Unione Industriale |
D.Lgs 528/99 |
Articolo 23 1. Con uno o pił decreti del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanitą e dei
lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art.26 del D.Lgs. 626/94, e d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di
Trento e Bolzano, da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto (n.d.r. 18/10/2000), sono modificati i contenuti
dell'allegato 5 del D.Lgs. 494/96 e sono definiti : |
torna al sommario |