a) verificare con, opportune azioni di
coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese
esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.12 e la
corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza,
da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'art.12, assicurandone la coerenza
con quest'ultimo, ed adeguare il piano di sicurezza e coordinamento ed il
fascicolo di cui all'art.4, comma 1, lettera b), in
relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando
le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere,
nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani
operativi di sicurezza;
c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori
autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi
tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnalare al committente o al
responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli
artt. 7,8,9 ed alle prescrizioni del piano di cui all'art.12 e proporre la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti
alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda
Unità Sanitaria Locale territorialmente competente ed alla Direzione Provinciale del
lavoro;
f) sospendere in caso di pericolo grave ed imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica
degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.