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Unione Industriale
Pratese
       

D.Lgs 494/96

Articolo 19 - (Norme transitorie)

1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovrintendere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attivitā qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati; l'attestazione č accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell'attivitā;

b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autoritā che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.

2. I soggetti di cui al comma I devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata č fissata in 60 ore.

3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e b), deve essere trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente.

 

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