Regione Toscana - Giunta Regionale 1. Quadro delle competenze 1.1 Campo di applicazione 1.2 Esclusioni dal campo di applicazione
del D.P.R. 203/88 1.3 Impianti non soggetti alla procedura
autorizzatoria prevista dal D.P.R. 203/88. 1.4 Attività ad inquinamento
atmosferico poco significativo nota:(*) l'applicazione dei disposti di questo decreto è legata alla conversione in legge del D.L. 07.01.1995 n. 3. 1.5 Autorizzazioni in via generale ed
attività a ridotto inquinamento atmosferico 2. Definizioni 2.1 Interpretazione art. 15 lettere a) e b) D.P.R. 203188 Modifica di impianti (art. 15, lettera a) Trasferimento di impianto ( art. 15,
lettera b) 3. Procedure per le domande di
autorizzazione - Deliberazione Giunta Regionale n. 6719
dei 18 luglio 1988 4. Istruttoria dei procedimento e
rilascio dell'autorizzazione
La valutazione dell'impatto delle emissioni
sull'ambiente dovrà essere presentata, nei casi previsti dagli artt. 6 e 15, lettere a e
b, per impianti di particolare rilevanza e dovrà essere realizzata attraverso l'utilizzo
di modelli diffusionali che permettono di descrivere l'evoluzione spazio-temporale delle
concentrazioni degli inquinanti nell'aria.In particolare tale valutazione dovrà essere
prevista per i seguenti impianti: 4.1 Prescrizioni contenute nell'atto
autorizzatorio |
Sigla |
Origine |
Portata |
Sez. |
Veloc. |
Temp. |
Altez. |
Durata |
Impianto di abbat. |
Inquinanti emessi |
|||
Nm3/h |
m2 |
m/s |
°C |
m |
h/g |
g/a |
mg/Nmc |
Kg/l |
||||
Schema n. 2 Valori limite delle emissioni Stabilimento : |
Sigla |
Origine |
Impianto di abbattimento |
Inquinanti Valori limite di emissione |
Periodicità rilevamenti emissioni |
Frequenza manutenzione ord. mp. Abbatt. |
Altre prescrizioni |
||
mg/Nm3 |
Kg/h |
|||||||
Schema n. 3 Programma di campionamenti Stabilimento : |
sigla |
origine |
Inquinanti emessi |
N.(1) |
Osservazioni |
note : (1) N°= numero di campionamenti;
indicazioni sul numero minimo di campionamenti sono riportate al punto 11.1 4.2 Flusso di massa di impianto La determinazione dei flusso di massa di impianto è condizione necessaria per il confronto con il valore di flusso di massa soglia (limite di emissione) ai fini dell'eventuale fissazione del valore limite in concentrazione. Per la sua determinazione sì ritiene necessario procedere, -sulla base della relazione tecnica presentata, nel seguente modo: 1) Identificazione dell'impianto. Con riferimento alla definizione di impianto e di stabilimento bisognerà individuare all'interno dello stabilimento le singole linee produttive finalizzate ad una specifica produzione ed identificarle quali singoli impianti. Qualora si verificasse la condizione in cui l'intero stabilimento è finalizzato ad una singola produzione allora questo stesso coinciderà con l'impianto. 2) Individuazione dei punti di emissione.Identificato l'impianto bisognerà quindi individuare i singoli punti di emissione (camini), la tipologia di inquinanti ed il flusso di massa per ogni singola sostanza o famiglia di sostanze inquinanti in emissione. 3) Calcolo del flusso di massa di impianto. Il flusso di massa di impianto è la sommatoria dei flussi di massa della sostanza o famiglia di sostanze inquinanti emesse da ogni camino. 4) Confronto con il flusso di massa soglia li flusso di massa di impianto, così calcolato per ogni sostanza o famiglia di sostanze inquinanti, andrà quindi confrontato con il valore di emissione, in termini di flusso di massa soglia ove fissato nel presente documento. Qualora quest'ultimo venga raggiunto e/o superato verrà fissato, per ogni singolo punto di emissione, il relativo valore limite di emissione espresso in concentrazione. Sì ricorda che qualora la tipologia produttiva fosse presente nell'allegato 2 il valore di emissione indicato è preponderante rispetto ai valori di emissione per tipologia di sostanze inquinanti riportati nell'allegato I. Nel caso in cui il flusso di massa di impianto sia inferiore verrà fissato il valore limite di emissione proposto dal soggetto in flusso di massa per ogni singola emissione. 4.3 Criteri per la fissazione della frequenza degli autocontrolli alle emissioni Le analisi periodiche alle emissioni (autocontrolli) sono lo strumento di verifica attraverso cui il soggetto è in grado di valutare l'effettivo rispetto delle prescrizioni relative ai valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione. Sono altresì strumento di verifica dell'effettiva efficienza degli impianti di abbattimento, anche al fine di procedere ad una eventuale manutenzione straordinaria degli stessi. In ogni caso la data dalla quale iniziano i termini entro cui effettuare gli autocontrolli è quella della ricevuta di ritorno della raccomandata con la quale viene inviata l'autorizzazione. Nel caso in cui le emissioni inquinanti contengano sostanze appartenenti alle tabelle AI, A2, B e classi 1 e Il della tabella D si indica una frequenza minima semestrale. In tutti gli altri casi si indica una frequenza minima annuale. 4.4 Criteri per la fissazione della frequenza di manutenzione degli
impianti di abbattimento 5. Adempimenti del soggetto |
Ragione sociale |
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. . .. n. .. . del |
Sigla emissione |
Origine |
Data del prelievo |
Portata Nm3/h |
Inquinanti emessi |
Concentrazione mg/Nm3 |
Flusso di massa g/h |
Valori limite |
|
Mg/Nm3 |
G/h |
|||||||
D.P.R. 203/88 Registro manutenzione degli impianti di abbattimento |
Ragione sociale |
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. . .. n. . del |
Sigla emissione |
Tipologia impianto di abbattimento |
Motivo dellinterruzione dellesercizio |
Data ed ora dellinterruzione |
Data ed ora del ripristino |
Durata della fermata in ore |
6. Diffida, sospensione e revoca
dell'autorizzazione (art. 10 D.P.R. 203/88) In caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 203/88 l'Amministrazione Provinciale procede, secondo la gravità dell'infrazione, secondo quanto disposto all'art. 10 dello stesso D.P.R.. Nel caso di autorizzazioni rilasciate in via generale ai sensi dell'art. 6, si procede alla revoca dell'autorizzazione qualora il parere del Sindaco, acquisito al sensi del comma 2, art. 7, D.P.R. 203/88, sia motivatamente contrario all'ubicazione proposta dal soggetto. 7. Valori di emissione e valori limite di emissione per nuovi
impianti 8. Altezza dei camini, prese di
campionamento e convogliamento delle emissioni (D.C.R. 19.02.1991 n. 33, ali. 1, punto 2) 9. Indicazioni sulla migliore tecnologia
disponibile (art.2, comma 7, D.P.R. 203/88) |
1 |
MANUALE UNICHIM |
n. 122/89 |
2 |
MANUALE UNICHIM |
n. 151/88 |
3 |
MANUALE UNICHIM |
n. 158/88 |
4 |
MANUALE UNICHIM |
n. 871/90 |
5 |
METODO ISTISAN |
n. 88/19 |
Nei casi in cui le misure delle emissioni vengano effettuate con metodi automatici continui, le imprese devono verificare il corretto funzionamento delle apparecchiature di misura e procedere periodicamente alla calibrazione di concerto e con la supervisione degli organismi di controllo competenti per territorio.I metodi di campionamento, analisi e caratterizzazione delle emissioni indicati costituiscono riferimento per la verifica del rispetto del valore limite di emissione fissato nelle autorizzazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203. Costituiscono altresì riferimento per le periodiche misure delle emissioni inquinanti che le imprese devono effettuare nelle scadenze fissate dalla autorizzazione rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 203188. 11. Criteri per la valutazione del rispetto
dei valori limite di emissione 11.1 Numero dei campionamenti 11.3 Valutazione dei risultati (confronto
con il valore limite di emissione) ALLEGATO 1 Valori di emissione per tipologie di sostanze inquinanti TIPOLOGIE DI SOSTANZE INQUINANTI 1. Sostanze ritenute cancerogene e/o
teratogene e/o mutagene 2. Sostanze di tossicità e
cumulabilità particolarmente elevate |
2.3.7.8 |
Tetraclorodibenzodiossina (TCDD) |
1 |
1.2.3.7.8 |
Pentaclorodibenzodiossina (PeCDD) |
0,5 |
1.2.3.4.7.8 |
Esaclorodibenzodiossina (EsCDD) |
0,1 |
1.2.3.7.8.9 |
Esaclorodibenzodiossina (EsCDD) |
0,1 |
1.2.3.6.7.8 |
Esaclorodibenzodiossina (EsCDD) |
0,1 |
1.2.3.4.6.7.8 |
Eptaclorodibenzodiossina (EpCDD) |
0,01 |
Octaclorodibenzodiossina (OCDD) |
0,001 |
|
2.3.7.8 |
Tetraclorodibenzofurani (TCDF) |
0,1 |
2.3.4.7.8 |
Pentaclorodibenzofurani (PeCDF) |
0,5 |
1.2.3.7.8 |
Pentaclorodibenzofurani (PeCDF) |
0,05 |
1.2.3.4.7.8 |
Esaclorodibenzofarani (EsCDF) |
0,1 |
1.2.3.7.8.9 |
Esaclorodibenzofurani (EsCDF) |
0,1 |
2.3.4.6.7.8 |
Esaclorodibenzofurani (EsCDF) |
0,1 |
1.2.3.4.6.7.8 |
Eptaclorodibenzofurani(EpCDF) |
0,01 |
1.2.3.4.7.8.9 |
Eptaclorodibenzofurani (EpCDF) |
0,01 |
Octaciorodibenzofurani (OCDF) |
0,001 |
Le emissioni di sostanze di tossicità e
cumulabilità particolarmente elevate devono essere limitate nella maggiore misura
possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio. I valori di emissione sono: Classe I Per qualsiasi valore di flusso di massa il valore di emissione è: O,1 mg/Nm3 Classe Il Se il flusso di massa è uguale o superiore a 500 mg/h: 0,5 mg/Nm3 Per la classe Il si applica il limite in concentrazione quando viene raggiunto o superato il valore espresso in flusso di massa. Fermi restando i valori di emissioni sopra indicati, ai fini del calcolo del flusso di massa e di concentrazione, in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate. Al fine del rispetto del limite in concentrazione in caso di presenza di più sostanze delle classi I e II, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe I. 3. Sostanze inorganiche che si presentano prevalentemente sotto forma di polvere TABELLA B Classe I Cadmio e suoi composti, espressi come Cd Mercurio e suoi composti, espressi come Hg Tallio e suoi composti, espressi come TI Classe Il Nichel e suoi composti espressi come Ni (con esclusione del nichel e suoi composti come indicato in tabella AI classe II) Selenio e suoi composti, espressi come Se Tellurio e suoi composti, espressi come Te Classe III Alluminio e i suoi composti, espressi come Al Antimonio e suoi composti, espressi come Sb Cianuri, espressi come CN Cromo (111) e suoi composti, espressi come Cr Manganese e suoi composti, espressi come Mn Palladio e suoi composti, espressi come Pd Piombo e suoi composti, espressi come Pb Platino e suoi composti, espressi come Pt Quarzo in polvere, se sotto forma di silice cristallina, espresso come Si02 Rame e suoi composti, espressi come Cu Rodio e suoi composti, espressi come Rh Stagno e suoi composti, espressi come Sn Vanadio e suoi composti, espressi come V Zinco e i suoi composti, espressi come Zn Ove non indicato diversamente nella tabella B devono essere considerate anche le eventuali quantità di sostanze presenti nell'effluente gassoso sotto forma di gas o vapore. I valori di emissione sono: Classe I Se il flusso di massa è uguale o superiore a 0,5 g/h: 0, 1 mg/Nm3 Classe Il Se il flusso di massa è uguale o superiore a 5 g/h: 1 mg/Nm3. Classe III Se il flusso di massa è uguale o superiore a 25 g/h: 5 mg/Nm Per queste classi di appartenenza si applica il valore limite in concentrazione quando viene raggiunto o superato il valore espresso in flusso di massa. Fermi restando 1 valori di emissione sopra indicati, ai fini del calcolo di flusso di massa e di concentrazione si precisa che: - in caso di presenza di più sostanze della stessa classe le quantità delle stesse vanno sommate; - in caso di presenza di più sostanze di classi diverse alle quantità di sostanze della classe Il vanno sommate le quantità di sostanze della classe 1 e alle quantità di sostanze della classe III vanno sommate le quantità di sostanze delle classi 1 e II. Al fine del rispetto del limite in concentrazione si precisa che: - in caso di presenza di più sostanze delle classi I e Il, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe II; in caso di presenza di più sostanze delle classi I, Il, e III, fermo restando il limite stabilito per ciascuna, la concentrazione totale non deve superare il limite della classe III. 4. Sostanze inorganiche che si
presentano prevalentemente sotto forma di gas o vapore 5. Sostanze organiche sotto forma di
gas, vapori o polveri 6. Polveri totali 7. Emissioni diffuse di polveri ed
emissioni in forma di gas o vapore derivanti dalla lavorazione, trasporto, travaso e
stoccaggio di sostanze organiche liquide ALLEGATO 2 - VALORI DI EMISSIONE PER
CATEGORIE DI IMPIANTI INDUSTRIALI E DI PUBBLICA UTILITA' 1. Impianti di combustione con potenza
termica inferiore a 50MW |
Alimentazione |
Potenzialità MW |
O2 di riferimento % |
Valori di emissione (mg/Nm3) |
||||
Legno, residui di legno e paglia |
£ 5 |
11 |
Polveri |
NOx |
SOx |
CO |
S.O.V. |
Altri |
6 |
75 |
500 |
2000 |
150 |
50 |
|
Legno, residui di legno e paglia |
>5 |
11 6 |
30 |
(1) |
(2) (3) |
||
Altri |
Note: (1) Per impianti a letto fluido il
valore di emissione è 300 mg/Nm3 (2) Per impianti a letto fluido il valore di emissione è 400 mg/Nm3 (3) Si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo : £ 1% 1.2 Impianti nei quali
sono utilizzati combustibili liquidi Tabella 2 |
Alimentazione |
Potenzialità MW |
O2 di riferimento % |
Valori di emissione (mg/Nm3) |
|||
Polveri |
NOx |
SOx |
CO |
|||
Liscivia da produzione di cellulosa |
< 5 |
5 |
80 |
400 |
1700 (3) |
100 |
Altri |
3 |
|||||
Liscivia da produzione di cellulosa |
£ 5 |
5 |
60 |
400 |
1700 (3) |
100 |
Altri |
3 |
Note : (1) Per impianti a letto fluido il valore di emissione è 300 mg/Nm3 (2) Per impianti a letto fluido il valore di emissione è 400 mg/Nm3 (3) Si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo : £ 1% 1.3 Impianti nei quali sono utilizzati
combustibili gassosi |
Alimentazione |
O2
di riferimento |
Valori
di emissione |
|||
Polveri |
NOx |
SOx |
CO |
||
Metano e GPL |
3 |
--- |
300 |
-- |
100 |
Gas di cokeria e acciaieria |
50 |
800 |
|||
Gas da forno a coke |
50 |
1200 |
|||
Gas d'altoforno |
10 |
800 |
|||
Gas di processo con composti dell'azoto |
5 |
35 |
Note : (1) Per impianti a letto fluido il valore di emissione è 300 mg/Nm3 (2) Per impianti a letto fluido il valore di emissione è 400 mg/Nm3 (3) Si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo : £ 1%. 1.4 Impianti policombustibile 1. In caso di impiego simultaneo di due o più combustibili i valori di emissione sono determinati nel modo seguente: - prendendo ai paragrafi 1.1,1.2 e 1.3 il valore di emissione relativo a ciascun combustibile ed a ciascun inquinante; - calcolando i valori di emissione ponderati per combustibile; detti valori si ottengono moltiplicando ciascuno dei valori di emissione per l'energia fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma dell'energia fornita da tutti i combustibili; - addizionando i valori di emissione ponderati per combustibile. I valori di emissione sono quelli corrispondenti al combustibile con il più elevato valore di emissione, se l'energia fornita da tale combustibile è il 70% o più rispetto al totale. 2. In caso di impiego alternato di due o più combustibili valori limite di emissione sono quelli relativi al combustibile di volta in volta utilizzato. 3. Per gli impianti policombustibile a letto fluido il valore di emissione per le polveri è: - per impianti di potenza termica superiore a 5 MW : 50 mg/Nm3. - per impianti di potenza termica uguale o inferiore a 5 MW: 150 mg/Nm3. 2. Impianti di essiccazione 3. Motori fissi a combustione interna 4. Turbine a gas fisse 5. Inceneritori di rifiuti (esclusi
tossici e nocivi) 5.1 Inceneritori di Rifiuti Solidi
Urbani 5.2 Inceneritori di Rifiuti Speciali
Industriali 5.3 Inceneritori di Rifiuti Ospedalieri 5.4 Inceneritori di carogne animali 6. Lavorazione del vetro con produzione
inferiore a 5000 t/a. |
Fase di lavorazione |
Inquinanti |
Valori limite (mg/Nm3) |
Preparazione materie prime (stoccaggio, miscelazione) |
Polveri |
20 |
|
Polveri |
50 |
Fusione miscela
vetrificabile Processo discontinuo |
Polveri |
50 |
Trattamenti
finali |
Fluoro(2) |
5 |
note : (1) tale valore di emissione, espresso come B2O3, si applica nel caso di produzione di vetri borosilicati ; (2) il valore limite di emissione è da intendersi come Fluoro totale ottenuto dalla somma del fluoro in forma gassosa e in forma particellare; Silos di stoccaggio delle materie prime (ad esclusione di quelli di cui al punto 18, all.1, D.P.R. 25.07.91). Non si applica alcun valore limite di emissione a condizione che gli sfiati siano dotati di idonei impianti di abbattimento. 7. Forni per la cottura di prodotti ceramici a base di argilla Grandezze di riferimento Potranno essere impiegati esclusivamente combustibili aventi tenore di S inferiore all'1%. I valori di emissione si riferiscono a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 18% Ossidi di azoto Il valore di emissione è: 500 mg/Nm3 Fluoro ed i suoi composti Il valore di emissione è: 5 mg/Nm3. Polveri Il valore di emissione è: 30 mg/Nm3 8. Impianti per la produzione di piastrelle in ceramica Grandezze di riferimento Potranno essere impiegati esclusivamente combustibili aventi tenore di S inferiore all'1%. Fluoro e suoi composti Il valore di emissione dai forni fusori, del vetrato e monocottura, del biscotto e del grès è: 5 mg/Nm3 Polveri Il valore di emissione dagli essiccatori a spruzzo (atomizzatori) è: 75 mg/Nm3 Ossidi di azoto Il valore di emissione è: 800 mg/Nm3. Silos di stoccaggio delle materie prime (ad esclusione di quelli di cui al punto 18, all. 1, D.P.R. 25.07.91). Non si applica alcun valore limite di emissione a condizione che gli sfiati siano dotati di idonei impianti di abbattimento 9. Impianti per l'agglomerazione di perlite, scisti o argilla espansa Grandezze di riferimento Potranno essere impiegati esclusivamente combustibili aventi tenore di S inferiore all'1%. I valori di emissione si riferiscono agli effluenti gassosi umidi e a un tenore di ossigeno del 14%. Benzene Il valore di emissione 5 mg/Nm3 Silos di stoccaggio delle materie prime(ad esclusione di quelli di cui al punto. 18, all, 1, D.P.R. 25.07.91). Non si applica alcun valore limite di emissione a condizione che gli sfiati siano dotati di idonei impianti di abbattimento. 10. Impianti fissi per la produzioni o la fusione di miscele composte da bitumi o da catrami e prodotti minerali, compresi gli impianti per la preparazione di materiali da costruzione stradali a base di bitume e gli impianti per la produzione di pietrisco di catrame. Grandezze di riferimento Potranno essere impiegati esclusivamente combustibili aventi tenore di S inferiore all'1%. I valori di emissione si riferiscono a un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 17%. Polveri Il valore di emissione per l'effluente gassoso proveniente dall'essiccatore a tamburo e dal miscelatore è: 20 mg/Nm3. Silos di stoccaggio delle materie prime (ad esclusione di quelli di cui. l punto 18, all. 1, D.P.R. 25.07.91). Non si applica alcun valore limite di emissione a condizione che gli sfiati siano dotati di idonei impianti di abbattimento 11. Fonderie dì ghisa e d'acciaio (< 5 tonnellate/giorno) Polveri L'effluente gassoso deve essere, per quanto possibile, convogliato ad un impianto di abbattimento. Il valore di emissione, se il flusso di massa è uguale o superiore a 0,5 kg/h, è: 29 mg/Nm3 Per gli impianti funzionanti con abbattimento ad umido i valori di emissione sono: - cubilotti con aspirazione alla bocca superiore: 25 mg/Nm3 - cubilotti con aspirazione applicata alla bocca inferiore: 50 mg/Nm3 Monossido di carbonio Il valore di emissione per i cubilotti a vento caldo dotati di recuperassero è: 1000 mg/Nm3 12. Impianti di zincatura a caldo 13. Impianti di trattamento di superfici
metalliche con uso di acido nitrico 14. Impianti per la fusione
dell'alluminio 17. Impianti di produzione di fibre
poliammidiche 18. Impianti per la formulazione di
preparati antiparassitari 19. Impianti per la produzioni di fibre
acriliche 22. Lavorazione del legno 23. Altri impianti di verniciatura 24. Saldatura di superfici metalliche 28. Impianti per l'estrazione e la
raffinazione degli oli di sansa di oliva 30. Impianti per l'essiccamento del
foraggio verde 32. Lavorazioni conciarie Rifinizione a spruzzo Fusione RIFERIMENTI NORMATIVI D.P.R. 24.05.1988 n. 203 |
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