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Unione Industriale
Pratese
       

D.Lgs 494/96

Articolo 17 - (Modalità attuative di particolari obblighi)

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'art.14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'art.11 del D.Lgs.626/94, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, ed ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, D.Lgs. 626/94, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro, in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame dei piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

3. Fermo restando l'art.22 del D.Lgs. 626/94, i criteri ed i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizzi apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'art.4, comma 5, lettera a)  del D.Lgs. 626/94.

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