Ambiente

Conai: scadenze e novitΰ 2001

Prato Industriale n. 1 del 10 gennaio 2001 - Brighetti (e-mail g.brighetti@ui.prato.it)

Per tutte le aziende

Conai: scadenze e novità 2001

Come ogni anno, entro il 20 gennaio, coloro che effettuano la prima cessione degli imballaggi sono tenuti ad effettuare le dichiarazione periodica del contributo ambientale. Ricordiamo che tale dichiarazione può avere periodicità differenti (mensile, trimestrale, annuale) o non essere richiesta se il contributo dovuto per l'anno precedente non è risultato superiore alle 50.000 lire (25,82 Eiro) per singolo materiale.

Conai ha recentemente provveduto alla pubblicazione della Guida per il 2001 (disponibile sul sito del Conai www.conai.org o presso l'Ufficio Ambiente dell'Unione) che introduce alcune novità che non variano comunque i criteri di funzionamento del contributo. Vediamo di seguito le principali.

• Conferma non obbligatoria della periodicità: la Classe di Dichiarazione va verificata alla fine di ogni anno solare ed eventuali variazioni vanno segnalate attraverso l'autodichiarazione (modulo 6.8), entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Nel caso in cui la posizione risulti invariata, non è necessario ripresentare l'autodichiarazione.

Lo stesso vale per le autodichiarazioni:

- modulo 6.7 per avvalersi della procedura semplificata;

- modulo 6.9 per avvalersi della procedura di compensazione import/export.

• Variazione del contributo sull'alluminio: dal 1° gennaio 2001 il contributo sull'alluminio passa da 100 Lire/kg a 50 lire/kg (25,82 Euro/ton).

• Possibilità di dichiarare in Euro: dal 1° gennaio 2001 i consorziati possono dichiarare in Euro specificando nei vari moduli aggiornati, la tipologia di contabilità. Usando l'Euro si dovranno indicare i quantitativi in tonnellate arrotondando alla terza cifra decimale.

• Esenzione di imballaggi inseriti in un circuito cauzionale: è stata prevista un'apposita procedura per un acquirente-riempitore (o un importatore di imballaggi pieni) che mettano in atto un circuito cauzionale per i propri imballaggi a rendere.

• Proroga della procedura di forfetizzazione: è stata prorogata al 31 dicembre 2002 la possibilità per le imprese che importino più di 5 miliardi l'anno di merci, di utilizzare, in alternativa alle aliquote applicate sul valore del bene, il calcolo forfetario di 60 Lire/kg applicato agli imballaggi.

• Recessi e variazione dati aziendali: sono stati predisposti appositi moduli per la "richiesta di recesso da Conai" e per la "dichiarazione di variazione dati".

• Dicitura "contributo Conai assolto": come già comunicato con apposita informativa, è possibile in via definitiva, apporre, sulle fatture relative alle cessioni successive alla prima, o la sola dicitura "contributo ambientale Conai assolto" o l'esposizione separata per singola referenza del contributo stesso.

• Procedura di compensazione import/export: a partire dal 1° gennaio 2001 viene proposto un nuovo modulo 6.10 di più facile compilazione e gestione.

• Rappresentante fiscale: è stato istituito un procedimento apposito per l'impresa estera che volesse sostituirsi al cliente italiano negli adempimenti previsti dal Regolamento Conai.

• Cessione di imballaggi tra produttori: nella nuova Guida si è meglio specificata questa regola che si verifica quando un Produttore/Importatore di imballaggi, o di materiali di imballaggio, li cede a un altro Produttore che successivamente li cede a sua volta a un Utilizzatore. In questo caso il primo Produttore/Importatore non ha alcun obbligo e va considerata "prima cessione" quella tra il SECONDO PRODUTTORE e l'Utilizzatore. Solo questi ultimi saranno tenuti a tutte le procedure relative. In questi scambi tra produttori i materiali ceduti possono essere diversi da quelli direttamente prodotti da ciascuno (per completamento dell'imballaggio o completamento di gamma); in ogni caso sarà l'ultimo Produttore, che cede al primo Utilizzatore, ad applicare, dichiarare e liquidare i Contributi su tutti i materiali ceduti. Diversa è la situazione del Produttore che acquista imballaggi per confezionare quanto da lui prodotto: in questo caso il Produttore agisce in veste di semplice Utilizzatore e si limiterà a pagare il Contributo Ambientale applicato dal

proprio fornitore.

• Conguaglio rimborso: ricordiamo che la data entro la quale provvedere all'invio di del materiale inerente le procedure di congualglio, rimborso e plafond per esportazioni rimane il 31 marzo. Nella nuova Guida sono state inserite precisazioni ed esempi ed i relativi moduli sono stati variati.

Ricordiamo infine che le fatture vengono emesse da Conai al raggiungimento di determinate soglie e che il pagamento deve avvenire dopo tale emissione. Nel caso di importi complessivi annuali inferiori a Lire 50.000 per materiale o Lire 100.000 per calcolo forfettizzato, Conai non emette fattura.

Riportiamo di seguito le entità del contributo Conai valide dal 1° gennaio 2001:

Acciaio

30 Lire/Kg

15,49 Euro/ton

Alluminio (1)

50 Lire/Kg

25,82 Euro/ton

Carta 

30 Lire/Kg

15,49 Euro/ton

Legno

5 Lire/Kg 

2,58 Euro/ton

Plastica

140 Lire/Kg

72,30 Euro/ton

Vetro (2)

10 Lire/Kg

5,16 Euro/ton

Procedura semplificata sulla tara 60 Lire/Kg 30,99 Euro/ton