ALLEGATO VI
CONTROLLI E MANUTENZIONE SULLE MISURE DI PROTEZIONE ANTINCENDIO
6.1 - GENERALITA'
Tutte le misure di protezione antincendio previste:
- per garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita;
- per l'estinzione degli incendi;
- per la rivelazione e l'allarme in caso di incendio;
devono essere oggetto di sorveglianza, controlli periodici e mantenute in efficienza.
6.2 - DEFINIZIONI
Ai fini del presente decreto si definisce:
- SORVEGLIANZA: controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti
antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non
presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere
effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto
adeguate istruzioni.
- CONTROLLO PERIODICO: insieme di operazioni da effettuarsi con frequenza almeno
semestrale, per verificare la completa e corretta funzionalità delle attrezzature e degli
impianti.
- MANUTENZIONE: operazione od intervento finalizzato a mantenere in efficienza ed in buono
stato le attrezzature e gli impianti.
- MANUTENZIONE ORDINARIA: operazione che si attua in loco, con strumenti ed attrezzi di
uso corrente. Essa si limita a riparazioni di lieve entità, abbisognevoli unicamente di
minuterie e comporta l'impiego di materiali di consumo di uso corrente o la sostituzione
di parti di modesto valore espressamente previste.
- MANUTENZIONE STRAORDINARIA: intervento di manutenzione che non può essere eseguito in
loco o che, pur essendo eseguita in loco, richiede mezzi di particolare importanza oppure
attrezzature o strumentazioni particolari o che comporti sostituzioni di intere parti di
impianto o la completa revisione o sostituzione di apparecchi per i quali non sia
possibile o conveniente la riparazione.
6.3 - VIE DI USCITA
Tutte quelle parti del luogo di lavoro destinate a vie di uscita, quali passaggi,
corridoi, scale, devono essere sorvegliate periodicamente al fine di assicurare che siano
libere da ostruzioni e da pericoli che possano comprometterne il sicuro utilizzo in caso
di esodo.
Tutte le porte sulle vie di uscita devono essere regolarmente controllate per assicurare
che si aprano facilmente. Ogni difetto deve essere riparato il più presto possibile ed
ogni ostruzione deve essere immediatamente rimossa.
Particolare attenzione deve essere dedicata ai serramenti delle porte.
Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere regolarmente controllate per assicurarsi
che non sussistano danneggiamenti e che chiudano regolarmente.
Qualora siano previsti dispostivi di autochiusura, il controllo deve assicurare che la
porta ruoti liberamente e che il dispositivo di autochiusura operi effettivamente.
Le porte munite di dispositivi di chiusura automatici devono essere controllate
periodicamente per assicurare che i dispositivi siano efficienti e che le porte si
chiudano perfettamente.
Tali porte devono essere tenute libere da ostruzioni.
La segnaletica direzionale e delle uscite deve essere oggetto di sorveglianza per
assicurarne la visibilità in caso di emergenza.
Tutte le misure antincendio previste per migliorare la sicurezza delle vie di uscita,
quali per esempio gli impianti di evacuazione fumo, devono essere verificati secondo le
norme di buona tecnica e manutenzionati da persona competente.
6.4 - ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI PROTEZIONE
ANTINCENDIO
Il datore di lavoro è responsabile del mantenimento delle condizioni di
efficienza delle attrezzature ed impianti di protezione antincendio.
Il datore di lavoro deve attuare la sorveglianza, il controllo e la manutenzione delle
attrezzature ed impianti di protezione antincendio in conformità a quanto previsto dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Scopo dell'attività di sorveglianza, controllo e manutenzione è quello di rilevare e
rimuovere qualunque causa, deficienza, danno od impedimento che possa pregiudicare il
corretto funzionamento ed uso dei presidi antincendio.
L'attività di controllo periodica e la manutenzione deve essere eseguita da personale
competente e qualificato.