ALLEGATO IV
MISURE PER LA RIVELAZIONE E L'ALLARME IN CASO DI INCENDIO
4.1 - OBIETTIVO
L'obiettivo delle misure per la rivelazione degli incendi e l'allarme è di assicurare che
le persone presenti nel luogo di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima
che esso minacci la loro incolumità. L'allarme deve dare avvio alla procedura per
l'evacuazione dei luogo di lavoro nonché l'attivazione delle procedure d'intervento.
4.2 - MISURE PER I PICCOLI LUOGHI DI LAVORO
Nei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, il sistema per dare
l'allarme può essere semplice.
Per esempio, qualora tutto il personale lavori nello stesso ambiente, un allarme dato a
voce può essere adeguato.
In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento manuale,
udibili in tutto il luogo di lavoro.
Il percorso per poter raggiungere una di tali attrezzature non deve essere superiore a 30
m.
Qualora tale sistema non sia adeguato per il luogo di lavoro, occorre installare un
sistema di allarme elettrico a comando manuale, realizzato secondo la normativa tecnica
vigente.
I pulsanti per attivare gli allarmi elettrici o altri strumenti di allarme devono essere
chiaramente indicati affinché i lavoratori ed altre persone presenti possano rapidamente
individuarli.
Il percorso massimo per attivare un dispositivo di allarme manuale non deve superare 30 m.
Normalmente i pulsanti di allarme devono essere posizionati negli stessi punti su tutti i
piani e vicini alle uscite di piano, così che possano essere utilizzati dalle persone
durante l'esodo.
4.3 - MISURE PER I LUOGHI DI LAVORO DI GRANDI
DIMENSIONI O COMPLESSI
Nei luoghi di lavoro di grandi dimensioni o complessi, il sistema di allarme deve essere
di tipo elettrico.
Il segnale di allarme deve essere udibile chiaramente in tutto il luogo di lavoro o in
quelle parti dove l'allarme è necessario.
In quelle parti dove il livello di rumore può essere elevato, o in quelle situazioni dove
il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere installati in aggiunta agli
allarmi acustici anche segnalazioni ottiche.
I segnali ottici non possono mai essere utilizzati come unico mezzo di allarme.
4.4 - PROCEDURE DI ALLARME
Normalmente le procedure di allarme sono ad unica fase, cioè, al suono dell'allarme,
prende il via l'evacuazione totale. Tuttavia in alcuni luoghi più complessi risulta più
appropriato un sistema di allarme a più fasi per consentire l'evacuazione in due fasi o
più fasi successive. Occorre prevedere opportuni accorgimenti in luoghi dove c'è
notevole presenza di pubblico.
A) EVACUAZIONE IN DUE FASI
Un sistema di allarme progettato per una evacuazione in due fasi, dà un allarme di
evacuazione con un segnale continuo nell'area interessata dall'incendio od in prossimità
di questa, mentre le altre aree dell'edificio sono interessate da un segnale di allerta
intermittente, che non deve essere inteso come un segnale di evacuazione totale.
Qualora la situazione diventi grave, il segnale intermittente deve essere cambiato in
segnale di evacuazione (continuo), e solo in tale circostanza la restante parte
dell'edificio è evacuata totalmente.
B) EVACUAZIONE A FASI SUCCESSIVE
Un sistema di allarme basato sull'evacuazione progressiva, deve prevedere un segnale di
evacuazione (continuo) nel piano di origine dell'incendio ed in quello immediatamente
sovrastante. Gli altri piani sono solo allertati con un apposito segnale e messaggio
tramite altoparlante.
Dopo che il piano interessato dall'incendio e quello sovrastante sono stati evacuati, se
necessario, il segnale di evacuazione sarà esteso agli altri piani, normalmente quelli
posti al di sopra dei piano interessato dall'incendio ed i piani cantinati, e si
provvederà ad una evacuazione progressiva piano per piano.
In edifici alti (con altezza antincendio oltre 24 metri) l'evacuazione progressiva non
può essere attuata senza prevedere una adeguata compartimentazione, sistemi di
spegnimento automatici, sorveglianza ai piani ed un centro di controllo.
C) SISTEMA DI ALLARME IN LUOGHI CON NOTEVOLE PRESENZA DI
PUBBLICO
Negli ambienti di lavoro con notevole presenza di pubblico si rende spesso necessario
prevedere un allarme iniziale riservato ai lavoratori addetti alla gestione dell'emergenza
ed alla lotta antincendio, in modo che questi possano tempestivamente mettere in atto le
procedure pianificate di evacuazione e di primo intervento. In tali circostanze, idonee
precauzioni devono essere prese per l'evacuazione totale.
Mentre un allarme sonoro è normalmente sufficiente, in particolari situazioni, con
presenza di notevole affollamento di pubblico, può essere previsto anche un apposito
messaggio preregistrato, che viene attivato dal sistema di allarme antincendio tramite
altoparlanti. Tale messaggio deve annullare ogni altro messaggio sonoro o musicale.
4.5 - RIVELAZIONE AUTOMATICA DI INCENDIO
Lo scopo della rivelazione automatica di un incendio è di allertare le persone presenti
in tempo utile per abbandonare l'area interessata dall'incendio finché la situazione sia
ancora relativamente sicura.
Nella gran parte dei luoghi di lavoro un sistema di rivelazione incendio a comando manuale
può essere sufficiente, tuttavia ci sono delle circostanze in cui una rivelazione
automatica di incendio è da ritenersi essenziale ai fini della sicurezza delle persone.
Nei luoghi di lavoro costituiti da attività ricettive, l'installazione di impianti di
rivelazione automatica di incendio deve essere normalmente prevista. In altri luoghi di
lavoro dove il sistema di vie di esodo non rispetta le misure indicate nel presente
allegato, si può prevedere l'installazione di un sistema automatico di rivelazione quale
misura compensativa.
Un impianto automatico, di rivelazione può essere previsto in aree non frequentate ove un
incendio potrebbe svilupparsi ed essere scoperto solo dopo che ha interessato le vie di
esodo.
Se un allarme viene attivato, sia tramite un impianto di rivelazione automatica che un
sistema a comando manuale, i due sistemi devono essere tra loro integrati.
4.6 - IMPIEGO DEI SISTEMI DI ALLARME COME MISURE
COMPENSATIVE
Qualora, a seguito della valutazione dei rischi, un pericolo importante non possa essere
eliminato o ridotto oppure le persone siano esposte a rischi particolari, possono essere
previste le seguenti misure compensative per quanto attiene gli allarmi:
- installazione di un impianto di allarme elettrico in sostituzione di un allarme di tipo
manuale;
- installazione di ulteriori pulsanti di allarme in un impianto di allarme elettrico, per
ridurre la distanza reciproca tra i pulsanti;
- miglioramento dell'impianto di allarme elettrico, prevedendo un sistema di altoparlanti
o allarmi luminosi;
- installazione di un impianto automatico di rivelazione ed allarme.