a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro
inquadramento in qualifiche che consentono di sovrintendere altri lavoratori e l'effettivo
svolgimento di attivitā qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni
per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati; l'attestazione
č accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi
assicurativi per i periodi di svolgimento dell'attivitā;
b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni
funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti
pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autoritā che hanno rilasciato la
concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.
2. I soggetti di cui al comma I devono, entro tre anni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui all'articolo 10, comma 2, la cui durata č fissata in 60 ore.
3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lettere a) e
b), deve essere trasmessa all'organo di vigilanza territorialmente competente.