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Unione Industriale
Pratese
       

D.Lgs 494/96

Articolo 12 - (Piano di sicurezza e di coordinamento)

1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi :

    a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
    b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
    c) servizi igienico-assistenziali;
    d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e conduttore sotterranee;
    e) viabilità principale di cantiere;
    f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
    g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;
    h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
    i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
    l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
    m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in galleria;
    n) misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria;
    o) misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto;
    p) misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
    q) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14
    r) disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.5, comma 1, lettera c);
    s) valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
    t) misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.

2. il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.

3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.

4. i datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.

5. L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposta di integrazione al piano di sicurezza e al piano di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.

 

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