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Unione Industriale
Pratese
       

D.Lgs 494/96

Articolo 22 - (Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro dei dirigenti e dei preposti)

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attivitā delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto.

2. Il datore di lavoro č punito con l'arresto da 2 a 4 mesi o con l'ammenda da 2 a 5 milioni, per la violazione dell'art.14, comma 1, primo periodo.

3. il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti :
    a) con l'arresto da 3 a 6 mesi o con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni per la violazione degli artt.9, comma 1, lettera a); 12, comma 3;
    b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni per la violazione degli artt.12, comma 4; 13, commi 2 e 3.

4. I preposti sono puniti con l'arresto fino a 2 mesi o con l'ammenda da lire 500mila a lire 2 milioni, per la violazione degli artt.9, comma 1, lettera a); 12, comma 3.

 

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