ALLEGATO IV (ARTICOLO
9) Prescrizioni di
sicurezza e di salute per i cantieri
1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle
norme di cui al Titolo II del decreto legislativo, n. 626/1994
Prescrizioni specifiche per i
posti di lavoro nei cantieri
1. I posti di lavoro in cui si esercita l'attivitā di costruzione devono
soddisfare alle disposizioni previste dalla legislazione vigente e a quelle indicate nelle
Sezioni I e II.
Sezione I
Posti di lavoro. nei cantieri all'interno dei locali
1. Porte di emergenza.
1.1. Le porte di emergenza devono aprirsi verso l'esterno.
1.2. Le porte di emergenza non devono essere chiuse in modo tale da non
poter essere aperte facilmente e immediatamente da ogni persona che abbia bisogno di
utilizzarle in caso di emergenza.
1.3. Le porte scorrevoli e le porte a bussola sono vietate come porte
di emergenza.
2. Areazione.
2.1 Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria
o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non
vengano esposti a correnti d'aria moleste.
2.2. Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare
immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria
respirata devono essere eliminati rapidamente.
3. Illuminazione naturale e artificiale.
3.1 I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di
sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata
illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4. Pavimenti, pareti e soffitti dei locali.
4.1. I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavitā
o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdrucciolevoli.
4.2. Le superfici dei pavimenti, delle pareti e dei soffitti nei locali
devono essere tali da poter essere pulite e intonacate per ottenere condizioni appropriate
di igiene.
4.3. Le pareti trasparenti o translucide, in particolare le pareti
interamente vetrate nei locali o nei pressi dei posti di lavoro e delle vie di
circolazione devono essere chiaramente segnalate ed essere costituite da materiali di
sicurezza ovvero essere separate da detti posti di lavoro e vie di circolazione, in modo
tale che i lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti stesse, nč essere
feriti qualora vadano in frantumi.
5. Finestre e lucernari dei locali.
5.1. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione devono
poter essere aperti, chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in maniera sicura. Quando
sono aperti essi non devono essere posizionati in modo da costituire un pericolo per i
lavoratori.
5.2. Le finestre e i lucernari devono essere progettati in maniera
congiunta con le attrezzature ovvero essere dotati di dispositivi che ne consentano la
pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano questo lavoro nonchč per i
lavoratori presenti.
6. Porte e portoni.
6.1. La posizione, il numero, i materiali impiegati e le dimensioni
delle porte e dei portoni sono determinanti dalla natura e dall'uso dei locali.
6.2. Un segnale deve essere apposto ad altezza d'uomo sulle porte
trasparenti.
6.3. Le porte ed i portoni a vento devono essere trasparenti o essere
dotati di pannelli trasparenti.
6.4. Quando le superfici trasparenti o translucide delle porte e dei
portoni sono costituite da materiale di sicurezza e quando c'č da temere che i lavoratori
possano essere feriti se una porta o un portone va in frantumi, queste superfici devono
essere protette contro lo sfondamento.
7. Vie di circolazione.
7.1. Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per
assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve
essere messo in evidenza.
8. Misure specifiche per le scale e i marciapiedi mobili.
8.1. Le scale ed i marciapiedi mobili devono funzionare in modo sicuro.
8.2. Essi devono essere dotati dei necessari dispositivi di sicurezza.
8.3. Essi devono essere dotati di dispositivi di arresto di emergenza
facilmente identificabili e accessibili.
Sezione II
Posti di lavoro nei cantieri all'esterno dei locali
1. Caduta di oggetti.
1.1. I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati
in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.
2. Lavori di demolizione.
2.1. Quando la demolizione di un edificio o di una struttura puō
presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la
sorveglianza di una persona competente.
3. Paratoie e cassoni.
3.1. Paratoie e cassoni devono essere:
a) ben costruiti, con materiali appropriati e
solidi dotati di resistenza sufficiente;
b) provvisti dell'attrezzatura adeguata per
consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.
3.2. La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo
smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la
sorveglianza di una persona competente.
3.3. Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad
intervalli regolari da una persona competente. |