Il nostro Statuto

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Gruppo Giovani
Imprenditori di Prato
                

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Il presente Statuto fu letto, discusso ed approvato nell’Assemblea dei Soci del 26 febbraio 1965; modificato nelle Assemblee dei Soci del 12 dicembre 1974 e 27 febbraio 1975; modificato nell’assemblea dei Soci del 2 luglio 1986; modificato ulteriormente nell’assemblea ordinaria dei Soci del 14 luglio 1998, nella presente stesura.

 

Art. 1 - Costituzione
E’ costituito, nell'ambito dell'Unione Industriale Pratese, il Gruppo Giovani Imprenditori dell'Industria, che aderisce al Comitato Regionale dei Gruppi Giovani Imprenditori della Confindustria.

Art. 2 - Scopi
Scopo del Gruppo è quello di promuovere l'inserimento dei giovani nella vita economica e sociale, dedicandosi in particolare:

allo studio dei problemi ed alla divulgazione dei temi che presentino interesse per gli aderenti;
alle iniziative atte ad estendere e specializzare la conoscenza dell’ambiente economico e finanziario e della più moderna tecnologia;
alla partecipazione dei soci alla vita organizzativa dell’Unione Industriale Pratese e della confederazione generale dell’Industria Italiana;
al collegamento ed alla collaborazione con altre Associazioni.
Non si intendono comunque conclusi in tal modo i compiti istituzionali né esaurite le possibilità di azione.

Art. 3 - Indipendenza ed autonomia
Il Gruppo persegue i propri scopi in assoluta indipendenza da qualsiasi partito o raggruppamento politico. Esso è fondato sui principi democratici e garantisce a tutti gli iscritti la più ampia libertà di opinione e di espressione.

Art. 4 - Ammissione al Gruppo
Possono entrare a far parte del Gruppo gli imprenditori industriali ed i familiari di imprenditori industriali fortemente motivati ad entrare in azienda o ad intraprendere attività imprenditoriale in proprio di età compresa fra i 18 ed i 40 anni (salvo eccezionali deroghe, da concedersi caso per caso dal Consiglio Direttivo), sempre che le rispettive aziende risultino regolarmente iscritte all’Unione Industriale Pratese.
Le domande di ammissione devono essere rivolte al Presidente del Gruppo.
L’ammissione è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo.
Alle riunioni del Gruppo potranno partecipare, invitati dal Consiglio Direttivo, anche altri giovani, interessati ad attività imprenditoriali, onde approfondire maggiormente la conoscenza dei problemi ed estendere lo spirito che anima il Gruppo stesso.

Art. 5 - Cessazione dell’appartenenza al Gruppo
L’appartenenza al Gruppo cessa:
a) al compimento del 40° anno di età;
b) per dimissioni;
c) per recesso dall’Unione Industriale Pratese delle rispettive aziende;
d) per decadenza;
e) per espulsione motivata;
f) per cessazione dalla partecipazione all’attività imprenditoriale.

Per coloro che ricoprono cariche sociali, anche nell’ambito delle organizzazioni sovraterritoriali del Movimento Giovani Imprenditori dell’Industria, l’appartenenza al Gruppo, in caso di compimento del 40° anno, è prorogata fino alla scadenza del mandato.
Si ha decadenza allorché il socio no partecipi ad alcuna attività del gruppo per un periodo di un anno consecutivamente.
L’espulsione è comunicata con delibera scritta e motivata del Consiglio Direttivo al socio che svolga attività contrarie alle finalità del Gruppo o ne comprometta il buon nome.
Contro tale delibera l’interessato può ricorrere al giudizio della Assemblea.

Art. 6 - Organi del Gruppo
Sono organi del Gruppo:
l’Assemblea;
il Consiglio direttivo;
il Presidente;
i Vicepresidenti;
il Tesoriere.

Art. 7 - Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti gli aderenti al Gruppo.
E’ presieduta dal Presidente o da chi lo sostituisce, conformemente alle norme del presente Statuto.

Art. 8 - Convocazione e validità dell’Assemblea
L’Assemblea è convocata dal Presidente del Gruppo almeno una volta all’anno, in prima ed unica convocazione, con preavviso di almeno 15 giorni, con lettera raccomandata.
La convocazione viene fatta con avviso contenente l’indicazione e l’elenco delle materie da trattare.
L’Assemblea può essere convocata su iniziativa di almeno tre dei componenti il Consiglio Direttivo, del socio espulso ai sensi dell’art. 5 del presente Statuto, o di almeno 1/10 degli iscritti al gruppo (e comunque in numero non inferiore a 5), che ne facciano richiesta scritta al Presidente, specificando l’ordine del giorno.
Il Presidente, in tali casi, è tenuto a convocare l’assemblea entro e non oltre 30 giorni dalla data della richiesta.
L’Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 1/5 degli iscritti e delibera a maggioranza semplice dei presenti, tranne nei casi di:
- scioglimento del Gruppo;
- modifiche dello Statuto;
per i quali è necessaria la maggioranza qualificata di 1/3 degli iscritti.
Il socio può farsi rappresentare in Assemblea soltanto da altro socio.
Nessun socio può portare in Assemblea, oltre al proprio voto, più di una delega, che deve essere sottoscritta e conservata agli atti del Gruppo.

Art. 9 - Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea del Gruppo ha i seguenti compiti:
a) determina l’indirizzo generale del programma annuale del Gruppo;
b) elegge, nei termini stabiliti, i membri del Consiglio Direttivo ed il Presidente del Gruppo;
c) esamina ed approva il bilancio consuntivo ed il bilancio di previsione;
d) delibera sulle modifiche dello Statuto e sull’eventuale scioglimento del Gruppo;
e) integra eventualmente il Consiglio Direttivo;
f) controlla l’attività degli organi e degli aderenti.

Art. 10 - Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da sette membri che vengono eletti dall’assemblea con le modalità indicate dall’art. 11 del presente Statuto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica due anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Art. 11 - Norme per l’elezione del Consiglio Direttivo
Sono eleggibili tutti i soci aventi almeno un anno di anzianità di iscrizione al Gruppo.
Le candidature devono pervenire per iscritto alla segreteria del Gruppo almeno tre giorni prima della data dell’Assemblea.
La Segreteria provvede a distribuire ad ogni socio partecipante all’Assemblea la lista alfabetica dei candidati, assieme alla scheda per la votazione.
Nel caso in cui nel termine prescritto il numero dei candidati non raggiungesse il minimo di dieci, all’apertura dell’Assemblea il Presidente della stessa solleciterà i convenuti ad integrare seduta stante la lista con ulteriori candidature, in modo da raggiungere tale numero minimo richiesto.
Ove ciò non fosse possibile, l’assemblea potrà, se lo ritiene opportuno, deliberare di ridurre il numero dei Consiglieri da eleggere per il biennio.
La votazione è a scrutinio segreto.
Ogni partecipante all’Assemblea ha facoltà di votare fino ad un massimo di cinque candidati. Le schede portanti un numero superiore di voti, o segnalazioni di nominativi non compresi nella lista, vengono annullate.
I sette candidati che ottengono il maggior numero di voti sono dichiarati eletti. In caso di parità in graduatoria, prevale il candidato con maggior anzianità di iscrizione al Gruppo.
La regolarità delle votazioni viene controllata da una Commissione di scrutatori composta dal Segretario del Gruppo e da due soci proposti dal Presidente ed approvati dall’Assemblea.

Art. 12 - Convocazione e validità delle riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente del Gruppo ed è convocato su iniziativa del Presidente stesso almeno una volta al mese, mediante avviso scritto, recante l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, da inviarsi con almeno sette giorni di preavviso. In casi di particolare urgenza, il Presidente può convocare il Consiglio telegraficamente, con preavviso di almeno 48 ore
Il Consiglio Direttivo può essere convocato su iniziativa di un proprio membro, che ne faccia richiesta scritta al Presidente, con ordine del giorno motivato. In questo caso il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Direttivo entro tre giorni telegraficamente, nei termini e nei modi stabiliti dal presente articolo.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno quattro Consiglieri.
Non sono ammesse deleghe nelle votazioni e le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei consiglieri eletti.

Art. 13 - Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo:
a)svolge ogni azione necessaria al conseguimento degli scopi statutari, nell’ambito delle direttive tracciate dall’Assemblea;
b) elegge tra i propri membri i Vice Presidenti ed il Tesoriere;
c) designa i rappresentanti del Gruppo in seno al Comitato Regionale, il Delegato al Comitato Nazionale in aggiunta al Presidente, e gli eventuali delegati in qualsiasi organismo;
d) esamina e delibera in merito alle domande di iscrizione,
e) delibera sui casi di decadenza, dimissioni, cessazione ed espulsione dei propri membri e degli altri aderenti al gruppo;
f) delibera la costituzione di eventuali commissioni per lo studio di particolari problemi e ne nomina i responsabili;
g) delibera gli atti della gestione finanziaria e redige i bilanci di previsione e consuntivi;
h) predispone la relazione annuale da presentare all’Assemblea;
i) assegna eventuali incarichi e specifici a propri membri e ad altri iscritti al Gruppo;
l) cura i collegamenti con l’Unione Industriale Pratese, con gli altri Gruppi Giovani Imprenditori e con ogni eventuale altro organismo.

Art. 14 - Dimissioni e decadenza dal Consiglio Direttivo
Le eventuali dimissioni dei membri del Consiglio Direttivo devono essere presentate per iscritto al Presidente.
I membri del Consiglio Direttivo assenti ingiustificatamente per tre riunioni consecutive, od anche giustificatamente alla metà delle riunioni regolarmente convocate in un anno, sono considerati decaduti dalla carica, salvo che siano assenti per mandato del consiglio.
Entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, o dalla data della decadenza, di un suo membro, il Consiglio Direttivo deve sostituirsi con il primo dei non eletti.
In caso di indisponibilità di candidati, l’Assemblea di medio termine provvederà ad eleggere i membri mancanti nel Consiglio Direttivo, per la residua durata di carica.
Nel caso in cui il Consiglio Direttivo si riduca, per dimissioni, decadenze od altre cause, a meno di cinque componenti, il Presidente è tenuto a convocare l’assemblea entro e non oltre quaranta giorni, per il rinnovo del Consiglio per la durata residua.

Art. 15 - Presidente
Il Presidente è membro del Consiglio Direttivo. Fa parte di diritto e con voto deliberativo:
- del Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori dell’Industria;
- del Consiglio Direttivo dell’Unione Industriale Pratese, come previsto dallo Statuto della Unione Industriale Pratese.
Il Presidente dura in carica due anni ed è rieleggibile.
Le eventuali sue dimissioni sono presentate all’Assemblea.

Art. 16 - Norme per l’elezione del Presidente

Il Presidente del Gruppo è eletto a scrutinio segreto dalla stessa Assemblea che elegge il Consiglio Direttivo, mediante una seconda votazione tra coloro che sono stati precedentemente eletti membri del Consiglio stesso.
E’ eletto Presidente del Gruppo colui che ottiene la maggioranza semplice dei voti.

Art. 17 - Compiti del Presidente
Il Presidente:
a. cura l’esecuzione delle direttive indicate dall’Assemblea, sulla base delle quali coordina e dirige l’azione del Consiglio Direttivo;
b.rappresenta il Gruppo a tutti gli effetti e presso i terzi;
c.convoca e presiede l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
d. propone al Consiglio Direttivo i Vice Presidenti, scelti tra i membri del Consiglio stesso;
e. può delegare in propria rappresentanza, nello svolgimento delle sue funzioni, sia i Vice Presidenti, sia uno o più membri del Consiglio Direttivo.
In caso di permanente impedimento o dimissioni del Presidente, le sue attribuzioni vengono esercitate in via provvisoria dal Vice Presidente più anziano per iscrizione al Gruppo.

Art. 18 - Vice Presidenti
I Vice Presidenti, in numero da uno a tre, vengono proposti dal presidente nell’ambito del Consiglio Direttivo e devono essere singolarmente eletti a scrutinio segreto.
I Vice Presidenti affiancano l’opera del Presidente per il conseguimento degli scopi del Gruppo.
Sostituiscono il Presidente, in caso di assenza, impedimento o dimissioni, per anzianità di iscrizione al Gruppo.

Art. 19 - Tesoriere
Il Tesoriere è membro del Consiglio Direttivo ed è eletto, con le stesse modalità dei Vice Presidenti, nell’ambito del Consiglio stesso.
Il tesoriere sovraintende alla gestione economica e finanziaria del Gruppo, in conformità alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo, ed è responsabile della tenuta delle scritture contabili.

Art. 20 - Segreteria
Alla Segreteria l’Unione Industriale Pratese provvede con proprio personale e designa un Segretario.
Il Segretario assiste alle Assemblee ed alle riunioni, nonché alle riunioni del Consiglio Direttivo; è incaricato della redazione dei relativi verbali.
In particolari circostanze, il Presidente può chiamare a fungere da Segretario il Consigliere più giovane tra gli intervenuti.

Art. 21 - Controllo
L’Assemblea è il massimo organo del Gruppo. Spetta ad essa il controllo sulla corretta applicazione del presente Statuto e sull’attività degli organi e degli aderenti al Gruppo.
Vigila sulla regolarità della nomina, sospensione, decadenza ed espulsione degli aderenti.
Contro le decisioni dell’Assemblea non è ammesso ricorso.

Art. 22 - Rinvio alle Norme dello Statuto dell’Unione Industriale Pratese
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle norme contenute nello Statuto dell’Unione Industriale Pratese in quanto compatibili.

 

GI5067 - 2-1998