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Unione Industriale
Pratese
       

D.Lgs 528/99

Articolo 23

1. Con uno o pił decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanitą e dei lavori pubblici, sentita la Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'art.26 del D.Lgs. 626/94, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano, da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (n.d.r. 18/10/2000), sono modificati i contenuti dell'allegato 5 del D.Lgs. 494/96 e sono definiti :
    a) i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei quali sono abilitati i soggetti di cui all'art.10, comma 1 del D.Lgs. 494/96, come modificato dal presente decreto, in relazione alle specifiche competenze connesse al titolo di studio;
    b) i livelli di formazione e qualificazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione di cui al D.Lgs. 494/96, in relazione alla tipologia dei lavori da svolgere nel cantiere, e sono modificati i contenuti dell'all. V dello stesso D.Lgs. 494/96. Sono validi i corsi di formazione completati entro la data di entrata in vigore del decreto, di cui al presente articolo.

 

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