La legge n. 7 del 17 gennaio 2000 (nuova disciplina del mercato dell'oro) ha modificato, con effetto dal 5 febbraio 2000, l'art. 22, 1° comma, n. 6) del D.P.R. 633/72.
In conseguenza di tale modifica per le operazioni di cui ai numeri da 1 a 5, 7, 8, 9, 16 e 22 dell'art. 10, D.P.R. 633/72 non è più obbligatoria l'emissione della fattura, anche se non rientranti nell'attività propria delle imprese che le effettuano. Naturalmente è fatta salva l'ipotesi in cui sia il cliente a richiedere l'emissione della fattura non oltre il momento di effettuazione dell'operazione.
Fra tali operazioni a fronte di alcune tipiche di soggetti operanti in particolari settori di attività ve ne sono alcune che molti contribuenti pongono in essere anche solo in via saltuaria, quali:
1) la riscossione di interessi su prestiti e le dilazioni di pagamento;
4) le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e a quote sociali, eccettuate la custodia e l'amministrazione dei titoli; le operazioni, incluse le negoziazioni e le opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari diversi dai titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a valori mobiliari e a strumenti finanziari i contratti a termine fermo su titoli e altri strumenti finanziari e le relative opzioni, comunque regolati; i contratti a termine su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di scambio di somme di denaro o di valute determinate in funzione di tassi di interesse, di tassi di cambio o di indici finanziari, e relative opzioni; le opzioni su valute, su tassi di interesse o su indici finanziari, comunque regolate;
8) le locazioni non finanziarie e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedano la destinazione edificatoria, ed i fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, esclusi quelli strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni e quelli destinati ad uso di civile abitazione locati dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita;
8 bis) le cessioni di fabbricati, o di porzioni di fabbricato, a destinazione abitativa, effettuate da soggetti diversi dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 547 , ovvero dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o principale dell'attività esercitata la rivendita dei predetti fabbricati o delle predette porzioni.
A fronte di questa semplificazione permane per tutte le operazioni suddette, anche in assenza di fattura, l'obbligo di annotazione nel registro dei corrispettivi, fatta salva l'opzione per la dispensa dagli adempimenti formali di cui all'art. 36 bis.