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Unione Industriale
Pratese
       

D.Lgs 494/96

Articolo 4 - (Obblighi del coordinatore per la progettazione)

1. Durante la progettazione dell'opera, e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 12 comma 1;

b) predispone un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'Allegato II al documento U.E. 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all' art.31, lettera a), L. 5/8/1978 n.457.

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del DPR 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal D.Lgs. 626/1994, in seguito denominata "Commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lettera b).

 

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