Articolo 13 - (Obblighi
di trasmissione) 1. il committente o
il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le
imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di
opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i
concorrenti alla gara di appalto.
2. Prima dell'inizio dei lavori, l'impresa aggiudicataria
trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi.
3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori, ciascuna impresa
esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per
l'esecuzione. |