1° agosto 2010
A tutte le imprese
Novità fiscali luglio 2010
Principali novità fiscali di interesse per le imprese relative al mese di luglio 2010.
Liberalità a favore delle aziende ospedaliero-universitarie (Ris. 68/E)
Le Aziende ospedaliero-universitarie possono essere incluse tra i soggetti destinatari delle erogazioni liberali effettuate:
· da persone fisiche a favore di università ed enti di ricerca, deducibili dal reddito complessivo ai sensi dell’art. 10, comma 1, lettera 1-quater) del TUIR, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università;
· da imprese a favore di coloro che perseguono esclusivamente finalità comprese nel comma 1 (istruzione, assistenza sociale e sanitaria, ecc..) e di ricerca scientifica, deducibili ai sensi dell’art. 100, comma 2, lett. a) del TUIR.
Lo svolgimento marginale di attività diverse dall’assistenza sanitaria in senso stretto (es. sperimentazione dei farmaci commissionata da imprese farmaceutiche, locazione di aree di parcheggio ai visitatori, ecc..), qualificabili come attività commerciali, non preclude alle Aziende ospedaliero-universitarie di beneficiare delle predette erogazioni liberali, a condizione che tali attività diverse non siano particolarmente significative, siano svolte in diretta attuazione delle finalità agevolate e non abbiano una loro rilevanza autonoma.
Liquidazione infraquinquennale di società (Ris. 66/E)
In caso di liquidazione infraquinquennale di società soggetta ad IRES, con riferimento all’ultimo periodo di liquidazione la società dovrà presentare, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura della liquidazione, la sola dichiarazione riepilogativa ai fini IRES relativa all’intero periodo di liquidazione (non solo la frazione di periodo antecedente la chiusura). La dichiarazione dovrà essere redatta sulla base del bilancio finale di liquidazione ed utilizzando il modello di dichiarazione relativo all’anno precedente (es: chiusura della liquidazione il 24 dicembre 2009, utilizzo Unico 2009). Le dichiarazioni IVA ed IRAP continueranno ad essere presentate in forma autonoma nei termini ordinari cioè entro il 30 settembre 2010, relativamente alla sola frazione di periodo (1 gennaio 2009 – 24 dicembre 2009).
IRAP - Contributi per ripianamento perdite (Cass. 13160/10)
La Cassazione ha ribadito che sono esclusi dal concorso alla formazione della base imponibile IRAP soltanto i contributi erogati in favore delle imprese che abbiano una precisa correlazione con determinati componenti negativi non ammessi in deduzione, evidenziata nella normativa istitutiva del contributo. Diversamente, i contributi atti a ripianare le ordinarie situazioni di perdita di fine esercizio, senza alcuna distinzione sugli oneri sostenuti dal contribuente, devono essere inclusi nella base imponibile IRAP.
Omesso versamento di ritenute d’acconto (Cass. 25875/10)
Il reato di omesso versamento di ritenute risultanti dalle certificazioni rilasciate ai lavoratori dipendenti per un importo complessivo superiore a 50 mila euro (previsto dall’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74/2000) non si perfeziona con il mancato versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta, ma con il mancato versamento delle stesse entro il termine di presentazione della relativa dichiarazione dei sostituti d’imposta. Secondo la Corte di Cassazione, la condotta omissiva ha ad oggetto il versamento delle ritenute afferenti all’intero anno di imposta e si protrae fino alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta.
IVA – Riforma regole di fatturazione (Direttiva 2010/45/UE)
La direttiva n. 2010/45/UE del 13 luglio, pubblicata nella G.U. dell’Unione Europea del 22 luglio scorso, introduce importanti modifiche alle norme della Sesta direttiva IVA che disciplinano la fatturazione, sia tradizionale che elettronica. Tra le novità si segnalano:
· l’intenzione di garantire parità di trattamento tra fattura tradizionale e fattura elettronica, eliminando oneri e barriere che ostacolano la diffusione di quest’ultima;
· la previsione che sia per le fatture cartacee che elettroniche devono essere garantite l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità fino al termine del periodo di archiviazione;
· la facoltà di consentire al singolo soggetto le modalità per assicurare la presenza dei menzionati requisiti, fermo restando che costituiscono esempi di strumenti utili a tal fine sia la firma elettronica avanzata, sia la trasmissione elettronica dei dati (EDI);
· la previsione di modifiche al momento di esigibilità dell’imposta per le cessioni intra-comunitarie di beni;
· la possibilità per gli Stati Membri di istituire dei regimi di “IVA per cassa” per contribuenti con volumi d’affari fino a 2 milioni di euro.
Gli Stati Membri devono adottare i provvedimenti di adozione di tali misure entro il 31 dicembre 2012, prevedendone l’efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Compensazione ed obbligo di fatturazione (Cass. 15441/10)
Secondo la Corte di Cassazione, anche nel caso in cui l’estinzione di una obbligazione avvenga attraverso il meccanismo della compensazione, sussiste l’obbligo di emissione della fattura alla data in cui, per effetto dell’accordo raggiunto tra le parti, si verifica l’estinzione del credito.
Detrazione ed errate indicazioni in fattura (Corte Giustizia Europea C-368/09)
Il diritto alla detrazione dell’IVA non può essere condizionato al rispetto di condizioni riguardanti il contenuto della fattura che non siano espressamente previste dalle norme della direttiva 2006/112/CE. Secondo la Corte di Giustizia Europea tale tesi è suffragata dall’art. 273 della direttiva che consente agli Stati Membri di stabilire i maggiori obblighi che ritengano necessari per assicurare l’esatta riscossione dell’imposta ed evitare l’evasione, a condizione, tuttavia, di non imporre obblighi di fatturazione supplementari rispetto a quelli previsti dall’art. 226.
Cessione intra-comunitaria e falsa fatturazione (Corte Giustizia UE - C-285/09)
Le disposizioni della Sesta direttiva che stabiliscono la non imponibilità di una cessione intra-comunitaria di beni devono essere interpretate nel senso che, sussistendo i tre requisiti necessari (trasferimento della proprietà, spostamento fisico del bene e status di soggetto passivo dell’acquirente), la non imponibilità non può essere negata anche qualora esistano circostanze oggettive in base alle quale si può affermare che il venditore:
· sapeva che con tale cessione avrebbe partecipato ad un’operazione finalizzata ad evadere l’IVA;
· ha compiuto atti volti a nascondere la vera identità dell’acquirente effettivo per consentire a questi o a terzi di evadere l’IVA.
Secondo le conclusioni dell’Avvocato Generale della Corte di Giustizia Europea sulla causa C-285/09, rifiutare la non imponibilità della cessione intra-comunitaria in una simile circostanza implicherebbe la violazione sia del principio di neutralità dell’imposta, sia del principio di territorialità.
Falsa fatturazione ed assenza di evasione d’imposta (Cass. 26138/10)
L’emissione di fatture false per operazioni inesistenti comporta la punibilità prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 anche nella situazione in cui il soggetto che emette la fattura falsa si propone di consentire a terzi di evadere le imposte, indipendentemente dal fatto che il terzo realizzi effettivamente l’evasione.
La Cassazione precisa che il delitto disciplinato dall’art. 8 del D.Lgs. n. 74/2000 intende punire ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, e non soltanto la mancanza assoluta dell’operazione.
Studi di settore – Partecipazione al contradditorio (Cass. ord. 15905/10)
La Cassazione ribadisce la legittimità dell’accertamento tributario fondato sulla sola applicazione dei parametri o studi di settore, qualora il contribuente non abbia partecipato al contraddittorio fornendo le prove a contrasto di tali risultanze. Tale principio era già stato stabilito con la sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 26635/2009 e ripreso nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/2010 relativa alla gestione delle controversie in materia studi.
Il contribuente che non risponde all’invito al contraddittorio degli Uffici a chiarire gli scostamenti rispetto alle risultanze dagli studi di settore dispone delle più ampie facoltà di fornire successivamente tali controprove dinanzi al giudice tributario. Tale comportamento legittima, però, l’ufficio ad emanare l’accertamento fondato solo su tali scostamenti, a causa dell’impossibilità di costituire il contraddittorio per la mancata partecipazione del contribuente.
Contatto
Marco Calamai, e-mail m.calamai@ui.prato.it
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