|
|
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro
Igiene e Sicurezza del Lavoro - Div. VII
CIRCOLARE n.103/98 Roma, 30 luglio 1998
Alle Direzioni Reg.li e Prov.li del Lavoro - Alle Province Autonome di Trento e Bolzano -
Agli Assessorati reg.li per la sanità - Alle OO.SS.dei Datori di lavoro e dei Lavoratori
- LORO SEDI
Oggetto :
DPR/547/55, art. 184 - Applicabilità a
lavori in a lavori in altezza effettuati con l'utilizzo di cestelli di lavoro - Parere.
È stato chiesto di conoscere se, nel quadro
della legislazione vigente, sia ammesso l'impiego di apparecchi destinati al sollevamento
e trasporto di materiali per sollevare anche speciali attrezzature, quali ceste,
piattaforme e simili, per l'esecuzione di determinati lavori in altezza - caratteristici
delle attività impiantistiche, dell'industria delle costruzioni e della cantieristica
navale - comportanti, oltre al vero e proprio sollevamento (inteso come spostamento da una
quota ad un'altra), anche lo stazionamento alla quota di lavoro degli operatori ad essi
addetti.
Al riguardo si fa preliminarmente, osservare che l'uso dei mezzi di cui al Capo I del
Titolo V del DPR n.547/55 per effettuare operazioni diverse da quelle strettamente
connesse alla loro destinazione costruttiva è previsto e regolamentato dall'art.184 del
DPR n.547/55, ed ammesso limitatamente al sollevamento o trasporto di persone. In
particolare, va precisato che, il legislatore non limita l'impiego di tali mezzi di
sollevamento a particolari tipi di operazioni ma ne condiziona l'uso alla previa
apposizione di efficaci dispositivi di sicurezza, o qualora ciò non sia tecnicamente
possibile, alla adozione di idonee misure precauzionali. Inoltre, nel medesimo articolo,
viene ammesso esplicitamente l'uso dei mezzi in discorso (con le cautele viste) per
sollevare persone anche per eseguire sole operazioni di riparazione e di manutenzione, le
quali sono operazioni che - per loro natura - comportano la necessità che l'operatore
addetto stazioni in altezza presso l'opera da riparare o sottoporre a manutenzione, e che
possono essere eseguite in sicurezza solo a bordo di attrezzature e con rispetto di
procedure le une e le altre specificamente mirate al controllo dei rischi della
particolare operazione.
Ne deriva l'ammissibilità dell'impiego di tali mezzi quando si tratti di sollevare e
mantenere in quota piattaforme di lavoro o attrezzature similari destinate a costituire
posto di lavoro per operazioni da eseguirsi in altezza.
Peraltro, che la nozione di sollevamento utilizzata dal legislatore nell'art.184 del DPR
n.547/55 si possa ritenere comprensiva anche di quella di sospensione e stazionamento in
quota, oltre che dalle considerazioni che precedono, è confermato dalla lettura del punto
0.2.1 dell'allegato A al D.M. 4.3.82,dove ,in tema di disposizioni tecniche per la
costruzione e l'impiego dei ponteggi sospesi motorizzati (definiti come "piattaforme
o navicelle di qualsiasi forma geometrica sollevate da argani a motore ... destinate al
sollevamento di persone e materiali inerenti il lavoro da eseguire...") il medesimo
termine di sollevamento è riferito alle persone e materiali inerenti il lavoro da
eseguire, lavoro che, dovendo essere effettuato in quota, presuppone lo stazionamento
dell'attrezzatura da sollevare.
Come più sopra detto, per rendere sicuro siffatto impiego dell'insieme costituito
dall'apparecchio di sollevamento e dalla struttura di lavoro ad esso sospesa, il datore di
lavoro deve osservare una serie di adempimenti che vanno dall'applicazione di dispositivi
di sicurezza all'adozione di misure precauzionali. A questo riguardo si ritiene opportuno
far rilevare la disponibilità di norme di buona tecnica (ad es. si vedano l'Allegato C
della ISO 12480-1, per gli aspetti dell'organizzazione dei lavori ed il CEN prEN 12077-5-1
per le caratteristiche costruttive delle attrezzature ) e fornire un elenco, indicativo,
di elementi di valutazione, da prendersi in considerazione a seconda delle singole
situazioni e casistiche operative, utili per realizzare condizioni di sicurezza per queste
particolari situazioni di lavoro.
Requisiti di sicurezza per la
navicella:
- resistenza strutturale adeguata alle sollecitazioni (carichi e spinte) prevedibili, in
condizioni normali o eccezionali.
- Configurazione adatta ai lavori da eseguirsi ed ai rischi di caduta nel vuoto.
- Disponibilità' di dispositivi di comunicazione sicura tra i lavoratori sulla navicella
e l'operatore addetto alla manovra del mezzo di sollevamento.
- Disponibilità dei necessari spazi operativi al di sopra del piano di lavoro.
- Limitazione delle velocità di sollevamento-spostamento.
- Disponibilità a bordo della navicella di un comando per l'arresto di emergenza ,ove
cio' sia tecnicamente possibile e semprechè non induca altri rischi.
- Disponibilità a bordo della navicella di punti di attacco per cinture di sicurezza.
- Struttura di sospensione in grado di mantenere l'orizzontalità della navicella.
- Struttura di sospensione con ridotta sensibilità alla rotazione attorno all'asse
verticale.
- Disponibilità di sistemi di ancoraggio all'opera servita per il controllo delle
oscillazioni.
- Sistemi sicuri ed agevoli per l'accesso a bordo.
Procedure comportamentali
- Nomina di un sovrintendente alle operazioni o di un capomanovra
- Impiego di personale specificamente addestrato.
- Assistenza continua a terra-bordo
- Uso dei mezzi personali di protezione (in particolare cinture di sicurezza).
- Codifica dei messaggi (segnaletica vocale/gestuale) di sicurezza terra-bordo e
viceversa.
- Assistenza al manovratore dell'apparecchio di sollevamento, ove la presenza di ostacoli
nel suo campo visivo non consenta di rilevare direttamente la posizione della navicella
durante tutte le fasi di movimentazione della stessa.
- Individuazione e controllo delle possibili cause di interferenza tra strutture fisse e
navicella durante i movimenti lungo l'opera servita.
- Procedure per il recupero dei lavoratori trasportati in caso di emergenza.
- Procedure per il recupero dei lavoratori trasportati in caso di guasto dell'apparecchio
di sollevamento. |