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Unione Industriale
Pratese
       

D.Lgs 494/96

Articolo 14 - (Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza)

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice, consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza puņ formulare proposte al riguardo.

 

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