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Generalità
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 18 gennaio 2000 è stato pubblicato il D.Lgs 528/99 che
modifica il D.Lgs 494/96 (direttiva cantieri). Questo nuovo decreto entrerà in vigore il
18 aprile p.v.. Le modifiche introdotte sono molte, alcune importanti ed altre di
dettaglio.
Ricordiamo che gli obblighi previsti dalla nuova normativa (D.Lgs 494/96) si sovrappongono
e si integrano con quelli previsti dalle normative previgenti (D.Lgs 626/94).
Lattore principale del D.Lgs 494/96 non è il datore di lavoro dellimpresa, ma
il committente dellopera che si avvale, per quanto concerne gli aspetti
legati alla sicurezza, di nuove figure professionali dotate di appositi requisiti, i
coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. La
nuova versione del D.Lgs 494/96 impedisce al datore di lavoro dell'impresa esecutrice,
anche se in possesso dei requisiti di legge, di ricoprire il ruolo di coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione.
Il committente, visti gli adempimenti organizzativi ai quali è tenuto, ha la possibilità
di nominare un responsabile dei lavori per lo svolgimento dei compiti previsti
dalla norma; tale figura deve essere competente, capace ed autonoma.
Si fa chiarezza sulle responsabilità del committente nel caso di nomina del responsabile
dei lavori; il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento
degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
Con la nuova versione del D.Lgs 494/96 è prevista una importante novità per le imprese
edili: anche per le imprese con un numero di dipendenti che non supera le dieci unità
diviene obbligatoria la valutazione dei rischi in forma scritta (che il D.Lgs 494/96
chiama piano operativo di sicurezza) come previsto all'art. 4 del D.Lgs 626/94; per queste
imprese, a far data dal 18 aprile 2000, non sarà più valida l'autocertificazione
prevista dal D.Lgs 626/94.
Campo
di applicazione
Il campo di applicazione del D.Lgs 494/96 viene meglio specificato, eliminando la scarsa
chiarezza della versione originaria, divenendo:
- i lavori di costruzione, manutenzione,
riparazione, demolizione, conservazione, risanamento ristrutturazione o equipaggiamento,
la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o
temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali,
comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere
stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che
comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, sistemazione forestale
e di sterro.
- Sono inoltre lavori edili o di ingegneria
civile gli scavi, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la
realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Come si nota, rispetto alla
versione iniziale, è scomparso ogni riferimento ad interventi sugli impianti, con
una conseguente riconduzione del campo di applicazione del D.Lgs 494/96 alle indicazioni
espresse dalla direttiva comunitaria dorigine.
Obblighi
principali del committente o del responsabile dei lavori
determina la durata delle singole
fasi di lavoro
designa il coordinatore per la progettazione
ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori solamente nei cantieri in cui è
prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, se:
- l'entità presunta del cantiere è pari o superiore a 200 uomini/giorno;
- nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari seguenti:
1 Lavori che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a
profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m 2, se
particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti attuati oppure
dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2 Lavori che espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano un'esigenza
legale di sorveglianza sanitaria.
3 Lavori con radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o
sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione dei
lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4 Lavori in prossimità di linee elettriche aeree a conduttori nudi in tensione.
5 Lavori che espongono ad un rischio di annegamento.
6 Lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7 Lavori subacquei con respiratori.
8 Lavori in cassoni ad aria compressa.
9 Lavori comportanti l'impiego di esplosivi.
10 Lavori di montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti.
Se, in fase di
progettazione, nel cantiere è prevista un'unica impresa non devono essere nominati i
coordinatori; se poi, per qualunque motivo, in fase di esecuzione le imprese presenti
dovessero essere più di una, allora il committente o il responsabile dei lavori nominerà
il coordinatore in fase di esecuzione, che si farà carico anche degli obblighi previsti
per la fase di progettazione (redazione del piano di sicurezza e del fascicolo tecnico).
anche nel caso di affidamento dei lavori a
unica impresa, deve
- verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA;
- chiedere alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto
per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate
all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'Istituto Nazionale
Assicurazione Infortuni sul lavoro (INAIL) ed alle Casse Edili, nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente
più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
trasmettere alla Direzione Provinciale del
lavoro ed alla ASL territorialmente competenti la notifica preliminare, nonché gli
eventuali aggiornamenti, nei seguenti casi:
- cantieri con presenza del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
- cantieri con un'unica impresa (quindi senza la presenza dei coordinatori) di entità
presunta superiore a 200 uomini-giorno;
trasmettere il piano di sicurezza e di
coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei
lavori.
Obblighi del coordinatore per la
progettazione
Durante la progettazione dell'opera
- redige il piano di sicurezza e di
coordinamento;
- predispone un fascicolo tecnico per la
manutenzione in sicurezza dellopera, eccetto nel caso di lavori di manutenzione
ordinaria (art.31, lettera a), L. 457/78).
Obblighi del coordinatore per
l'esecuzione dei lavori
Durante la realizzazione dell'opera provvede a:
- verificare con, opportune azioni di
coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei
lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e
di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
- verificare l'idoneità del piano
operativo di sicurezza (quello realizzato dalla singola impresa edile ai sensi del D.Lgs
626/94), da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ed adeguare il piano di
sicurezza e coordinamento ed il fascicolo tecnico, in relazione all'evoluzione dei lavori
ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici
dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese
esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
- organizzare tra i datori di lavoro, ivi
compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività
nonché la loro reciproca informazione;
- verificare l'attuazione di quanto previsto
negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i
rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
- segnalare al committente o al responsabile
dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese ed ai lavoratori autonomi
interessati, le inosservanze alle disposizioni legislative previste sia per i datori di
lavoro delle imprese che per i lavoratori autonomi, oltre alle prescrizioni del piano di
sicurezza e di coordinamento; in tali casi deve proporre la sospensione dei lavori,
l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun
provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il
coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda
Unità Sanitaria Locale territorialmente competente ed alla Direzione Provinciale del
lavoro;
- sospendere in caso di pericolo grave ed
imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli
avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
La nuova versione delle competenze del
coordinatore in fase di esecuzione è indubbiamente molto estesa: oltre a diventare un
Ufficiale di Polizia di fatto (dovendo informare gli organi di vigilanza in caso di
inadempienze non sanate), deve essere un tuttologo, dovendo verificare l'idoneità del
piano operativo di sicurezza (valutazione dei rischi) dell'impresa e dovendo conoscere nel
merito gli obblighi in materia di sicurezza sia dei lavoratori autonomi che delle imprese
presenti in cantiere.
Requisiti
professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione
dei lavori
Il coordinatore per la
progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei
seguenti requisiti:
- diploma di laurea in ingegneria,
architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione da parte
di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel
settore delle costruzioni per almeno un anno;
- diploma universitario in ingegneria o
architettura nonchè attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante
l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;
- diploma di geometra o perito industriale o
perito agrario o agrotecnico, nonchè attestazione da parte di datori di lavoro o
committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle
costruzioni per almeno tre anni.
Tali soggetti devono essere
altresì in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza
della durata di 120 ore.
Piano di
sicurezza e di coordinamento
Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le
conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la
durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti a
ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di
prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva delle
varie imprese ovvero dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di prevedere,
quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture,
mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione
tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle
eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in
relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi :
- modalità da seguire per la recinzione del
cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
- protezioni o misure di sicurezza contro i
possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
- servizi igienico-assistenziali;
- protezioni o misure di sicurezza connesse
alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e conduttore sotterranee;
- viabilità principale di cantiere;
- impianti di alimentazione e reti principali
di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo;
- impianti di terra e di protezione contro le
scariche atmosferiche;
- misure generali di protezione contro il
rischio di seppellimento da adottare negli scavi;
- misure generali da adottare contro il
rischio di annegamento;
- misure generali di protezione da adottare
contro il rischio di caduta dall'alto;
- misure per assicurare la salubrità
dell'aria nei lavori in galleria;
- misure per assicurare la stabilità delle
pareti e della volta nei lavori in galleria;
- misure generali di sicurezza da adottare nel
caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano
definite in fase di progetto;
- misure di sicurezza contro i possibili
rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati
in cantiere;
- disposizioni per dare attuazione a quanto
previsto per la consultazione dei rappresentanti per la sicurezza
- disposizioni per dare attuazione a quanto
previsto per organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
- valutazione, in relazione alla tipologia dei
lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano;
- misure generali di protezione da adottare
contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
I contenuti minimi del
piano di sicurezza e di coordinamento, e l'indicazione della stima dei costi della
sicurezza, saranno definiti con il regolamento attuativo della L. 109/94 e successive
modifiche. |