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Decreto Legislativo
del Governo n° 494 del 14/08/1996
Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e
di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
Decreto
del Presidente della Repubblica n° 175 del 17/05/1988
Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti
connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n.
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D.Lgs 626/94 Art. 3. - Misure
generali di tutela.
1. Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei
lavoratori sono:
a) valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b) eliminazione dei rischi n relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c) riduzione dei rischi alla fonte;
d) programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo coerente
nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative dell'azienda nonché
l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e) sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
f) rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta
delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, anche per
attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
h) limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti
al rischio;
i) utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
l) controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m) allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti
la sua persona;
n) misure igieniche;
o) misure di protezione collettiva ed individuale;
p) misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
r) regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti;
s) informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro;
t) istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le misure relative alla sicurezza,
all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri
finanziari per i lavoratori.
D.Lgs
626/94 Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attività
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle attrezzature di
lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei
luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari.
2. All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di
lavoro elabora un documento contenente:
a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il
lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
b) l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di
protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla lettera a);
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza.
3. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ed in particolare:
a) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e, comunque, di gestione
dell'emergenza;
D.Lgs
626/94 Art. 10. - Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi.
1. Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nei
casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva informazione al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza ed alle condizioni di cui ai commi successivi. Esso può
avvalersi della facoltà di cui all'art. 8, comma 4.
ALLEGATO I
Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti
di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10).
1. Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti
2. Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (2)
3. Aziende della pesca fino a 20 addetti
4. Altre aziende fino a 200 addetti
(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali
termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre
attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
(2) Addetti assunti a tempo indeterminato.
D.Lgs 626/94 Art. 13. -
Prevenzione incendi.
1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577, i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in
relazione al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di
rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i criteri diretti ad individuare:
1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le
conseguenze qualora esso si verifichi;
2) misure precauzionali di esercizio;
3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle
attrezzature antincendio;
4) criteri per la gestione delle emergenze;
b) le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio di
cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.
D.Lgs 626/94 Art. 30. -
Definizioni.
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per
luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda ovvero
dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area della medesima azienda ovvero
unità produttiva comunque accessibile per il lavoro.
D.Lgs
626/94 Art. 31. - Requisiti di sicurezza e di salute.
1. Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, e fatte salve
le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di
lavoro costruiti o utilizzati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto
devono essere adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo
entro il 1 gennaio 1997.
2. Se gli adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o
autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il procedimento diretto al
rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro sei mesi dalla data del
provvedimento stesso.
3. Sino a che i luoghi di lavoro non vengono adeguati, il datore di lavoro, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative che
garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma
1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta
le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel caso di cui al presente comma,
sono autorizzate dall'organo di vigilanza competente per territorio.
D.Lgs 626/94 Art. 33. -
Adeguamenti di norme.
1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, è
sostituito dal seguente:
"Art. 13. Vie e uscite di emergenza.
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle persone che
occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;
b) uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro;
c) luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti
determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza.
c bis) larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al netto
dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se scorrevole, in
posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di passaggio).
2. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di
raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.
3. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati
rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.
4. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza
devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla
loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo
di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
5. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza
minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.
6. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere
apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte
facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di
utilizzarle in caso di emergenza. L'apertura delle porte delle uscite di emergenza nel
verso dell'esodo non è richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi
o per altre cause, fatta salva l'adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente
autorizzati dal Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
7. Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave, se non in
casi specificamente autorizzati dall'autorità competente.
8. Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali
porte delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli
verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.
9. Le vie e le uscite di emergenza nonché le vie di circolazione e le porte che vi
danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere utilizzate in
ogni momento senza impedimenti.
10 Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita segnaletica,
conforme alle disposizioni vigenti, durevole e collocata in luoghi appropriati.
11 Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un'illuminazione devono essere dotate di
un'illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione in caso di
guasto dell'impianto elettrico.
12. Gli edifici che sono costruiti o adattati interamente per le lavorazioni, che
presentano pericoli di esplosioni o specifici rischi di incendio alle quali sono adibiti
più di cinque lavoratori devono avere almeno due scale distinte di facile accesso o
rispondere a quanto prescritto dalla specifica normativa antincendio. Per gli edifici già
costruiti si dovrà provvedere in conformità, quando non ne esista l'impossibilità
accertata dall'organo di vigilanza: in quest'ultimo caso sono disposte le misure e cautele
ritenute più efficienti. Le deroghe già concesse mantengono la loro validità salvo
diverso provvedimento dell'organo di vigilanza.
13. Per i luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1 gennaio 1993 non si applica la
disposizione contenuta nel comma 4, ma gli stessi debbono avere un numero sufficiente di
vie ed uscite di emergenza."
L.
609/96 Art. 3. - Servizi di vigilanza e di formazione tecnico-professionale attribuiti al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. In attuazione delle disposizioni dettate
dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni ed integrazioni, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco
provvede alle attività di vigilanza di cui all'articolo 23, comma 1, e a quelle relative
alla formazione del personale di cui all'articolo 12 del predetto decreto mediante le
proprie strutture operative, tecniche e didattiche e avvalendosi del personale addetto. A
tal fine, le attività per le quali è richiesta al Corpo nazionale dei vigili del fuoco
la formazione e l'addestramento del personale addetto alla prevenzione, all'intervento
antincendio e alla gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro a norma delle
disposizioni sopracitate, sono quelle elencate nel decreto del Presidente della Repubblica
26 maggio 1959, n. 689, tabelle A e B, nel decreto ministriale 16 febbraio 1982 e nel
decreto ministriale 30 ottobre 1986. L'attività di formazione, addestramento e di
attestazione di idoneità di cui al comma 3 è assicurata dal Corpo nazionale mediante
corrispettivo determinato in base ad apposite tariffe stabilite con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette tariffe sono adeguate
annualmente con le stesse modalità e procedure sulla base degli indici ISTAT di
variazione del costo della vita, rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
2. I proventi derivanti dall'applicazione delle tariffe di cui al comma 1 sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nei pertinenti
capitoli di spesa del Ministero dell'interno per alimentare il Fondo per la produttività
collettiva ed il miglioramento dei servizi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3. I comandi provinciali dei vigili del fuoco, previo superamento di prova tecnica,
rilasciano attestato di idoneità ai lavoratori designati dai datori di lavoro di cui
all'articolo 12, comma 1, lettara b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
che hanno partecipato ai corsi di formazione svolti dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco o da enti pubblici o privati. |