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Unione Industriale
Pratese
       

D.Lgs 494/96

Articolo 16 - (Modalità di attuazione della valutazione del rumore)

1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione prevenzione infortuni.

2. Sul rapporto di valutazione di cui all'art.40 del D.Lgs. 15/8/1991 n.277 va riportata la fonte documentale a cui si è fatto riferimento.

3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai finì dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall'articolo 39 dei D.Lgs. 15 agosto 1991, n.277.

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