dettaglio
soggetto emanatore: Commissione Europea
titolo:

Nuova normativa Ue sugli aiuti “de minimis” e modifica dei relativi modelli di dichiarazione per i bandi della Cciaa di Prato

data scadenza domande 31/12/2020
note:
 
Bandi

17 gennaio 2014

A tutte le imprese

Nuova normativa Ue sugli aiuti “de minimis” e modifica dei relativi modelli di dichiarazione per i bandi della Cciaa di Prato

Con il 1° gennaio 2014 è entrata in vigore la nuova normativa in materia di aiuti “de minimis”.

Soggetto emanatore           Commissione europea

Normativa                        Reg. Ue 1407/2013

Documenti da scaricare       Reg. Ue; demin mostre e fiere; demin promoz. Estero; demin checkup energetici; demin cert. aziendali

 

Nuovo regolamento

Con il 1° gennaio 2014 sono entrate in vigore le nuove disposizioni comunitarie in materia di aiuti “de minimis” (Reg. Ue 1407/2013, in allegato).

 

In conseguenza di ciò la Camera di Commercio di Prato ci comunica che ha provveduto a rettificare i modelli di dichiarazione, precedentemente comunicati, da allegare alle domande di contributo a sostegno delle seguenti iniziative:

-         partecipazione a mostre e fiere da parte di imprese singole,

-         iniziative promozionali all’estero da parte di aggregazioni di imprese,

-         certificazioni aziendali,

-         checkup energetici.

 

Nell’allegare i nuovi modelli, riportiamo una breve sintesi delle nuove disposizioni comunitarie applicabili ai contributi concessi in regime “de minimis”.

 

Nuovo regolamento comunitario

L’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro a un’impresa unica non può superare 200 000 € nell’arco di tre esercizi finanziari (nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi tale importo non può superare 100.000 €. Tali aiuti non possono essere utilizzati per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada).

 

Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall’impresa nello Stato membro interessato.

 

Per “impresa unica” s’intende l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del cda, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.

 

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all’impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all’impresa.

 

Contatto

Andrea Begal, e-mail a.begal@confindustria.prato.it

 

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