correttamente dimensionati e
disposti in modo da garantire la stabilita' della macchina nelle condizioni di
funzionamento previste dal fabbricante;
- tranne il caso in cui sia tecnicamente impossibile o quando esista un comando
indipendente, se le impugnature non possono essere abbandonate in tutta sicurezza, le
macchine devono essere munite di organi di comando di avviamento e/o di arresto disposti
in modo tale che l'operatore non debba abbandonare i mezzi di presa per azionarli;
- essere progettate, costruite o equipaggiate in modo tale da sopprimere i rischi dovuti
al loro avviamento intempestivo e/o al loro mantenimento in funzione dopo che l'operatore
ha abbandonato i mezzi di presa. Se questo requisito non è tecnicamente realizzabile
occorre prendere disposizioni compensative;
- la macchina portatile tenuta a mano deve essere progettata e costruita in modo tale da
consentire, all'occorrenza, il controllo a vista della penetrazione dell'utensile nel
materiale lavorato.
Istruzioni per l'uso.
Le istruzioni per l'uso devono fornire la seguente indicazione relativa alle vibrazioni
emesse dalle macchine tenute e condotte manualmente
- il valore medio quadratico ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte
le membra superiori quando superi i 2,5 m/s2, definito secondo le norme di
collaudo appropriate. Se l'accelerazione non supera 2,5 m/s2 occorre
segnalarlo. In mancanza di norme di collaudo applicabili, il fabbricante deve indicare i
procedimenti di misura applicati e le condizioni nelle quali sono state eseguite dette
misure.
2.3. Macchine per la lavorazione del legno e di materie assimilate
Le macchine per la lavorazione del legno e le macchine che lavorano materiali aventi
caratteristiche fisiche e tecnologiche simili a quelle del legno, come il sughero, l'osso,
la gomma indurita, le materie plastiche dure ed altre materie dure simili, devono
rispondere ai seguenti requisiti essenziali per la sicurezza e la salute:
a) la macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo che il pezzo da
lavorare possa essere presentato e guidato in condizioni di sicurezza; quando il pezzo è
tenuto manualmente su un banco di lavoro, quest'ultimo deve garantire una stabilita'
sufficiente durante la lavorazione e non deve ostacolare lo spostamento del pezzo;
b) se la macchina può essere utilizzata in condizioni che comportano un rischio di
proiezione di pezzi di legno, essa deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo
da evitare tale proiezione o quanto meno in modo che la proiezione non produca danni per
l'operatore e/o le persone esposte;
c) la macchina deve essere equipaggiata di freno automatico che arresti l'utensile in
tempo sufficientemente breve in caso di rischio di contatto con l'utensile in fase di
rallentamento;
d) quando l'utensile è integrato in una macchina non completamente automatizzata, questa
deve essere progettata e costruita in modo tale da eliminare e ridurre la gravita' degli
infortuni alle persone, ad esempio utilizzando portautensili a sezione circolare,
limitando la profondati' di passata, ecc.
3. REQUISITI
ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI RISCHI PARTICOLARI DOVUTI
ALLA MOBILITA DELLE MACCHINE
Per ovviare ai rischi particolari dovuti alla mobilita', le
macchine devono essere progettate e costruite in modo da rispondere ai requisiti che
seguono. I rischi dovuti alla mobilita' esistono sempre per le macchine semoventi,
trainate, spinte o portate da un'altra macchina o da un trattore il cui lavoro è
effettuato in aree di lavoro e richiede la mobilita' durante il lavoro oppure uno
spostamento continuo o semicontinuo secondo una successione di stazioni di lavoro fisse.
Inoltre, i rischi dovuti alla mobilita' possono esistere nel caso di macchine il cui
lavoro si effettua senza spostamenti ma che possono essere munite di mezzi che consentano
di spostarle più facilmente da un luogo all'altro (macchine munite di ruote, rotelle,
pattini, ecc., o collocate su supporti, carrelli, ecc.). Al fine di verificare che i
motocoltivatori e le motozappatrici non presentino rischi inaccettabili per le persone
esposte, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve effettuare
oppure fare effettuare le prove appropriate per ogni tipo di macchina.
3.1. Generalità
3.1.1. Definizione
Per <<conducente>>, si intende un operatore competente incaricato
dello spostamento di una macchina. Il conducente può essere trasportato dalla macchina
oppure accompagnarla a piedi, o azionarla mediante telecomando (cavi, radio, ecc.).
3.1.2. Illuminazione
Se il fabbricante prevede che le macchine semoventi vengano impiegate in luoghi
bui, esse dovranno essere munite di un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da
svolgere, ferme restando le altre normative eventualmente applicabili (codice stradale,
codice di navigazione, ecc.).
3.1.3. Progettazione della macchina ai fini della movimentazione
Durante lo spostamento della macchina e/o dei suoi elementi, non devono potersi
verificare spostamenti intempestivi ne rischi dovuti all'instabilità' se la macchina e/o
i suoi elementi sono sottoposti a movimentazione secondo le istruzioni del fabbricante.
3.2. Posto di lavoro
3.2.1 Posto di guida
Il posto di guida deve essere progettato tenendo conto dei principi dell'ergonomia.
Possono essere previsti più posti di manovra e, in questo caso, ciascun posto deve
disporre di tutti gli organi di comando necessari. Quando vi sono vari posti di manovra la
macchina deve essere progettata in modo che l'impiego di uno di essi renda impossibile
l'uso degli altri, ad eccezione degli arresti d'emergenza. La visibilità' dal posto di
guida deve essere tale da consentire al conducente di far muovere la macchina e i suoi
utensili nelle condizioni di impiego previste, in tutta sicurezza per se stesso e per le
persone esposte. In caso di necessita', adeguati dispositivi devono rimediare ai rischi
dovuti alla deficienza di visibilità' diretta. La macchina deve essere progettata e
costruita affinché al posto di manovra non possano presentarsi rischi dovuti al contatto
improvviso con le ruote o con i cingoli per il conducente e per gli operatori a bordo. E
posto di manovra deve essere progettato e costruito in modo da evitare rischi per la
salute derivanti dai gas di scarico e/o dalla mancanza di ossigeno. Se le dimensioni lo
consentono, il posto di manovra del conducente trasportato deve essere progettato e
costruito in modo da poter essere dotato di cabina. In questo caso deve comportare un
luogo destinato alla sistemazione delle istruzioni necessarie al conducente e/o agli
operatori. Il posto di manovra deve essere dotato di cabina adeguata in caso di rischio
dovuto ad ambiente pericoloso. Se la macchina è dotata di cabina, quest'ultima deve
essere progettata, costruita e/o attrezzata in modo da assicurare che il conducente lavori
in buone condizioni e sia protetto dagli eventuali rischi (ad esempio riscaldamento e
aerazione inadeguati, visibilità' insufficiente, eccesso di rumore e vibrazioni, caduta
di oggetti, penetrazione di oggetti, ribaltamento, ecc.). L'uscita deve consentire un
rapido abbandono della macchina. Si deve inoltre prevedere un'uscita di sicurezza in una
direzione diversa dall'uscita normale. I materiali impiegati per la cabina e la sua
sistemazione interna devono essere difficilmente infiammabili.
3.2.2. Sedili
Il sedile del conducente di qualsiasi macchina deve garantire la stabilita' del conducente
ed essere progettato tenendo conto dei principi dell'ergonomia. Il sedile deve essere
progettato in modo da ridurre al livello più basso ragionevolmente possibile le
vibrazioni trasmesse al conducente. Il sedile deve essere ancorato in modo da resistere a
tutte le sollecitazioni che può subire, soprattutto in caso di ribaltamento. Se sotto i
piedi del conducente non esiste alcun piano di appoggio, egli d'OVRA' disporre di un
poggiapiedi antisdrucciolevole. Qualora la macchina possa essere munita di una struttura
di protezione in caso di ribaltamento, il sedile deve portare una cintura di sicurezza o
un dispositivo equivalente che mantenga il conducente sul suo sedile senza opporsi ai
movimenti necessari alla guida ne agli eventuali movimenti della sospensione.
3.2.3. Altri posti
Se le condizioni di utilizzazione prevedono che oltre al conducente siano saltuariamente o
regolarmente trasportati sulla macchina o vi lavorino altri operatori, devono essere
previsti posti adeguati affinché il loro trasporto o lavoro avvenga senza rischi, in
particolare di caduta. Se le condizioni di lavoro lo consentono, questi posti di lavoro
devono essere muniti di sedili. Se il posto di manovra deve essere munito di cabina, anche
gli altri posti devono essere protetti contro i rischi che hanno giustificato la
protezione del posto di manovra.
3.3. Comandi
3.3.1. Dispositivi di comando
Dal posto di guida il conducente deve poter azionare tutti i dispositivi. di
comando necessari al funzionamento della macchina tranne per quanto riguarda le funzioni
che possono essere esercitate in condizioni di sicurezza solo mediante dispositivi di
comando collocati al di fuori del posto di guida. Si tratta in particolare di posti di
lavoro diversi dal posto di guida di cui sono responsabili operatori diversi dai
conducente o per i quali è necessario che il conducente lasci il posto di guida per
svolgere le manovre in condizioni di sicurezza. I pedali eventuali devono essere
progettati, costruiti e disposti in modo che possano essere azionati da un conducente in
modo sicuro con il minimo rischio di confusione; devono avere una superficie
antisdrucciolevole ed essere facili da pulire. Quando il loro azionamento può comportare
rischi, in particolare movimenti pericolosi, i dispositivi di comando della macchina, ad
esclusione di quelli a posizioni predeterminate, devono ritornare in posizione neutra non
appena l'operatore li lascia liberi. Nel caso di una macchina a ruote, il meccanismo di
sterzo deve essere progettato e costruito in modo da ridurre la forza dei movimenti
bruschi del volante o della leva di sterzo, dovuti ai colpi subiti dalle ruote sterzanti.
Il comando di blocco del differenziale deve essere progettato e disposto in modo da
permettere di sbloccare il differenziale quando la macchina è in movimento. L'ultima
frase del punto 1.2.2 non si
applica alla funzione della mobilità.
3.3.2. Avviamento/spostamento
Le macchine semoventi con conducente trasportato devono essere dotate di mezzi
che scoraggino l'avviamento del motore da parte di persone non autorizzate. Qualsiasi
spostamento, comandato di una macchina, semovente con conducente trasportato deve essere
possibile soltanto se il conducente si trova al posto di comando. Quando, per il suo
lavoro, una macchina, deve essere attrezzata con dispositivi che superano la sua sagoma
normale (ad esempio, stabilizzatori, freccia, ecc.), è necessario che il conducente
disponga di mezzi che gli consentano di verificare facilmente, prima di spostare la
macchina, che detti dispositivi sono in una posizione che consente uno spostamento sicuro.
La stessa cosa deve verificarsi per la posizione di tutti gli altri elementi che, per
consentire uno spostamento sicuro, devono occupare una posizione definita, se necessario
bloccata. Quando ciò è tecnicamente ed economicamente realizzabile, lo spostamento della
macchina deve essere subordinato alla posizione sicura degli elementi sopra indicati. Uno
spostamento della macchina, non deve essere possibile all'atto dell'avviamento del motore.
3.3.3. Arresto dello spostamento
Fatte salve le prescrizioni da rispettare per la circolazione stradale, le
macchine semoventi e i loro rimorchi devono rispettare i requisiti in materia di
rallentamento, di arresto, di frenatura e di immobilizzazione che garantiscano la
sicurezza in tutte le condizioni di funzionamento, di carico, di velocità, di
caratteristiche del suolo e di pendenza previste dal fabbricante e corrispondenti a
situazioni normalmente incontrate. Il rallentamento e l'arresto della macchina semovente
devono poter essere ottenuti dal conducente attraverso un dispositivo principale. Se la
sicurezza lo esige, in caso di guasto del dispositivo principale o in mancanza di energia
per azionare tale dispositivo, un dispositivo d'emergenza con comandi interamente
indipendenti e facilmente accessibili deve consentire il rallentamento e l'arresto. Se la
sicurezza lo esige, l'immobilizzazione della macchina deve essere mantenuta con un
dispositivo di sosta. Questo dispositivo può essere combinato con uno dei dispositivi di
cui al secondo comma, a condizione che sia ad azione puramente meccanica. La macchina
comandata a distanza deve essere progettata e costruita in modo da fermarsi
automaticamente se il conducente ne ha perduto il controllo. Il punto 1.2.4 non si
applica alla funzione spostamento.
3.3.4. Spostamento delle macchine con conducente a piedi
Ogni spostamento di una macchina semovente con conducente a piedi deve essere
possibile solo se quest'ultimo esercita un'azione continua sull'organo di comando
corrispondente. In particolare, nessuno spostamento deve essere possibile all'atto
d'avviamento del motore. Il sistema di comando delle macchine con conducente a piedi deve
essere progettato in modo da ridurre al minimo i rischi connessi allo spostamento
inopinato della macchina verso il conducente, in particolare i rischi di
a) schiacciamento,
b) lesioni provocate da utensili rotanti.
Inoltre, la velocità normale di spostamento della macchina deve essere compatibile con
l'andatura del conducente. Sulle macchine che possono essere munite di un utensile
rotante, quest'ultimo non deve potere essere azionato quando il comando di retromarcia è
inserito, salvo che lo spostamento della macchina risulti dal movimento dell'utensile. In
quest'ultimo caso bastare' che la velocità in retromarcia sia tale da non presentare
rischi per il conducente.
3.3.5. Avaria del circuito di comando
In caso di avaria dell'alimentazione del servosterzo, la macchina deve poter
essere guidata per arrestarla.
3.4. Misure di protezione dai rischi meccanici
3.4.1. Rischi connessi con movimenti non comandati
Quando un elemento di una macchina è stato arrestato, la sua deriva dalla
posizione di arresto, per qualsiasi causa che non sia l'azionamento degli organi eli
comando, deve essere tale da non creare rischi per le persone esposte. La macchina deve
essere progettata, costruita ed eventualmente montata sul suo supporto mobile in modo che
al momento dello spostamento le oscillazioni incontrollate del suo baricentro non ne
pregiudichino la stabilita' ne comportino sforzi eccessivi per la sua struttura.
3.4.2. Rischio di rottura durante il funzionamento
Gli elementi di macchine rotanti ad alta velocità, per i quali, nonostante le
precauzioni prese, rimane il rischio di rottura o di disintegrazione, devono essere
montati e protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti o, quando
ciò non è possibile, non possano essere proiettati verso il posto di manovra e/o i posti
di lavoro.
3.4.3. Rischi connessi con il ribaltamento
Quando per una macchina semovente con conducente ed eventualmente operatori
trasportati esiste il rischio di ribaltamento, essa deve essere progettata e munita di
punti di ancoraggio che consentano di ricevere una struttura di protezione contro tale
rischio (ROPS). Detta struttura deve essere tale che in caso di ribaltamento garantisca al
conducente trasportato, ed eventualmente agli operatori trasportati, un adeguato volume
limite di deformazione (DLV). Al fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito
di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve
effettuare, o far effettuare, prove appropriate su ogni tipo di struttura. Inoltre, le
seguenti macchine per movimento terra di potenza superiore a 15 kW devono essere munite di
una struttura di protezione in caso ribaltamento:
- pale caricatrici su cingoli o su ruote,
- caricatrici meccaniche,
- trattori su cingoli o su ruote,
- ruspe autocaricanti o meno,
- livellatrici,
- cassoni ribaltabili con parte anteriore articolati.
3.4.4. Rischi connessi con la caduta di oggetti
Quando per una macchina con conducente e eventualmente con operatori trasportati
esistono rischi connessi con cadute di oggetti e di materiali, essa deve essere progettata
e munita, se le sue dimensioni lo consentono, di punti di ancoraggio atti a ricevere una
struttura di protezione contro tale rischio (FOPS). Detta struttura deve esser tale che in
caso di cadute di oggetti o di materiali garantisca agli operatori trasportati un adeguato
volume limite di deformazione (DLV). Al fine di verificare che la struttura soddisfi il
requisito di cui al secondo comma, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di
struttura.
3.4.5. Rischi connessi con cadute dai mezzi di accesso
Mezzi di appoggio o di sostegno devono essere progettati, costruiti e disposti in
modo che gli operatori li utilizzino istintivamente e non ricorrano a tal fine agli organi
di comando.
3.4.6. Rischi connessi con i dispositivi di tramo
Ogni macchina utilizzata per trainare o destinata ad essere trainata deve essere
munita di dispositivi di rimorchio o di traino progettati, costruiti e disposti in modo da
garantire che il collegamento e lo sganciamento possano essere effettuati facilmente ed in
modo sicuro e da impedire uno sganciamento accidentale durante l'utilizzazione.Qualora il
carico sul timone lo richieda, queste macchine devono essere munite di un supporto con una
superficie d'appoggio adattata al carico e al terreno.
3.4.7. Rischi connessi con la trasmissione di potenza tra la macchina semovente (o
il trattore) e la macchina azionata
Gli alberi di trasmissione cardanici che collegano una macchina semovente (o un trattore)
al primo supporto fisso di una macchina azionata devono essere protetti sul lato della
macchina semovente e sul lato della macchina azionata per tutta la lunghezza dell'albero e
dei giunti cardanici. Sul lato della macchina semovente o del trattore, la presa di forza
alla quale è collegato l'albero di trasmissione deve essere protetta da uno schermo
fissato sulla macchina semovente (o sul trattore) oppure da qualsiasi altro dispositivo
che garantisca una protezione equivalente. Sul lato della macchina trainata, l'albero
comandato deve essere chiuso in un carter di protezione fissato stilla macchina. La
presenza di un limitatore di coppia o di una ruota libera è autorizzata per la
trasmissione cardanica soltanto sul lato in cui avviene il collegamento con la macchina
azionata. In questo caso occorre indicare sull'albero di trasmissione cardanico il senso
del montaggio. Ogni macchina trainata, il cui funzionamento implica la presenza di un
albero di trasmissione che la colleghi ad una macchina semovente o a un trattore, deve
possedere un sistema di aggancio dell'albero di trasmissione tale che, quando la macchina
è staccata, l'albero di trasmissione e il suo dispositivo di protezione non vengano
danneggiati dal contatto con il suolo o con un elemento della macchina. Gli elementi
esterni del dispositivo di protezione devono essere progettati, costruiti e disposti in
modo da non poter ruotare con l'albero di trasmissione. Il dispositivo di protezione deve
coprire l'albero di trasmissione fino alle estremità' delle ganasce interne nel caso di
giunti cardanici semplici e almeno fino al centro del giunto o dei giunti esterni nel caso
di cardani detti a grandangolo. Se sono previsti accessi ai posti di lavoro in prossimità
dell'albero di trasmissione a cardano, il costruttore deve evitare che i dispositivi di
protezione degli alberi di trasmissione descritti al sesto comma possano servire da
predellini, a meno che non siano progettati e costruiti a tal fine.
3.4.8. Rischi dovuti agli elementi mobili di trasmissione
In deroga al punto 1.3.8.A,
nel caso dei motori a combustione interna, le protezioni mobili che impediscono l'accesso
alle parti mobili del compartimento motore possono non essere provviste di dispositivi di
blocco a condizione che la loro apertura sia possibile soltanto con l'impiego di un
utensile o di una chiave, oppure dopo aver azionato un comando situato sul posto di guida,
se quest'ultimo si trova in una cabina completamente chiusa con una serratura bloccabile.
3.5. Misure di protezione contro altri rischi
3.5.1. Rischi dovuti alla batteria d'accumulatori
L'alloggiamento della batteria deve essere costruito e situato e la batteria deve
essere installata in modo da evitare al massimo la possibilità' di protezione
dell'elettrolita sull'operatore anche in caso di ribaltamento e/o da evitare l'accumulo di
vapori vicino ai posti occupati dagli operatori. La macchina mobile deve essere progettata
e costruita in modo che la batteria possa essere disinserita con un dispositivo facilmente
accessibile previsto a tal fine.
3.5.2. Rischi di incendio
In funzione dei rischi previsti dal fabbricante durante l'uso, la macchina deve, qualora
le dimensioni lo consentano:
- permettere l'installazione di estintori facilmente accessibili, oppure
- essere munita di sistemi di estinzione che siano parte integrante della macchina.
3.5.3. Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas, ecc.
Quando esista tale rischio, la captazione di Cui al punto 1.5.13
può essere sostituita con altri mezzi, come ad esempio l'eliminazione con getto d'acqua
polverizzata. Il punto 1.5.13,
secondo e terzo comma, si applica soltanto quando la funzione principale della macchina è
la polverizzazione di prodotti.
3.6. Indicazioni
3.6.1. Segnalazione - avvertimento
Le macchine devono essere provviste di mezzi di segnalazione e/o di targhe con le
istruzioni concernenti l'impiego, la regolazione e la manutenzione necessaria per
garantire la sicurezza e la tutela della salute delle persone esposte. Tali mezzi devono
essere scelti, progettati e realizzati in modo da essere chiaramente visibili e
indelebili. Ferme restando le condizioni da rispettare per la circolazione stradale, le
macchine con conducente trasportato devono essere dotate della seguente attrezzatura:
- un avvertitore acustico che consenta di avvertire le persone esposte;
- un sistema di segnalazione luminosa che tenga conto delle condizioni di impiego previste
quali, ad esempio, le luci di arresto, le luci di retromarcia, i girofari. Quest'ultima
condizione non si applica alle macchine destinate esclusivamente ai lavori sotterranei e
sprovviste di alimentazione elettrica.
Le macchine telecomandate, le cui condizioni di impiego normali espongono le persone a
rischi di urto o di schiacciamento, devono essere munite di mezzi adeguati per segnalare i
loro spostamenti o di mezzi per proteggere le persone esposte contro tali rischi. Lo
stesso applicasi alle macchine la cui utilizzazione implica la ripetizione sistemica di
avanzamento e arretramento lungo uno stesso asse e il cui conducente non ha visibilità'
posteriore diretta. Il disinserimento involontario di tutti i dispositivi di avvertimento
e di segnalazione deve essere reso impossibile in sede di fabbricazione. Ogni volta che
ciò sia indispensabile alla sicurezza, questi dispositivi devono essere muniti di mezzi
di controllo del buon funzionamento e un loro guasto deve essere reso apparente
all'operatore. Quando le macchine spostandosi o spostando i loro utensili possono creare
un rischio particolare, d'OVRA' essere prevista un'iscrizione sulla macchina stessa che
vieti di avvicinarsi alla macchina durante il lavoro; tale iscrizione deve essere
leggibile a sufficiente distanza per garantire la sicurezza delle persone che devono
operare nei pressi delle macchine.
3.6.2. Marcatura
Le indicazioni minime richieste al punto 1.7.3 devono essere
completate come segue:
- la potenza nominale espressa in kW;
- la massa, in kg, nella configurazione più usuale ed eventualmente:
- lo sforzo massimo di trazione previsto dal fabbricante al gancio di traino in N;
- lo sforzo verticale massimo previsto dal fabbricante sul gancio di traino in N.
3.6.3. Istruzioni per l'uso
Le istruzioni per l'uso devono contenere, oltre alle indicazioni minime di cui al
punto 1.7.4,
le seguenti indicazioni :
a) per quanto riguarda le vibrazioni della macchina, il valore effettivo o un valore
stabilito in base a misurazioni effettuare sii una macchina identica
- il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, del l'accelerazione cui sono esposte
le membra superiori quando superi 2,5 m/s2; se tale livello è inferiore o pari
a 2,5 m/s2, occorre indicarlo;
- il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui è esposto il
corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s2, se tale livello è
inferiore o pari a 0,5 m/s2, occorre indicarlo.
Allorché non sono applicate le norme armonizzate, i dati sulle vibrazioni devono essere
misurati usando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina. Il
fabbricante deve indicare le condizioni di funzionamento della macchina durante la
misurazione ed i metodi usati per le misurazioni;
b) nel caso di macchine che consentono vari usi a seconda dell'attrezzatura impiegata, il
fabbricante della macchina di base su cui possono essere fissate attrezzature
intercambiabili e il fabbricante di queste ultime devono dare le informazioni necessarie
per consentirne il montaggio e l'uso in condizioni di sicurezza.
4. REQUISITI ESSENZIALI DI
SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER PREVENIRE I RISCHI PARTICOLARI DOVUTI AD
UN'OPERAZIONE DI SOLLEVAMENTO
Le macchine che presentano rischi dovuti alle operazioni di
sollevamento, essenzialmente rischi di cadute del carico, di urti del carico o di
rovesciamento a causa della movimentazione del carico, devono essere progettate e
costruite in modo da conformarsi ai requisiti che seguono. Detti rischi si presentano con
le macchine la cui funzione consiste nello spostare un carico unitario con cambiamento di
livello durante lo spostamento. Il carico può essere costituito da oggetti, da materiali
o da merci.
4.1. Considerazioni generali
4.1.1. Definizioni
a) <<accessori di sollevamento>> componenti o attrezzature non collegate alle
macchine e disposte tra la macchina e il carico oppure sul carico per consentirne la
presa;
b) <<accessori di imbracatura>> accessori di sollevamento che servono alla
realizzazione o all'impiego di una braca, quali ganci ad occhiello, maniglie, anelli,
golfari, ecc.;
c) <<carico guidato>> carico di cui l'intero spostamento avviene lungo guide
materializzate, rigide o flessibili, la cui posizione nello spazio è determinata da punti
fissi;
d) <<coefficiente di utilizzazione>> rapporto aritmetico tra il carico
garantito dal fabbricante, fino al quale un'attrezzatura, un accessorio o una macchina è
in grado di trattenere tale carico, ed il carico massimo di esercizio marcato
sull'attrezzatura, sull'accessorio o sulla macchina rispettivamente;
e) <<coefficiente di prova>> rapporto aritmetico tra il carico utilizzato per
effettuare le prove statiche o dinamiche di un'attrezzatura, tiri accessorio o una
macchina, ed il carico massimo di esercizio inarcato sull'attrezzatura, sull'accessorio o
sulla macchina rispettivamente;
f) <<prova statica>> verifica che consiste nel controllare l'apparecchio o
l'accessorio di sollevamento e nell'applicargli successivamente una forza corrispondente
al carico massimo di esercizio moltiplicato per tiri coefficiente di prova statica
appropriato, quindi, dopo aver soppresso il carico, nell'eseguire di nuovo un'ispezione
della macchina di sollevamento o dell'accessorio per controllare che noti si sia
verificato alcun danno;
g) <<prova dinamica>> prova che consiste nel far funzionare la macchina in
tutte le possibili configurazioni al carico massimo di esercizio, tenendo conto del
comportamento dinamico della macchina onde verificare il buon funzionamento della macchina
e degli elementi di sicurezza.
4.1.2. Misure di protezione contro i rischi meccanici
4.1.2.1. Rischi dovuti alla mancanza di stabilità
Le macchine devono essere progettate e costruite in modo che la stabilità
prescritta al punto 1.3.1
sia garantita durante il funzionamento e in posizione di arresto, durante tutte le fasi di
trasporto, di montaggio e di smontaggio, in occasione dei guasti prevedibili e anche nel
corso delle prove quando esse siano effettuate conformemente alle istruzioni per l'uso. A
tal fine, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve utilizzare i
mezzi di verifica appropriati; in particolare, per i carrelli di movimentazione automotori
di levata superiore a 1,80 m, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità
deve effettuare o far effettuare, per ciascun tipo di carrello, una prova di stabilità su
piattaforma o prova analoga.
4.1.2.2. Guide e vie di scorrimento
Le macchine devono essere munite di dispositivi che agiscono sulle guide o vie di
scorrimento in modo da evitare i deragliamenti. Tuttavia, in caso di deragliamento
nonostante la presenza di simili dispositivi, o in caso di avaria di tiri organo di guida
o di scorrimento, si devono prevedere dispositivi che impediscano la caduta di
attrezzature, di componenti o del carico, nonché il ribaltamento della macchina.
4.1.2.3. Resistenza meccanica
Le macchine, gli accessori di sollevamento e gli elementi amovibili, devono poter
resistere alle sollecitazioni cui sono soggetti durante il funzionamento e, se del caso,
anche quando sono fuori servizio, nelle condizioni di installazione e di esercizio
previste dal fabbricante e in tutte le relative configurazioni, tenendo conto
eventualmente degli effetti degli agenti atmosferici e degli sforzi esercitati dalle
persone anche durante il trasporto, il montaggio e lo smontaggio. Le macchine e gli
accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti in modo tale da evitare
guasti dovuti alla fatica o all'usura tenuto conto dell'uso previsto. I materiali
utilizzati devono essere scelti tenendo conto degli ambienti di esercizio previsti dal
fabbricante soprattutto per quanto riguarda la corrosione, l'abrasione, gli urti, la
fragilità' a freddo e l'invecchiamento. Le macchine e gli accessori di sollevamento
devono essere progettati e costruiti per sopportare i sovraccarichi applicati nelle prove
statiche senza presentare deformazioni permanenti ne disfunzioni manifeste. Il calcolo
deve tener conto dei valori del coefficiente di prova statica che è scelto in modo tale
da garantire un livello adeguato di sicurezza; in generale, questo coefficiente ha i
seguenti valori:
a) macchine mosse dalla forza umana e accessori di sollevamento 1,5;
b) altre macchine 1,25.
Le macchine devono essere progettate e costruite per sopportare perfettamente le prove
dinamiche effettuate con il carico massimo di utilizzazione moltiplicato dal coefficiente
di prova dinamica. Tale coefficiente di prova dinamica è scelto in modo tale da garantire
un adeguato livello di sicurezza e, in generale, è pari a 1,1. Le prove dinamiche devono
essere effettuate sulla macchina pronta ad essere messa in servizio in normali condizioni
d'utilizzazione e sono generalmente eseguite alle velocità nominali definite dal
fabbricante. Qualora il circuito di comando autorizzi più movimenti simultanei (per
esempio, rotazione e spostamento del carico), le prove devono essere effettuate nelle
condizioni più sfavorevoli ossia, in generale, combinando i movimenti.
4.1.2.4. Pulegge, tamburi, catene e funi
I diametri delle pulegge, dei tamburi e dei rulli devono essere compatibili con
le dimensioni delle funi o delle catene di cui possono essere muniti. I tamburi ed i rulli
devono essere progettati, costruiti ed installati in modo che le funi o le catene di cui
sono muniti possano avvolgersi senza lasciare lateralmente l'alloggiamento previsto. Le
funi utilizzate direttamente per il sollevamento o il supporto del carico non devono
comportare alcuna impiombatura a parte quelle alle loro estremità' (le impiombature sono
tollerate negli impianti destinati, sin dalla loro progettazione, ad essere modificati
regolarmente in funzione delle esigenze di utilizzazione). Il coefficiente di
utilizzazione dell'insieme fune e terminale è scelto in modo tale da garantire un livello
adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 5. Il coefficiente di
utilizzazione delle catene di sollevamento è scelto in modo tale da garantire un livello
adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 4. Al fine di
verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di utilizzazione adeguato, il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve effettuare o fare
effettuare le prove appropriate per ciascun tipo di catena e di cavo utilizzato
direttamente per il sollevamento del carico e per ciascun tipo di terminale di cavo.
4.1.2.5. Accessori di imbracatura
Gli accessori di imbracatura devono essere dimensionati tenendo conto dei
fenomeni di fatica e di invecchiamento per un numero di cicli di funzionamento conforme
alla durata di vita prevista alle condizioni di funzionamento specificate per
l'applicazione prevista. Inoltre:
a) il coefficiente di utilizzazione dell'insieme cavo metallico e terminale è scelto in
modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in
generale, pari a 5. I cavi non devono comportare nessun intreccio o anello diverso da
quelli delle estremità;
b) allorché sono utilizzate catene a maglie saldate, devono essere del tipo a maglie
corte. Il coefficiente di utilizzazione delle catene, a prescindere dal tipo, è scelto in
modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza, questo coefficiente è, in
generale, pari a 4;
c) il coefficiente d'utilizzazione delle funi o cinghie di fibre tessiti dipende dal
materiale, dal processo di fabbricazione, dalle dimensioni e dall'utilizzazione. Questo
coefficiente è scelto in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato; esso è, in
generale, pari a 7, a condizione che i materiali utilizzati siano di ottima qualità'
controllata e che il processo di fabbricazione sia adeguato alle condizioni di
utilizzazione previste. In caso contrario, è in generale più elevato per garantire un
livello di sicurezza equivalente. Le funi o cinghie di fibre tessili non devono presentare
alcun nodo, impiombatura o collegamento, a parte quelli estremità' dell'imbracatura o
della chiusura di un'imbracatura senza estremità;
d) il coefficiente d'utilizzazione di tutti di componenti metallici di una braca o
utilizzati con una braca è scelto in modo da garantire un livello adeguato di sicurezza;
questo coefficiente è, in generale, pari a 4;
e) la portata massima di utilizzazione di una braca a trefoli è stabilita tenendo conto
della portata massima di utilizzazione del trefolo più debole, del numero di trefoli e di
un fattore di riduzione che dipende dal tipo di imbracatura;
f) al fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di utilizzazione
adeguato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve effettuare o
fare effettuare le prove appropriate per ciascun tipo di componente di cui alle lettere
a), b), c) e d).
4.1.2.6. controllo dei movimenti
I dispositivi di controllo dei movimenti devono agire in modo da conservare in condizioni
di sicurezza la macchina su cui sono installati.
a) Le macchine devono essere progettate ed attrezzate con dispositivi che mantengono
l'ampiezza dei movimenti del loro elementi entro i limiti previsti. L'attivati' di questi
dispositivi deve essere preceduta eventualmente da un segnale.
b) Se più macchine fisse o traslanti sii rotaie possono compiere evoluzioni simultanee
con rischio di urti, dette macchine devono essere progettate e costruite per poter essere
equipaggiate di sistemi che consentano di evitare tali rischi.
c) I meccanismi delle macchine devono essere progettati e costruiti in modo che i carichi
non possano derivare pericolosa niente o cadere improvvisamente in caduta libera anche in
caso di interruzione parziale o totale di energia oppure quando cessa l'azione
dell'operatore.
d) Tranne che per le macchine il cui lavoro richieda una siffatta applicazione, nelle
normali condizioni di esercizio non deve essere possibile abbassare il carico soltanto
sotto il controllo di un freno a frizione.
e) Gli organi di presa devono essere progettati e costruiti in modo da evitare la caduta
improvvisa dei carichi.
4.1.2.7. Rischi dovuti ai carichi manipolati
La posizione del posto di guida delle macchine deve consentire di sorvegliare
perfettamente le traiettorie degli elementi in movimento per evitare la possibilità' di
urtare persone o materiali o altre macchine che possono funzionare simultaneamente e
presentare quindi un pericolo. Le macchine a carico guidato, installate fisse, devono
essere progettate e costruite in modo da impedire alle persone esposte di essere urtate
dal carico o dai contrappesi.
4.1.2.8. Rischi dovuti al fulmine
Le macchine esposte al fulmine durante l'uso devono essere equipaggiate in modo
da scaricare al suolo le eventuali scariche elettriche.
4.2. Requisiti particolari per gli apparecchi mossi da energia diversa da quella umana
4.2.1. Comandi
4.2.1.1. Posto di guida
I requisiti di cui al punto 3.2.1 si applicano
anche alle macchine non mobili.
4.2.1.2. Sedile
I requisiti di cui al punto 3.2.2, primo e secondo comma
e al punto 3.2.3 si
applicano anche alle macchine non mobili.
4.2.1.3. Organi di comando dei movimenti
Gli organi di comando dei movimenti della macchina o delle sue attrezzature
devono ritornare in posizione neutra non appena cessa l'azionamento da parte
dell'operatore. Per i movimenti, parziali o totali, per i quali non si corre il rischio di
urto da parte del carico o della macchina, si possono sostituire detti organi con organi
di comando che consentono movimenti con arresti automatici a livelli preselezionati senza
dover mantenere l'azionamento da parte dell'operatore.
4.2.1.4. Controllo delle sollecitazioni
Le macchine con un carico massimo di utilizzazione pari almeno a 1000 kg o il cui momento
di rovesciamento è pari almeno a 40000 Nm, devono essere dotate di dispositivi che
avvertano il conducente e impediscano i movimenti pericolosi del carico in caso:
- di sovraccarico delle macchine:
- sia per eccesso di carico massimo di utilizzazione;
- sia per superamento dei momenti dovuti a tali carichi;
- di superamento dei momenti che tendono al rovesciamento dovuti in particolare al carico
sollevato.
4.2.2. Installazione guidata da funi
Le funi portanti, traenti o portanti e traenti devono essere tese da contrappesi
o da un dispositivo che consente di controllare in permanenza la tensione.
4.2.3. Rischi dovuti alla caduta degli operatori. Mezzi di accesso al posto di
lavoro o ai punti di intervento
Le macchine a carico guidato e le macchine per le quali i supporti del carico
seguono un determinato percorso devono essere dotate di dispositivi che impediscano i
rischi di caduta delle persone esposte. Le macchine che collegano livelli definiti e in
cui gli operatori possono penetrare sul piano di carico per posare o stivare quest'ultimo
devono essere progettate e costruite in modo da evitare uno spostamento non controllato
del piano di carico, in particolare al momento del caricamento o dello scaricamento.
4.2.4. Idoneità all'impiego
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità si accerta, all'atto
dell'immissione sul mercato o della prima messa in servizio, con adeguate misure che egli
prende o fa prendere, che gli accessori di sollevamento e le macchine pronti ad essere
utilizzati, a operazione manuale o a operazione motorizzata, possano compiere le funzioni
previste in tutta sicurezza. Le misure suddette debbono tener conto delle caratteristiche
statiche e dinamiche della macchine. Se le macchine noti possono essere montate nei locali
del fabbricante, o del suo mandatario stabilito nella Comunità, le misure adeguate devono
essere prese sul luogo dell'utilizzazione. In caso contrario, esse possono essere prese
tanto nei locali del fabbricante quanto sul luogo dell'utilizzazione.
4.3. Marcatura
4.3.1. Catene e funi
Ogni lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di
un insieme deve recare un marchio oppure, se la marcatura è materialmente impossibile,
una targa o un anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo mandatario
stabilito nella Comunità e l'identificazione della relativa attestazione. L'attestazione
deve contenere le indicazioni prescritte dalle norme armonizzate oppure, in mancanza di
queste, le seguenti indicazioni minime:
- il nome del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità;
- l'indirizzo nella Comunità del fabbricante o mandatario, a seconda dei casi;
- una descrizione della catena o della fune comprendente:
- le sue dimensioni nominali,
- la Sua costruzione,
- il materiale di fabbricazione,
- qualsiasi trattamento metallurgico speciale subito dal materiale;
- in caso di prova, l'indicazione della norma impiegata;
- il carico massimo durante il funzionamento, che deve essere sopportato dalla catena o
dalla fune. Una forcella di valori può essere indicata in funzione delle applicazioni
previste.
4.3.2. Accessori di sollevamento
Ogni accessorio di sollevamento deve recare i seguenti marchi:
- identificazione del fabbricante;
- identificazione del materiale (ad esempio classe internazionale) quando questa
informazione è necessaria per la compatibilità' dimensionale;
- identificazione del carico massimo eli utilizzazione;
- marcatura <<CE>>.
Per gli accessori di imbracatura che comprendono componenti quali funi e cordami sui quali
la marcatura è materialmente impossibile, le indicazioni di cui al primo comma devono
essere apposte su una targa o con altri mezzi solidamente fissata all'accessorio. Dette
indicazioni debbono essere leggibili e disposte in un punto tale da non rischiare di
scomparire in seguito alla lavorazione, all'usura, ecc., e da non compromettere la
resistenza dell'accessorio.
4.3.3. Macchine
Ogni macchina deve recare, in modo leggibile ed indelebile, oltre alle indicazioni minime
di cui al punto 1.7.3,
le indicazioni concernenti il carico nominale:
I) indicato in modo chiaro e ben visibile sull'apparecchio nel caso delle macchine per le
quali è previsto un unico valore;
II) se il carico nominale dipende dalla configurazione della macchina, ogni posto di guida
sarà munito di una targa dei carichi che indichi sotto forma di tabelle o di diagrammi i
carichi nominali per ogni singola configurazione. Le macchine munite di un piano di carico
le cui dimensioni consentono l'accesso alle persone e la cui corsa origina un rischio di
caduta devono recare un'indicazione chiara ed indelebile che vieti il sollevamento di
persone. Detta indicazione deve essere visibile da ciascun posto che consente l'accesso.
4.4. Istruzioni per l'uso
4.4.1. Accessori di sollevamento
Ogni accessorio di sollevamento o ciascuna partita di accessori di sollevamento
commercialmente indivisibile deve essere accompagnato da istruzioni per l'uso che
forniscano almeno le seguenti indicazioni:
- le condizioni normali di esercizio;
- le prescrizioni per l'uso, il montaggio e la manutenzione;
- i limiti di utilizzazione, in particolare per gli accessori che non possono soddisfare
le disposizioni del punto 4.1.2.6,
lettera e).
4.4.2. Macchine
In aggiunta al punto 1.7.4, le
istruzioni per l'uso dovranno comprendere informazioni relative:
a) alle caratteristiche tecniche, in particolare
- eventualmente un richiamo alle tabelle dei carichi di cui al punto 4.3.3 II);
- le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e le caratteristiche delle guide;
- eventualmente la definizione coi i mezzi di installazione delle zavorre;
b) al contenuto del registro di controllo della macchina se non è fornito insieme a
quest'ultima;
c) alle raccomandazioni per l'uso, in particolare per ovviare alle insufficienze della
visione diretta del carico da parte dell'operatore;
d) alle istruzioni necessarie per effettuare le prove prima della prima messa in funzione
delle macchine che non sono montate, presso il fabbricante, nella loro configurazione di
utilizzazione.
5. REQUISITI ESSENZIALI DI
SICUREZZA E DI SALUTE PER LE MACCHINE DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI LAVORI
SOTTERRANEI
Le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori
sotterranei devono essere progettate e costruite in modo da soddisfare i requisiti
seguenti.
5.1. Rischi dovuti alla mancanza di stabilità
Le armature semoventi devono essere progettate e costruite in modo da permettere un
adeguato orientamento, quando vengono spostate, e non devono ribaltarsi prima e durante la
messa sotto pressione e dopo la decompressione. Devono disporre di ancoraggi per la
piastra di testa dei raccordi idraulici individuali.
5.2. Circolazione
Le armature semoventi devono permettere alle persone esposte di circolare senza
intralci.
5.3. Illuminazione
I requisiti di cui al terzo comma del punto 1.1.4 non sono
applicabili.
5.4. Dispositivi di comando
I dispositivi di comando dell'acceleratore e dei freni che consentono di spostare le
macchine che scorrono su rotaia devono essere azionati a mano. Tuttavia il dispositivo di
<<uomo-morto>> può essere a pedale. I dispositivi di comando delle armature
semoventi devono essere progettati e disposti in modo da permettere che, durante
l'operazione di avanzamento, gli operatori siano protetti da un'armatura fissa. Gli organi
di comando devono essere protetti da qualsiasi azionamento involontario.
5.5. Arresto dello spostamento
Le locomotive destinate ad essere impiegate nei lavori sotterranei devono essere
munite di un dispositivo <<uomo-morto>> che agisca sul circuito di comando
dello spostamento della macchina.
5.6. Rischi di incendio
Il secondo trattino del punto 3.5.2 è
obbligatorio per le macchine comprendenti parti ad alto rischio di infiammabilità. Il
sistema di frenatura deve essere progettato e costruito in modo da non produrre scintille
o essere causa di incendio. Le macchine a motore termico devono essere dotate
esclusivamente di motore a combustione interna che utilizzi un combustibile a bassa
tensione di vapore che escluda qualsiasi scintilla di origine elettrica.
5.7. Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas, ecc.
I gas di scarico di motori a combustione interna noti devono essere evacuati verso
l'alto.
6. REQUISITI ESSENZIALI DI
SICUREZZA E DI SALUTE PER EVITARE I RISCHI PARTICOLARI CONNESSI AL SOLLEVAMENTO O ALLO
SPOSTAMENTO DELLE PERSONE
Le macchine che presentano rischi dovuti al sollevamento o
allo spostamento delle persone devono essere progettate e costruite in modo da rispondere
ai requisiti che seguono.
6.1. Considerazioni generali
6.1.1. Definizione
Ai fini del presente capitolo, si intende per <<abitacolo>> l'arca
sulla quale prendono posto le persone che devono essere sollevate, abbassate o spostate in
virtù del suo movimento.
6.1.2. Resistenza meccanica
I coefficienti di utilizzazione definiti nel punto
4 non sono sufficienti per le macchine destinate al sollevamento o allo spostamento
delle persone e devono, come regola generale, essere raddoppiati. Il pavimento
dell'abitacolo deve essere progettato e costruito in modo da offrire lo spazio e la
resistenza corrispondenti al numero massimo di persone e al carico massimo di esercizio
stabiliti dal costruttore.
6.1.3. Controllo delle sollecitazioni per gli apparecchi mossi da un'energia
diversa dalla forza umana
I requisiti del punto 4.2.1.4
si applicano indipendentemente dal valore del carico massimo di esercizio. Questo
requisito non si applica alle macchine per le quali il fabbricante può dimostrare che non
esistono rischi di sovraccarico e/o di capovolgimento.
6.2. Dispositivi di comando
6.2.1. Qualora i requisiti di sicurezza non impongano altre soluzioni l'abitacolo
deve, come regola generale, essere progettato e costruito in modo che le persone che vi si
trovano dispongano di dispositivi di comando dei movimenti relativi di salita e discesa e,
se del caso, di spostamento dell'abitacolo rispetto alla macchina. Tali dispositivi di
comando devono avere la precedenza sugli altri dispositivi di comando dello stesso
movimento, salvo sui dispositivi di arresto di emergenza. I dispositivi di comando di tali
movimenti devono essere del tipo a comando mantenuto, salvo per le macchine che collegano
livelli definiti.
6.2.2. Se una macchina per il sollevamento o lo spostamento di persone è
spostabile con l'abitacolo in posizione diversa da quella di riposo, la macchina deve
essere progettata e costruita in modo che la o le persone situate nell'abitacolo
dispongano di mezzi che consentano di evitare i rischi eventualmente provocati dagli
spostamenti della macchina.
6.2.3. Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono
essere progettate, costruite o attrezzate in modo che una eccessiva velocità del
movimento dell'abitacolo non crei rischi.
6.3. Rischi di caduta delle persone al di fuori dell'abitacolo
6.3.1. Se le misure previste al punto 1.5.15 non sono
sufficienti, gli abitacoli devono essere muniti di punti di ancoraggio in numero adeguato
al numero delle persone che possono trovarsi nell'abitacolo e sufficientemente resistenti
per appendervi le attrezzature per la protezione individuale contro le cadute.
6.3.2. Se esiste una botola nel pavimento o nel soffitto, o un portello
laterale, l'apertura deve avvenire in senso contrario al rischio di caduta in caso di
apertura inopinata.
6.3.3. La macchina di sollevamento o di spostamento deve essere
progettata e costruita in modo che il pavimento dell'abitacolo non si inclini tanto da
comportare un rischio di caduta per i suoi occupanti, anche durante i movimenti. Il
pavimento dell'abitacolo deve essere antisdrucciolo.
6.4. Rischi di caduta o di capovolgimento dell'abitacolo
6.4.1. La macchina per il sollevamento o lo spostamento di persone
deve essere progettata e costruita in modo che non si verifichi la caduta o il
capovolgimento dell'abitacolo.
6.4.2. Le accelerazioni e le frenate dell'abitacolo o del veicolo
portante, azionate dagli operatori o da un dispositivo di sicurezza, nelle condizioni di
carico e di velocità massima previste dal fabbricante, non devono causare rischi per le
persone esposte.
6.5. Indicazioni
allorché ciò sia necessario per garantire la sicurezza, nell'abitacolo devono
figurare le indicazioni pertinenti indispensabili.