ALLEGATO VI
ESAME PER LA CERTIFICAZIONE CE
Ai fini del presente allegato, il termine
<<macchina>> designa sia la <<macchina>>, quale definita all'articolo
1, paragrafo 2, sia il <<componente di sicurezza>>, quale definito allo
stesso paragrafo.
1. L'esame per la certificazione CE e' la procedura mediante la quale un organismo
notificato stabilisce e certifica che il modello di una macchina soddisfa ai requisiti
della presente direttiva che la riguardano.
2. La domanda d'esame per la certificazione CE è presentata dal fabbricante, o dal suo
mandatario stabilito nella Comminuta per un modello di macchina, ad un solo organismo
notificato. La domanda contiene :
- il nome e l'indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito
nella Comminuta' nonché' il luogo di fabbricazione delle macchine;
- un fascicolo tecnico della costruzione
comprendente almeno:
- un disegno complessivo della macchina e gli schemi dei circuiti di
comando;
- disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di
calcolo, risultati di prove, ecc., che consentano la verifica della conformati' della
macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari;
- la descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi
presentati dalla macchina nonché' l'elenco delle norme utilizzate;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso della macchina;
- nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che
saranno applicate per mantenere la conformità delle macchine alle disposizioni della
direttiva.
Essa è accompagnata da una macchina rappresentativa della
produzione prevista oppure, eventualmente, dall'indicazione del luogo in cui la macchina
può' essere esaminata. Questa documentazione non deve comprendere i disegni dettagliati
ed altre informazioni precise, concernenti i sottoinsiemi utilizzati per la fabbricazione
delle macchine, salvo se la loro conoscenza e' indispensabile o necessaria alla verifica
della conformati' ai requisiti essenziali di sicurezza.
3. L'organismo notificato procede all'esame per la certificazione CE secondo le seguenti
modalità :
- effettua l'esame del fascicolo tecnico della costruzione,
per verificarne l'adeguatezza, e l'esame della macchina presentata o messa a disposizione;
- nell'esame della macchina, l'organismo:
a) si accerta che essa sia stata fabbricata conformemente al fascicolo
tecnico di costruzione e possa essere utilizzata in sicurezza nelle condizioni di servizio
previste
b) verifica che le norme eventualmente utilizzate siano state applicate
correttamente;
c) effettua gli esami e le prove appropriate per verificare la conformati'
della macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e sanitari che la riguardano.
4. Se il modello soddisfa alle disposizioni che lo riguardano, l'organismo redige una certificazione
CE che e' notificata al richiedente. Questa certificazione specifica i risultati
dell'esame, indica le condizioni cui essa eventualmente e'
subordinata e comprende le descrizioni e i disegni necessari per identificare il modello
approvato. La Commissione, gli Stati membri e gli altri organismi designati possono
ottenere una copia della certificazione e, con richiesta motivata, una copia del fascicolo
tecnico e del verbale degli esami e delle prove effettuate.
5. Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comminuta' deve informare l'organismo notificato di tutte le modifiche, sia pure di scarsa
importanza, che ha apportato o che intende apportare alla macchina che forma oggetto del
modello. L'organismo notificato esamina tali modifiche e informa il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comminuta' se la certificazione CE rimane valida.
6. L'organismo che rifiuta di rilasciare una certificazione CE ne informa gli altri
organismi notificati. L'organismo che revoca una certificazione CE ne informa lo Stato
membro che lo ha notificato. Quest'ultimo informa gli altri Stati membri e la Commissione,
illustrando i motivi di tale decisione.
7. I fascicoli e la corrispondenza riguardanti le procedure
di certificazione CE sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui e'
stabilito l'organismo notificato o in una lingua accettata da quest'ultimo.