TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, SCOPI, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art. 1 - Costituzione

Nell'ambito dell'Unione Industriale Pratese e con sede presso la stessa, è costituito il Gruppo Giovani Imprenditori, come previsto dall'articolo 22 dello Statuto dell'Unione. Esso aderisce agli organismi regionali e nazionali dei Giovani Imprenditori di Confindustria.  

 

Art. 2 - Scopi

Il Gruppo Giovani Imprenditori, nel rispetto delle finalità indicate nello Statuto dell'Unione Industriale Pratese, persegue i seguenti scopi:  

  • sviluppare la consapevolezza della funzione economica ed etico-sociale dell'impresa e dell'imprenditore;
  • approfondire la conoscenza delle problematiche economiche, politiche, sociali, tecniche ed aziendali, per favorire la crescita professionale dei Giovani Imprenditori;
  • accrescere la diffusione dei valori della libera iniziativa e della cultura d'impresa;
  • stimolare lo spirito associativo e favorire la partecipazione alla vita dell'Associazione/Unione e dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori.

 

Art. 3 - Attività

Il Gruppo Giovani Imprenditori promuove tutte le attività utili al conseguimento degli scopi di cui all'articolo precedente ed in particolare:

  • organizza convegni, incontri, dibattiti ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell'associato;
  • sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività dell'Unione Industriale Pratese e ne favorisce l'inserimento nei vari organi statutari;
  • istituisce ove necessari gruppi di lavoro per l'approfondimento di singole problematiche;
  • propaganda i valori dell'azione imprenditoriale nel mondo della scuola e dell'Università;
  • stimola la partecipazione dei componenti alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed internazionali.

 

Art. 4 - Codice Etico e Carta dei Valori

Nel perseguimento degli scopi e nello svolgimento delle attività di cui agli articoli 2 e 3 del presente Regolamento, nonché nei loro comportamenti personali ed aziendali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirarsi ai principi etici e morali contenuti nel Codice Etico e nella Carta dei Valori di Confindustria, adottati dalla componente organizzativa.

In tale quadro, il Gruppo si impegna ad evidenziare adeguatamente la sua collocazione all'interno della propria componente organizzativa, attraverso l'adozione obbligatoria del logo con cui si evidenzia l'appartenenza all'Unione Industriale Pratese.

 

TITOLO SECONDO

COMPONENTI DEL GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI  

Art.5 - Requisiti per l'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo ha carattere personale.

Possono far parte del Gruppo gli imprenditori, le cui aziende siano iscritte all'Unione Industriale Pratese, che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 40 anni.

  • Con gli stessi limiti di età, possono far parte del Gruppo:
    i figli degli imprenditori o azionisti associati, purché siano partecipi o a conoscenza dell'attività aziendale;
  • dirigenti che occupano un comprovato ruolo di gestione in aziende iscritte all'Unione Industriale Pratese ed il cui titolare o legale rappresentante abbia espresso per iscritto, su carta intestata dell'azienda, il proprio benestare e le funzioni svolte dall'interessato.
    (inderogabile)

Ai fini di uno sviluppo associativo del Gruppo, è possibile far aderire dei Giovani Imprenditori, non iscritti all'Unione Industriali Pratese, a patto che s'impegnino a regolarizzare la posizione entro sei mesi. Fino a che non sarà perfettamente inquadrato, il Giovane Imprenditore iscritto, non potrà candidarsi a nessuna carica, nè avrà diritto ad alcun voto in Assemblea.

 

Art.6 - Modalità di ammissione

Sulla domanda di ammissione, redatta su apposito modulo, delibera il Consiglio Direttivo del Gruppo nella prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, previa verifica dei requisiti di appartenenza di cui all'articolo precedente. Avverso la delibera di rigetto, l'interessato può ricorrere ai Probiviri dell'Unione.

 

Art. 7 -Quota associativa

E' facoltà del Gruppo istituire quote di iscrizione collocando la determinazione di tali quote all'interno del bilancio dell'Unione di appartenenza.

L'eventuale quota annuale dovrà essere versata entro il 31 Gennaio di ogni anno e la determinazione dell'importo sarà deliberata dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Direttivo.

 

Art. 8 -Cessazione dell'appartenenza

L'appartenenza al Gruppo Giovani cessa:
al compimento del quarantesimo anno di età, fatta salva la conclusione del mandato di eventuali cariche elettive a quel momento ricoperte; in tal caso non potrà assumere nuove cariche in rappresentanza del Gruppo;

  • per dimissioni;
  • per sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui all'articolo 5;
  • per inadempienza nel pagamento delle quote associative (ove previste);
  • per espulsione deliberata dai probiviri dell'Associazione/Unione su proposta del Consiglio Direttivo del Gruppo motivata da comportamenti in contrasto con il presente regolamento, con il Codice Etico e la Carta dei Valori di Confindustria o da cause d'indegnità connesse al compimento di reati di particolare gravità.

 

TITOLO TERZO

ORGANI

Art. 9 - Elencazione

Sono organi del Gruppo Giovani Imprenditori:
- L'Assemblea
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- I Vicepresidenti
(gli organi indicati sono indispensabili e quindi vanno previsti inderogabilmente. Si potranno comunque prevedere altri organi complementari)


Sezione I - ASSEMBLEA

Art.10 - Convocazione e validità

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti al Gruppo e si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno ed in via straordinaria su richiesta del Presidente, a maggioranza semplice del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo dei soci che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo per iscritto specificando l'ordine del giorno. (inderogabile)

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente con preavviso di almeno trenta giorni mediante comunicazione scritta - anche via fax e posta elettronica - contenente la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. Nella riunioni in cui si procede al rinnovo delle cariche la convocazione dovrà essere trasmessa con preavviso di almeno 30 giorni con le modalità sopra riportate e con le indicazioni per la presentazione delle candidature.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Presidente, con le modalità di cui sopra, entro trenta giorni dalla data della richiesta di cui al primo comma del presente articolo.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno un quarto degli iscritti in regola con il pagamento delle quote associative (ove previste) e che abbiano maturato almeno sei mesi di iscrizione al Gruppo.

Ai fini della validità dell'Assemblea non si tiene conto di chi si assenta dopo l'inizio dei lavori.

Resta comunque salva la facoltà per ciascun partecipante all'Assemblea di richiedere la verifica della sussistenza del numero legale.

 

Art. 11 - Attribuzioni

Spetta all'Assemblea:

a) Indicare le direttive di massima da seguire nello svolgimento delle attività del gruppo;

b) Determinare il numero dei membri del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente uscente.

c) Eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo del Gruppo

d) Integrare in caso di necessità i membri del Consiglio Direttivo

e) Approvare il rendiconto economico (ove previsto)

f) Determinare su proposta del Consiglio Direttivo, l'ammontare delle quote associative (ove previste).

g) Approvare il Regolamento e le sue eventuali modifiche.

h) Decidere l'eventuale scioglimento del Gruppo, previa comunicazione di tale intendimento agli organi direttivi dell'Associazione/Unione Industriali.

i) Deliberare su ogni materia sottoposta al suo esame come indicato dal primo comma dell'articolo10.

 

Art. 12 - Modalità di votazione

Ogni socio, iscritto da più di sei mesi, ha diritto ad un voto. Nessun socio può portare in Assemblea, oltre al proprio voto più di una delega, che deve essere sottoscritta e conservata agli atti del Gruppo.

l Presidente determina di volta in volta le modalità di votazione tranne nei casi di delibere concernenti persone nei quali si procede necessariamente a scrutinio segreto.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto, tranne nei casi di cui alle lettere g) e h) del precedente articolo nei quali è richiesta la maggioranza di due terzi. Ai fini delle deliberazioni a maggioranza non si tiene conto degli astenuti.

 

Sezione II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 - Composizione

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente del Gruppo e da un minimo di quattro a un massimo di sedici membri eletti dall'Assemblea, compresi i Vice Presidenti. (inderogabile)

I Consiglieri durano in carica tre anni e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo, l'ultimo Past President del Gruppo in qualità di invitato.

Possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in qualità di ospiti senza diritto di voto, persone invitate dal Presidente.

 

Art. 14 - Modalità di candidatura

Le candidature a Consigliere devono pervenire per iscritto - anche via fax e posta elettronica accettata - almeno 20 giorni prima della Assemblea alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri che provvederà alle verifiche di cui al successivo art. 19.

Sono eleggibili tutti gli iscritti al Gruppo aventi almeno sei mesi di anzianità alla data dell'Assemblea.

Nel caso in cui nel termine prescritto le candidature non raggiungessero il numero previsto il Presidente solleciterà i convenuti in Assemblea ad integrare seduta stante la lista con nuove candidature.Ove ciò non accada, si procederà in ogni caso alla votazione delle candidature pervenute, sempre che corrispondano al numero minimo previsto dal precedente articolo.

 

Art. 15 - Norme per l'elezione del Consiglio

La Segreteria provvede a distribuire a tutti i partecipanti all'Assemblea la lista dei candidati insieme alla scheda di votazione.Ogni votante può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei seggi da ricoprire. Le schede recanti un numero superiore di preferenze o nominativi non compresi nella lista vengono annullate.

I candidati che, in relazione ai posti disponibili, ottengono il maggior numero dei voti sono dichiarati eletti.

In caso di parità di voti si procederà al ballottaggio diretto tra i candidati effettuato dai soci presenti in Assemblea; in caso di ulteriore parità prevarrà il candidato con maggiore anzianità di iscrizione al Gruppo.

 

Art. 16 - Convocazione e validità delle riunioni

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e comunque almeno 6 volte l'anno, mediante avviso scritto - anche via fax e posta elettronica accettata - recante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno da inviarsi almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di particolare e motivata urgenza nei quali tale termine potrà essere ridotto fino a ventiquattro ore.

Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su iniziativa di almeno un terzo dei Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente contenente l'ordine del giorno. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio entro quindici giorni.

Il Consiglio Direttivo è validamente riunito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice senza tenere conto degli astenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il voto non è delegabile.

 

Art. 17 - Attribuzioni

Spetta al Consiglio Direttivo:

a) Attuare le direttive generali e le linee programmatiche del Gruppo

b) Promuovere iniziative ed adottare provvedimenti atti alla realizzazione degli scopi del Gruppo.

c) Nominare e revocare i Vicepresidenti, da un minimo di uno ad un massimo di quattro, su proposta del Presidente del Gruppo.

d) Designare e revocare, su proposta del Presidente, i rappresentanti del Gruppo nelle varie componenti dell'Unione, negli organi regionali e nazionali dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori, nonché in organismi esterni.

e) Istituire, se necessario, commissioni per lo studio di particolari tematiche di interesse generale scegliendo i componenti anche al di fuori del Consiglio Direttivo; f) Nominare su proposta del Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo dei Consiglieri Incaricati per l'approfondimento di temi o la realizzazione di iniziative specifiche, secondo tempi e modalità definiti dal Consiglio stesso.

g) Deliberare in merito alle domande di ammissione al Gruppo e alla cessazione della qualità di socio derivante dalla perdita dei requisiti di appartenenza di cui all'art.5 .

h) Deliberare in merito alle dimissioni di Consiglieri o di Rappresentanti del Gruppo.

i) Deferire un socio al Collegio dei Probiviri dell'Associazione.

l) Nominare la Commissione Elettorale e Verifica Poteri di cui all'art. 19.
m) Nominare e revocare il Tesoriere, su proposta del Presidente del Gruppo. (ove previsto)

 

Art. 18 - Dimissioni e decadenza  

Le eventuali dimissioni di Consiglieri e di Rappresentanti del Gruppo di cui alla lettera d) del precedente articolo devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo che risultino assenti a quattro riunioni consecutive o almeno alla metà delle riunioni indette in un anno decadono automaticamente dalla carica e vengono sostituiti.

In tal caso e nell'ipotesi di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo, subentra il primo dei candidati non eletti. In caso di parità, il Consiglio Direttivo coopterà uno dei due soci mediante ballottaggio. In caso di mancanza di sostituti, si procederà a nuove votazioni ad integrazione in occasione dell'Assemblea successiva.

In caso di dimissioni o decadenza di almeno la metà dei Consiglieri eletti, il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea per il rinnovo del Consiglio Direttivo per la durata residua. La convocazione dovrà effettuarsi entro i 30 giorni successivi.

 

Art. 19 - Commissione Elettorale e Verifica Poteri  

La Commissione elettorale e Verifica Poteri è composta da tre soci effettivi che abbiano maturato una significativa esperienza associativa.

La Commissione è nominata dal Consiglio Direttivo almeno due mesi prima della convocazione dell'Assemblea. La Commissione è presieduta dal più anziano d'età tra i suoi componenti ed ha i seguenti compiti :

  • ricevere le candidature per la carica di Presidente e del Consiglio Direttivo ed accerta i requisiti dei candidati;
  • verificare il diritto di voto degli iscritti;
  • sovrintendere allo svolgimento delle elezioni;
  • provvedere allo spoglio delle schede e proclamare i risultati.

Per qualsiasi ricorso in materia elettorale sono competenti i Probiviri dell'Unione Industriale Pratese

I membri della Commissione non sono eleggibili alle cariche di Presidente e di Consigliere e restano in carica per ogni eventuale necessità fino alla nomina della nuova Commissione.

 

SEZIONE III - PRESIDENZA

Art. 20 - Modalità di elezione e durata in carica del Presidente

Può candidarsi alla carica di Presidente ogni iscritto al Gruppo avente almeno un anno di anzianità alla data dell'Assemblea, che non abbia compiuto il 40° anno di età alla data della votazione, comunque alla data di inizio del suo mandato, che abbia partecipato attivamente alla vita associativa e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento.

(Si può limitare la candidatura aggiungendo : "- Possono candidarsi alla Presidenza tutti gli iscritti che dispongano del consenso di almeno il 15% dei voti disponibili in assemblea.". E' possibile, inoltre, introdurre limiti diversi di età anagrafica per l'accesso alla carica, così come potrà essere previsto un periodo di appartenenza nel Consiglio Direttivo).

Almeno trenta giorni prima della data dell'Assemblea i candidati dovranno inviare alla Commissione Elettorale e Verifica Poteri la propria candidatura, corredata da relativo Programma.

Entro venti giorni prima della data dell'Assemblea, la Segreteria provvederà a comunicare, anche via fax e posta elettronica, a tutti gli iscritti i nomi delle candidature pervenute, unitamente ai rispettivi programmi.

Il Presidente del Gruppo è eletto dall'Assemblea a scrutinio segreto.

Il Presidente è eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Se alla prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. In caso di parità tra candidati si ripete la votazione.

Il Presidente dura in carica tre anni e non è rieleggibile per un secondo mandato consecutivo.

La durata della carica è fissa e di norma non può essere posticipata.

L' eventuale proroga dovrà avere carattere di eccezionalità e concessa solo quando il Consiglio Direttivo rilevi che con la scadenza del Presidente possa essere compromesso il buon funzionamento del Gruppo.

Il tempo di proroga dovrà essere ridotto e comunque non superiore a mesi sei.

Tale eventuale proroga dovrà essere deliberata con il voto favorevole di almeno due terzi del Consiglio Direttivo.

Un'ulteriore rielezione per un solo triennio potrà avvenire dopo che sia trascorso un intervallo di tempo almeno pari ad un mandato.
In caso di dimissioni o impedimento definitivo, il Presidente sarà sostituito dal Vicepresidente con maggiore anzianità secondo l'età fino alla successiva Assemblea.

 

Art. 21 - Presidente

I Vicepresidenti sono nominati dal Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, su proposta del Presidente.

Essi coadiuvano il Presidente nel conseguimento degli scopi del Gruppo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento temporaneo. I Vicepresidenti durano in carica un triennio e sono rieleggibili; decadono al termine del mandato del Presidente che li ha proposti.

 

SEZIONE IV - DISPOSIZIONI GENERALI SULLE CARICHE

Art. 23 - Disposizioni generali e incompatibilità

Nessun compenso è previsto ad alcun titolo per l'attività connessa alle cariche previste dal presente Regolamento. Il Consiglio Direttivo può eventualmente deliberare l'assegnazione di rimborsi spesa.

La carica di Presidente del Gruppo Giovani è incompatibile con quella di Presidente del Comitato Regionale.

Si intendono rivestite per l'intera durata del mandato le cariche che siano state ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato stesso.

Per tutti i Componenti degli organi direttivi valgono le norme e gli obblighi previsti dalla delibera della Giunta Confederale del 12 Marzo 2003, che disciplina le situazioni di incompatibilità tra cariche associative e incarichi politici e amministrativi, ed eventuali successive modifiche.

Al fine di consentire al maggior numero possibile di soci di partecipare attivamente alla vita associativa va evitato in linea di principio il cumulo di più cariche associative.

Gli iscritti al gruppo che svolgono attività nell'ambito dell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori a qualsiasi livello, sono tenuti a tenere costantemente aggiornato il Presidente del Gruppo sull'andamento di tale attività.

 

TITOLO QUARTO

GESTIONE

Art. 24 - Segreteria

Alla Segreteria del Gruppo provvede l'Unione Industriale Pratese con proprio personale, in accordo con il Presidente del Gruppo. Il Segretario assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo ed è incaricato della redazione e della tenuta dei relativi verbali che sottoscrive con il Presidente e che devono essere approvati a maggioranza al Consiglio Direttivo successivo.

Il Segretario, inoltre, collabora con gli organi dirigenti del Gruppo nella realizzazione dell'attività programmata e svolge la funzione di collegamento con la base associativa.

 

Art. 25 - Tesoriere

Il Tesoriere, qualora previsto, sarà nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il Tesoriere sovraintende alla gestione della tesoreria del Gruppo e provvede alla redazione del bilancio o rendiconto economico da sottoporre annualmente all'approvazione dell'Assemblea.

Il Tesoriere dura in carica un triennio ed è rieleggibile; decade al termine del mandato del Presidente che lo ha proposto.

 

TITOLO QUINTO

DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

Art. 26 - Scioglimento del Gruppo

L'eventuale scioglimento del Gruppo deve essere approvato dall'Assemblea con le modalità previste dall'articolo 11, lettera h, e dall'ultimo comma dell'art. 12.

 

Art. 27 - Modifiche del Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento devono essere deliberate dall'Assemblea con la maggioranza qualificata prevista dal terzo comma dell'articolo 12, previo parere favorevole dei competenti organi confederali, ed essere successivamente sottoposte alla ratifica della Giunta dell'Associazione/Unione Industriali.

 

Art. 28 - Rinvio allo Statuto dell'Associazione e controversie

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell'Unione e nei Regolamenti Regionali e Nazionali dei Giovani Imprenditori.

Sulle eventuali controversie nell'interpretazione e nell'applicazione del Regolamento si pronunceranno inappellabilmente i Probiviri dell'Associazione.

 

Art. 29 - Disposizione transitoria

Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte dell'organo direttivo competente dell'Unione Industriali Pratese.

Le cariche in vigore alla suddetta data restano valide fino alla loro naturale scadenza.