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Unione Industriale
Pratese
       

D.Lgs 494/96

Articolo 9 - (Obblighi dei datori di lavoro)

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di 10 addetti :

a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV;

b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;

c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.

c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'art.2, comma 1, lettera f-ter;

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza, costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e dall'articolo 7, commi 1, lettera b), e 2 del D.Lgs. 626/94.

 

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