1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la
tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili
quali definiti all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. Le disposizioni del D.Lgs. 626/94, come modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, di
seguito denominato D.Lgs. n.626/1994, e della vigente legislazione in materia di
prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1,
fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali;
b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il
perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni;
c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi
dell'articolo 23 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori del
perimetro delle concessioni;
d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzatura dei prodotti delle cave
ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali;
e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi
liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma
continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato.
e-bis) ai lavori svolti in mare;
e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri
luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implichino l'allestimento
di un cantiere temporaneo o mobile.