ALLEGATO VII
CRITERI
MINIMI CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI DAGLI STATI MEMBRI PER LA NOTIFICA DEGLI ORGANISMI
Ai fini del presente allegato, il termine <<macchina>> designa sia la <<macchina>>, quale definita all'articolo 1, paragrafo 2, sia il <<componente di sicurezza>>, quale definito allo stesso paragrafo. - una buona formazione tecnica e professionale; - una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che esso effettua ed una pratica sufficiente di tali controlli; - le capacità necessarie per redigere le certificazioni, i verbali e le relazioni nei quali si concretizzano i controlli effettuati. 5. L'indipendenza del personale incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ciascun addetto non deve essere commisurata ne' al numero di controlli effettuati, ne' ai risultati di tali controlli. 6. L'organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità civile salvo quando tale responsabilità' sia direttamente coperta dallo Stato in base alle leggi nazionali o quando i controlli siano effettuati direttamente dallo Stato membro. 7. Il personale dell'organismo é vincolato al segreto professionale in ordine a tutto CIO' di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui esercita le sue attivati') nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione di esecuzione di diritto interno. |