ALLEGATO VIII
PIANIFICAZIONE DELLE PROCEDURE DA ATTUARE IN CASO DI INCENDIO
8.1 - GENERALITÀ
In tutti i luoghi di lavoro dove ricorra l'obbligo di cui all'art. 5 del
presente decreto, deve essere predisposto e tenuto aggiornato un piano di emergenza, che
deve contenere nei dettagli:
a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;
b) le procedure per l'evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
c) le disposizioni per chiedere l'intervento dei vigili dei fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
d) specifiche misure per assistere le persone disabili.
Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste.
8.2 - CONTENUTI DEL PIANO DI EMERGENZA
I fattori da tenere presenti nella compilazione dei piano
di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono:
- le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo;
- il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
- il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
- i lavoratori esposti a rischi particolari;
- il numero di addetti all'attuazione ed al controllo del piano nonché all'assistenza per
l'evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio,
pronto soccorso);
- il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.
Il piano di emergenza deve essere basato su chiare istruzioni scritte e deve includere:
a) i doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con
riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi
reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
b) i doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di
incendio;
c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle
procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi
particolari;
e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
f) le procedure per la chiamata dei vigili dei fuoco, per informarli al loro arrivo e per
fornire la necessaria assistenza durante l'intervento.
Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi
scritti contenenti norme comportamentali.
Per luoghi di lavoro, ubicati nello stesso edificio e ciascuno facente capo a titolari
diversi, il piano deve essere elaborato in collaborazione tra i vari datori di lavoro.
Per i luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il piano deve includere anche una
planimetria nella quale siano riportati:
- le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione
delle varie aree, alle vie di esodo ed alla compartimentazioni antincendio;
- il tipo, numero ed. ubicazione delle attrezzature ed impianti di estinzione;
- l'ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
- l'ubicazione dell'interruttore generale dell'alimentazione elettrica, delle valvole di
intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi combustibili.
8.3 - ASSISTENZA ALLE PERSONE DISABILI IN CASO DI INCENDIO
8.3.1 - GENERALITA'
Il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili
nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di
evacuazione del luogo di lavoro.
Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nel luogo
di lavoro. Al riguardo occorre anche tenere presente le persone anziane, le donne in stato
di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini.
Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto
tenendo conto delle loro invalidità.
8.3.2 - ASSISTENZA ALLE PERSONE CHE
UTILIZZANO SEDIE A ROTELLE ED A QUELLE CON MOBILITA' RIDOTTA
Nel predisporre il piano di emergenza, il datore di lavoro deve prevedere una adeguata
assistenza alle persone disabili che utilizzano sedie a rotelle ed a quelle con mobilità
limitata.
Gli ascensori non devono essere utilizzati per l'esodo, salvo che siano stati
appositamente realizzati per tale scopo.
Quando non sono installate idonee misure per il superamento di barriere architettoniche
eventualmente presenti oppure qualora il funzionamento di tali misure non sia assicurato
anche in caso di incendio, occorre che alcuni lavoratori, fisicamente idonei, siano
addestrati al trasporto delle persone disabili.
8.3.3 - ASSISTENZA ALLE PERSONE CON VISIBILITÀ
O UDITO MENOMATO O LIMITATO
Il datore di lavoro deve assicurare che i lavoratori con visibilità limitata, siano in
grado di percorrere le vie di uscita.
In caso di evacuazione del luogo di lavoro, occorre che lavoratori, fisicamente idonei ed
appositamente incaricati, guidino le persone con visibilità menomata o limitata.
Durante tutto il periodo dell'emergenza occorre che un lavoratore, appositamente
incaricato, assista le persone con visibilità menomata o limitata.
Nel caso di persone con udito limitato o menomato esiste la possibilità che non sia
percepito il segnale di allarme.
In tali circostanze occorre che una persona appositamente incaricata, allerti l'individuo
menomato.
8.3.4 - UTILIZZO DI ASCENSORI
Persone disabili possono utilizzare un ascensore solo se è un ascensore predisposto per
l'evacuazione o è un ascensore antincendio, ed inoltre tale impiego deve avvenire solo
sotto il controllo di personale pienamente a conoscenza delle procedure di evacuazione.