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Unione Industriale
Pratese
       

D.Lgs 494/96

Articolo 11 - (Notifica preliminare)

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette alla Direzione Provinciale del lavoro ed alla ASL territorialmente competenti, la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III, nonché gli eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
a) cantieri di cui all'art.3, comma 3;
b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadano nelle categorie di cui alla lettera a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
c) cantieri in cui operi un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno;

2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 626/1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

 

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